IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 21 settembre 2021, n. 226; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207; 
  Vista la nota prot. n. 19799 del 17 settembre 2021, con la quale il
Ministero della  transizione  ecologica  ha  trasmesso  il  documento
recante  «Protocollo  contenente  le   misure   di   contenimento   e
prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione
degli eventi "Youth4Climate-Driving Ambition" e  "Pre  Cop26"»,  come
validato  nella  seduta  del   10   settembre   2021   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni, contenente  specifiche  misure  di  sicurezza  per  lo
svolgimento  degli   eventi   internazionali   "Youth4Climate-Driving
Ambition" e "Pre Cop26", in programma a Milano, rispettivamente,  dal
28 al 30 settembre 2021, e dal 30 settembre al 2 ottobre 2021; 
  Vista la nota prot. n. 20087 del 22 settembre 2021, con la quale il
Ministero della transizione  ecologica  ha  richiesto,  in  relazione
all'esigenza di accogliere, nell'ambito dei  predetti  eventi,  anche
delegazioni provenienti da Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, di
valutare  la  possibilita'  che  sia   prevista,   per   i   soggetti
interessati,  una  deroga  all'obbligo  di  sottoporsi  a  isolamento
fiduciario,  anche  in  considerazione   del   protocollo   sanitario
predisposto; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, in  considerazione  della  rilevanza
internazionale   dei   predetti   eventi,   prevedere,   nelle   more
dell'adozione di un successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione
sanitaria,  nuove  disposizioni  volte  a  consentire  in   sicurezza
l'ingresso e il soggiorno  nel  territorio  nazionale  ai  componenti
delle delegazioni ufficiali invitate ai medesimi eventi; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitati  agli  eventi
internazionali denominati  «Youth4Climate-Driving  Ambition»  e  «Pre
Cop26»,  in  programma  a  Milano,  rispettivamente,  dal  28  al  30
settembre 2021, e dal 30  settembre  al  2  ottobre  2021,  che,  nei
quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o  transitato  in
Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, sono consentiti l'ingresso  e
il soggiorno nel  territorio  nazionale  per  il  tempo  strettamente
necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attivita'  a
essi connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49,  comma
3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo
2021. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-COV-2,
gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto  del  documento
recante  «Protocollo  contenente  le   misure   di   contenimento   e
prevenzione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nell'organizzazione
degli eventi "Youth4Climate-Driving Ambition"  e  "Pre  Cop26"»,  che
costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
  3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai  soggetti
di cui al comma 1 non  si  applicano  le  misure  della  sorveglianza
sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,   in   relazione
all'ingresso nel territorio nazionale da Stati  e  territori  esteri,
dall'art. 51, commi  da  1  a  6,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  3,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  Uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei partecipanti agli eventi  di  cui  al  comma  1,  dei
singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.