IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009,
n. 42»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  «Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge  n.  69  del  2013,
disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non  oneroso,  in
favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni  dei  beni
immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e  comma  4,
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  siti  nel  rispettivo
territorio; 
  Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69
del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni  e  agli
enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni  immobili
utilizzati  a  titolo  oneroso  sono  ridotte  in  misura  pari  alla
riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di  cui
al comma 1 e che, qualora  non  sia  possibile  l'integrale  recupero
delle minori entrate per lo Stato  in  forza  della  riduzione  delle
risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a
valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario  ovvero,  se  non
sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
da parte dell'ente interessato; 
  Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2015,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016,
n. 21; 
  Viste le note dell'Agenzia del demanio  n.  21939  del  9  dicembre
2015, n. 4972 del 31 marzo 2016 e n. 20306/DGP-PBD  del  13  novembre
2019; 
  Visti i provvedimenti  del  direttore  regionale  dell'Agenzia  del
demanio  -  Direzione  regionale  Toscana  e  Umbria  riguardanti  il
trasferimento di  immobili  statali  ai  comuni  della  Provincia  di
Perugia (PG): 
    prot. n. 2014/13148 del 29 agosto 2014, con  il  quale  e'  stato
trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Castiglione del Lago,  ai
sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69  del  2013,
l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato  «Lido
di Arezzo, via Lungolago»; 
    prot. n. 2014/12828, prot. n. 2014/12836,  prot.  n.  2014/12831,
prot. n. 2014/12854, prot. n. 2014/12832 e prot.  n.  2014/12834  del
19.8.2014, con i quali sono stati trasferiti, a titolo  gratuito,  al
Comune  di  Foligno,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   1,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato e denominati, rispettivamente, «Zona Ovest dell'Aeroporto
di Foligno», «Tratto canale demaniale», «Ex  alveo  canale  demaniale
loc. Fiamenga»,  «Abitazione  eredita'  Scarabattieri»,  «Terreni  ex
Consorzio fiume Topino localita' Spineto»  e  «Terreni  in  localita'
Spineto»; 
    prot. n. 2014/12850 e prot. n. 2014/12851  del  19  agosto  2014,
rettificato con provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del  demanio  -  Direzione  regionale  Toscana  e  Umbria  prot.   n.
2019/12076 del 18.7.2019, con i quali sono stati trasferiti, a titolo
gratuito, al Comune di Spello, ai sensi dell'art.  56-bis,  comma  1,
del decreto-legge n.  69  del  2013,  gli  immobili  appartenenti  al
patrimonio dello Stato e  denominati,  rispettivamente,  «Terreni  ex
Consorzio fiume Topino localita' Spineto»  e  «Terreni  ex  Consorzio
fiume Topino localita' Spineto»; 
  Visti gli articoli 2 e 3 dei  citati  provvedimenti  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria in cui  si  espone  che,  alla  data  del  trasferimento,  gli
immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove  e'
stato  quantificato  l'ammontare   annuo   delle   entrate   erariali
rivenienti da tale utilizzo; 
  Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e'
necessario  operare,  ai  sensi  dell'art.  56-bis,  comma   7,   del
decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a
qualsiasi titolo ai comuni trasferitari  pari  alla  riduzione  delle
entrate erariali conseguente al trasferimento; 
  Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 6776 del  9  aprile
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Riduzione delle risorse spettanti al 
                   Comune di Castiglione del Lago 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Castiglione
del Lago (PG) sono ridotte annualmente in misura pari alla  riduzione
delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta'  al
medesimo  comune  dell'immobile  denominato  «Lido  di  Arezzo,   via
Lungolago»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria prot. n. 2014/13148 del 29 agosto 2014, a decorrere dalla data
del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata in  euro  34.674,22
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Castiglione del Lago. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti ad  euro  254.470,25,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 34.674,22.