IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,
ed in particolare l'art. 12, il quale dispone che «la concessione  di
sovvenzioni,   contributi,   sussidi   ed   ausili    finanziari    e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate  alla  predeterminazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi»; 
  Visto il parere espresso  dal  Consiglio  di  Stato,  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che, per realizzare
l'esigenza di trasparenza ed imparzialita' cui e' preordinato  l'art.
12 della  citata  legge  n.  241  del  1990,  l'amministrazione  deve
procedere  nella  forma   del   decreto   ministeriale,   senza   che
quest'ultimo rivesta natura regolamentare; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini  ibridi  riproduttori  e  del  loro  materiale  germinale,  che
modifica il regolamento UE n. 652/2014,  le  direttive  89/608/CEE  e
90/425/CEE del Consiglio, e che abroga  taluni  atti  in  materia  di
riproduzione animale; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52,  recante
«Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15
della legge 28 luglio 2016, n. 154»  che  ha  abrogato  la  legge  15
gennaio 1991  n.  30  e,  in  particolare,  l'art.  6  concernente  i
requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici
agli  enti  selezionatori,  cosi'  come  definiti  dall'art.  2   del
regolamento (UE) 2016/1012; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  529,  recante
«Attuazione della  direttiva  91/174/CEE,  relativa  alle  condizioni
zootecniche e genealogiche che  disciplinano  la  commercializzazione
degli animali di razza»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, cosi come  modificato  dal  regolamento  (UE)  2020/2008
della Commissione dell'8 dicembre 2020 per quanto riguarda il periodo
di  applicazione  ed  altri  adeguamenti  pertinenti,  che   dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006, ed in particolare  l'art.  27  riguardante  gli  aiuti  al
settore zootecnico; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni  e,
in particolare,  l'art.  4,  comma  1,  lettera  d),  concernente  la
definizione dei criteri generali in materia di  ausili  finanziari  a
terzi; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 dicembre 2020  n.  9361300  recante  l'individuazione
degli uffici dirigenziali non generali; 
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione
degli    interventi    nei    settori    agricoli,    agroalimentari,
agroindustriali e forestali» ed in particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste  del
15  dicembre  1992,  pubblicato  nella   Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana 29 dicembre 1992, n. 304, concernente «Criteri  e
modalita' per la concessione di contributi per l'attivita' di  tenuta
dei libri  genealogici  e  per  il  miglioramento  genetico,  per  la
realizzazione e gestione dei centri genetici e per  la  realizzazione
di altri programmi zootecnici straordinari» con il quale  sono  stati
emanati  i  criteri  per  il   conferimento   dei   contributi   alle
associazioni di allevatori; 
  Visti inoltre i decreti  del  direttore  generale  della  Direzione
generale politiche agricole ed agroindustriali nazioni del  Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6  febbraio  1996,
n. 4438, del 1° marzo 1996, n. 21438, dell'11 ottobre 1996, n.  24153
e del 10 aprile 1997, n. 21405, con i quali sono  stati  integrati  e
modificati i criteri per  la  concessione  di  contributi  e  per  la
concreta determinazione delle singole percentuali di  contributo,  ai
sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto altresi' il decreto ministeriale del  19  novembre  2015,  n.
24523, con il quale sono stati definiti ai sensi del regolamento (UE)
n. 702/2014 i criteri e le modalita' per la concessione di contributi
nell'ambito delle attivita' relative alla costituzione e  tenuta  dei
libri genealogici, alla  determinazione  della  qualita'  genetica  o
della resa del bestiame; 
  Considerato il notevole lasso di tempo intercorso dall'adozione del
citato decreto del 15 dicembre  1992,  concernente  «criteri  per  la
concessione  di  contributi  per  l'attivita'  di  tenuta  dei  libri
genealogici  e  per  il  miglioramento  genetico»,  e   la   profonda
riorganizzazione del  sistema  allevatoriale  operata  attraverso  la
revisione  della  legge  n.  30  del  1991  sulla  disciplina   della
riproduzione animale, portata a termine dal  decreto  legislativo  11
maggio 2018, n. 52; 
  Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dei criteri e delle
modalita'  per  la  concessione  di   contributi   a   favore   delle
associazioni  di  allevatori,  oggi  enti  selezionatori,  alla  luce
dell'attuale  quadro  normativo,  e  nel  rispetto  dei  principi  di
imparzialita', trasparenza, buon andamento, efficienza  ed  efficacia
dell'azione amministrativa nella erogazione di contributi pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di
contributi, a valere sugli  stanziamenti  dei  capitoli  di  bilancio
2285, 7715 e 7712 dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   ai   soggetti
richiedenti per lo svolgimento  dei  programmi  genetici  degli  enti
selezionatori, nonche' per la tenuta degli albi apistici nazionali  e
per la  realizzazione  di  attivita'  di  supporto  al  miglioramento
genetico del bestiame tra gli organismi che operano nell'ambito delle
produzioni animali nei diversi Paesi membri.