IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/13133/DGP-PBD del 10
ottobre 2017 e n. 10846 del 17 luglio 2020; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Abruzzo  e  Molise  riguardanti  il
trasferimento  di  immobili  statali  agli  enti  territoriali  della
Provincia di Pescara (PE): 
    prot. n.  2016/7565/DRAM  del  5  luglio  2016,  rettificato  con
provvedimento prot. n. 2017/6294/DRAM del  30  maggio  2017,  con  il
quale sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Pescara,
ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013,
gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati  «Ex
Scuola L. Muzii», «Ex  campo  di  tiro  a  segno»,  «Ex  Alveo  Fosso
Grande», «Area utilizzata a parcheggio», «Appartamento uso ufficio ex
CONI» e «Immobile ex ENAIP»; 
    prot. n. 2016/12045/DRAM dell'8 novembre  2016,  rettificato  con
provvedimenti prot. n. 2017/8129/DRAM del 10 luglio 2017 e  prot.  n.
2020/4118/DRAM 5 marzo 2020, con il quale sono  stati  trasferiti,  a
titolo gratuito, al Comune di  Vicoli,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,
comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili  appartenenti
al patrimonio dello Stato  e  denominati  «Chiesa  di  San  Rocco»  e
«Terreno Edificabile»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Abruzzo  e
Molise in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 8903 dell'11 maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pescara 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Pescara
(PE) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune degli immobili denominati «Ex Scuola L.  Muzii»,  «Ex
campo di tiro a segno», «Ex Alveo Fosso Grande», «Area  utilizzata  a
parcheggio», «Appartamento  uso  ufficio  ex  CONI»  e  «Immobile  ex
ENAIP», meglio individuati nel provvedimento del direttore  regionale
dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Abruzzo e Molise prot.
n. 2016/7565/DRAM del 5 luglio 2016,  rettificato  con  provvedimento
prot. n. 2017/6294/DRAM del 30 maggio 2017, a  decorrere  dalla  data
del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  12.913,14
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Pescara. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  70.916,42,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 12.913,14.