Estratto determina AAM/A.I.C. n. 132 del 14 settembre 2021 
 
    Procedura europea n. IE/H/0602/001-002/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale   FROBEN
ANTISETTICO GOLA, nella forma e confezioni alle condizioni e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20 - CAP 20124, Italia. 
    Confezioni: 
      «0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma miele e limone» 16 pastiglie  in
blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049266012 (in  base  10)  1GZHBW  (in
base 32); 
      «0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma miele e limone» 24 pastiglie  in
blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049266024 (in  base  10)  1GZHC8  (in
base 32); 
      «0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma menta» 16 pastiglie  in  blister
PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049266036(in base 10) 1GZHCN (in base 32); 
      «0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma menta» 24 pastiglie  in  blister
PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 049266048 (in base 10) 1GZHD0 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: pastiglie. 
    Validita' prodotto: tre anni. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione. 
    «Froben» antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma menta. 
    Principio   attivo:   ogni   pastiglia   contiene   0,6   mg   di
amilmetacresolo e 1,2 mg di 2,4- diclorobenzil alcool. 
    Eccipienti: 
      olio di menta piperita; 
      olio di anice stellato; 
      levomentolo; 
      indaco carminio 190 (E132); 
      giallo di chinolina (E104); 
      saccarina di sodio (E954); 
      acido tartarico (E334); 
      isomalto (E953); 
      maltitolo liquido (E965). 
    «Froben» antisettico gola 0,6 mg/1,2 mg pastiglie aroma  miele  e
limone. 
    Principio   attivo:   ogni   pastiglia   contiene   0,6   mg   di
amilmetacresolo e 1,2 mg di 2,4- diclorobenzil alcool. 
    Eccipienti: 
      olio di menta piperita; 
      giallo di chinolina (E104); 
      saccarina di sodio (E954); 
      acido tartarico (E334); 
      isomalto (E953); 
      maltitolo liquido (E965); 
      giallo tramonto (E110). 
    Essenza di limone (contiene 95-96% di olio di limone,  terpeni  e
4-5% citrale naturale). 
    Aroma miele (contiene glicole propilenico). 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Lozy's Pharmaceuticals, S.L, Campus Empresarial, 31795  Lekaroz
(Navarra), Spagna. 
    Indicazioni  terapeutiche:  per  il  sollievo  sintomatico  delle
infezioni del cavo orale e della gola. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione  medica
da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi degli articoli 25 e 26 del  decreto  del  Ministero
della salute  del  30  aprile  2015  in  attuazione  della  direttiva
2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'Autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.