IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965,
n.  966,  recante  «Disciplina  delle  tariffe,  delle  modalita'  di
pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  1°  ottobre   1996,   n.   512,   recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  novembre
1996, n. 609.»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42 recante  «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137.» 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante  «Disposizioni
urgenti per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  31
maggio 2005, n. 89; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  norma  dell'articolo  11
della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»  e  in  particolare  l'articolo  46,  comma  3,  che  prevede
l'adozione di uno o piu' decreti per la definizione, tra l'altro, dei
criteri diretti ad individuare metodi  di  controllo  e  manutenzione
degli impianti e delle attrezzature antincendio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per  la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123  recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n
151,  concernente  il  «Regolamento  recante  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2018,
n. 146 recante «Regolamento di esecuzione  del  regolamento  (UE)  n.
517/2014  sui  gas  fluorurati  a  effetto  serra  e  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 842/2006»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni  generali  e  simboli  grafici  di  prevenzione
incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,   n.   37   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)  della  legge  n.
248 del 2 dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 61 del 12 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'articolo 16 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  198
del 26 agosto 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 14  marzo  2012  recante
«Tariffe per l'attivita'  di  formazione  del  personale  addetto  ai
servizi di sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015; 
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'articolo 46, comma  3,
del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che  prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti  la  definizione,  tra  l'altro,  dei  criteri
diretti ad individuare  metodi  di  controllo  e  manutenzione  degli
impianti e delle attrezzature  antincendio,  sostituendo  le  vigenti
disposizioni in materia di cui al  richiamato  decreto  del  Ministro
dell'interno 10 marzo 1998; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,
n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  delle  direttive
(UE) 2006/123/CE e 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si definiscono: 
    a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a  mantenere
in efficienza ed in  buono  stato,  impianti,  attrezzature  e  altri
sistemi di sicurezza antincendio; 
    b) tecnico manutentore qualificato: persona  fisica  in  possesso
dei requisiti  tecnico-professionali  di  cui  all'allegato  II,  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
    c) qualifica: risultato formale di un processo di  valutazione  e
convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che
i   risultati   dell'apprendimento   conseguiti   da   una    persona
corrispondono a standard definiti; 
    d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi  con
frequenza non superiore a quella  indicata  da  disposizioni,  norme,
specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare  la
completa e corretta funzionalita' di impianti, attrezzature  e  altri
sistemi di sicurezza antincendio; 
    e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti  a  verificare,
nel tempo  che  intercorre  tra  due  controlli  periodici,  che  gli
impianti,  le  attrezzature  e  gli  altri   sistemi   di   sicurezza
antincendio  siano  nelle   normali   condizioni   operative,   siano
correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.  La
sorveglianza  puo'  essere  effettuata  dai  lavoratori   normalmente
presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.