IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12, il quale dispone che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi»; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione deve procedere nella forma del decreto ministeriale, senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare; Visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento UE n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale; Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che ha abrogato la legge 15 gennaio 1991 n. 30 e, in particolare, l'art. 6 concernente i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici agli enti selezionatori, cosi' come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) 2016/1012; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, recante «Attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza»; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, cosi come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione ed altri adeguamenti pertinenti, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, ed in particolare l'art. 27 riguardante gli aiuti al settore zootecnico; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera d), concernente la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali» ed in particolare l'art. 4; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 29 dicembre 1992, n. 304, concernente «Criteri e modalita' per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico, per la realizzazione e gestione dei centri genetici e per la realizzazione di altri programmi zootecnici straordinari» con il quale sono stati emanati i criteri per il conferimento dei contributi alle associazioni di allevatori; Visti inoltre i decreti del direttore generale della Direzione generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 febbraio 1996, n. 4438, del 1° marzo 1996, n. 21438, dell'11 ottobre 1996, n. 24153 e del 10 aprile 1997, n. 21405, con i quali sono stati integrati e modificati i criteri per la concessione di contributi e per la concreta determinazione delle singole percentuali di contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto altresi' il decreto ministeriale del 19 novembre 2015, n. 24523, con il quale sono stati definiti ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 i criteri e le modalita' per la concessione di contributi nell'ambito delle attivita' relative alla costituzione e tenuta dei libri genealogici, alla determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame; Considerato il notevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del citato decreto del 15 dicembre 1992, concernente «criteri per la concessione di contributi per l'attivita' di tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico», e la profonda riorganizzazione del sistema allevatoriale operata attraverso la revisione della legge n. 30 del 1991 sulla disciplina della riproduzione animale, portata a termine dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52; Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi a favore delle associazioni di allevatori, oggi enti selezionatori, alla luce dell'attuale quadro normativo, e nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, a valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio 2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai soggetti richiedenti per lo svolgimento dei programmi genetici degli enti selezionatori, nonche' per la tenuta degli albi apistici nazionali e per la realizzazione di attivita' di supporto al miglioramento genetico del bestiame tra gli organismi che operano nell'ambito delle produzioni animali nei diversi Paesi membri.