IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo  in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione  a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e)  e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  28951  del  12
novembre 2014, prot. n. 21939 del 9 dicembre 2015, prot. n. 3854  del
9 marzo 2016, prot. n. 8875 del 27 giugno 2017 e prot. n.  10811  del
16 luglio 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Abruzzo  e  Molise  riguardanti  il
trasferimento di  immobili  statali  ai  comuni  della  Provincia  di
Pescara (PE): 
    prot.  n.  2014/12075  del  3  novembre  2014,  rettificato   con
provvedimenti prot. n. 2015/2331  del  27  febbraio  2015,  prot.  n.
2019/6872 del 24 giugno 2019 e prot. n.  2020/3513  del  20  febbraio
2020, con il quale sono  stati  trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al
Comune di Montesilvano, ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma  1,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato denominati,  rispettivamente,  «Ex  Arenile  destinato  a
Strada litoranea», «Sede ferroviaria ex F.E.A.», «Ex Stazione  F.E.A.
di Montesilvano Colli», «Stazione di  Montesilvano  ex  F.E.A.  Corso
Umberto I°», «Fabbricato  -  viale  della  Riviera»  e  «Appartamento
devoluto allo stato ex art. 87/D.P.R. n. 602  -  via  G.  D'Annunzio,
56»; 
    prot.  n.  2014/13318  del  18  novembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6560 del 14 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito,  al  Comune  di  Penne,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Stazione ex FEA», «Beni ex FEA»,  «Aree  relittuali
della diga di Penne», «Terreno in Crocefisso» e  «Terreno  edificiale
in Roccafinadamo»; 
    prot.  n.  2014/10531  del  9  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2015/1939  del  23  febbraio  2015,  prot.  n.
2019/6889 del 24 giugno 2019 e prot. n.  2020/1757  del  17  febbraio
2020, con il quale sono  stati  trasferiti,  a  titolo  gratuito,  al
Comune  di  Pescara,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello  Stato  denominati,  rispettivamente,  «Strada  e   marciapiede
circostante il  parco  "Ex  Caserma  Di  Cocco"»,  «Ex  Caserma  Tito
Acerbo», «Ex Polveriera San Donato», «Arenile a sud di Pescara -  San
Silvestro Spiaggia», «Stabilimento balneare "La Caravella"  con  area
annessa», «Arenile a sud di Pescara», «Sede ferroviaria  ex  F.E.A.»,
«Ex pensilina ex F.E.A.», «Ex campo di  tiro  a  segno  -  Villa  del
Fuoco», «Terreno edificabile e strada in via  De  Nardis»,  «Area  di
sedime», «Negozio Rione Malagrida», «Area di sedime e corte», «Cabina
elettrica»,  «Terreno  di  Piazza   Grue»,   «Terreno   uso   corte»,
«Appartamento per civile abitazione via  Orfento  -  Pescara»,  «Area
utilizzata a parcheggio comunale in via  della  Riviera»,  «Strade  e
parcheggi situati in viale della Riviera confinanti con il Comune  di
Montesilvano»  e  «Capannone  produttivo  artigianale  ex   Gagliardi
Giuliano»; 
    prot. n.  2014/10845  del  16  settembre  2014,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2019/6858 del 24 giugno  2019,  con  il  quale
sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di  Rosciano,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
gli immobili  appartenenti  al  patrimonio  dello  Stato  denominati,
rispettivamente, «Fabbricato di civile abitazione  via  IV  Novembre,
6», «Terreni agrari edificabili localita' Villa Oliveti»  e  «Terreno
in sponda sinistra del fiume Pescara»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8860 dell'11 maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                      al Comune di Montesilvano 
 
  1.  Le  risorse  a  qualsiasi  titolo  spettanti   al   Comune   di
Montesilvano (PE)  sono  ridotte  annualmente  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in
proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati  «Ex  Arenile
destinato a Strada litoranea»,  «Sede  ferroviaria  ex  F.E.A.»,  «Ex
Stazione F.E.A. di Montesilvano Colli», «Stazione di Montesilvano  ex
F.E.A. corso Umberto  I°»,  «Fabbricato  -  viale  della  Riviera»  e
«Appartamento devoluto allo Stato ex art. 87/D.P.R. n. 602 -  via  G.
D'Annunzio, 56», meglio individuati nel provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise prot. n. 2014/12075  del  3  novembre  2014,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2015/2331  del  27  febbraio  2015,  prot.  n.
2019/6872 del 24 giugno 2019 e prot. n.  2020/3513  del  20  febbraio
2020, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  24.148,30
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Montesilvano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  172.928,66,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 24.148,30.