IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive  modificazioni,  recante  «Principi  fondamentali  per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 11 del citato  decreto  del  Ministro
della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilita'  durante
la frequenza del corso di formazione specifica in medicina  generale,
vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attivita' e
qualsiasi rapporto con il  Servizio  sanitario  nazionale  o  enti  e
istituzioni pubbliche o  private,  anche  di  carattere  saltuario  o
temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto; 
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
che ha previsto che fino al  31  dicembre  2021,  in  relazione  alla
contingente carenza dei medici di medicina generale,  nelle  more  di
una  revisione  complessiva  del  relativo  sistema   di   formazione
specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati  all'esercizio
professionale, iscritti al corso di formazione specifica in  medicina
generale,  possono  partecipare  all'assegnazione   degli   incarichi
convenzionali, rimessi all'accordo collettivo  nazionale  nell'ambito
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; 
  Visto l'art. 12, comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 2019, n. 60, che prevede che, fino al 31 dicembre  2022,  come
prorogato dall'art. 1, comma 426, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, i laureati in medicina e chirurgia risultati idonei al  concorso
per  l'ammissione  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale,  incaricati  per  almeno  ventiquattro  mesi,   anche   non
continuativi,  nelle  funzioni   previste   dall'accordo   collettivo
nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale nei  dieci
anni antecedenti la data di scadenza della presentazione  di  domanda
di  partecipazione  al  concorso,  possono  accedere  al  corso,  con
graduatoria riservata e senza borsa di studio. 
  Visto l'art. 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
quale, integrando per  il  periodo  dell'emergenza  da  Covid-19  gli
articoli 11 e 12 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo
2006, ha consentito ai medici gia' iscritti al  corso  di  formazione
specifica  in  medicina  generale   di   poter   assumere   incarichi
convenzionali  con  il  Servizio  sanitario   nazionale   nell'ambito
dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale; 
  Considerato che le disposizioni di cui ai  citati  articoli  9  del
decreto-legge n. 135 del 2018 e 2-quinquies del decreto-legge  n.  18
del 2020, hanno carattere del tutto speciale e pertanto  non  possono
essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono gia'
titolari degli incarichi previsti dall'accordo  collettivo  nazionale
della medicina generale e che pertanto, in virtu' del richiamato art.
11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti  a
rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione  al  corso  di
formazione specifica in medicina generale; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  28  settembre  2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  21
novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai  medici  che
si iscrivono al corso di formazione specifica  in  medicina  generale
2019-2022»; 
  Considerato che permane  l'esigenza  di  evitare  gravi  disservizi
nelle diverse aree della medicina generale, aggravata  dall'emergenza
sanitaria in corso e dalla cronica  carenza  di  medici  di  medicina
generale,  assicurando  la  continuita'  assistenziale   primaria   e
territoriale, e che si rende necessario  di  nuovo  derogare,  per  i
medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in  medicina
generale relativo al triennio 2020-2023 e al triennio 2021-2024, alle
disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro  della
salute 7 marzo 2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente  ai  medici
che si  iscrivono  al  corso  di  formazione  specifica  in  medicina
generale relativo al triennio 2020-2023 e al triennio  2021-2024,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del  Ministro
della salute 28 settembre 2020. 
  2. Il presente decreto e' efficace dal giorno della sua adozione. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2021 
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politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2115