IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633; 
  Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504; 
  Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2; 
  Visto l'articolo 12, comma 5, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 66; 
  Visto l'articolo 72, comma 4, del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101; 
  Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28  dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
misure di sostegno alle imprese,  alle  famiglie  e  ai  soggetti  in
condizione di fragilita' economica e fisica mediante il  contenimento
dei costi delle bollette di elettricita' e gas; 
  Considerata altresi' la necessita' ed urgenza  di  semplificare  la
legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune
disposizioni di  legge  che  prevedono  l'adozione  di  provvedimenti
attuativi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 settembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello  sviluppo  economico  e
della transizione ecologica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
                          settore elettrico 
 
  1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei  prezzi
nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre  dell'anno
2021 quanto  disposto  per  il  terzo  trimestre  del  medesimo  anno
dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.   73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
gli oneri generali di sistema per tutte  le  utenze  elettriche  sono
parzialmente compensati mediante: 
    a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro  dei
proventi delle aste delle quote di emissione  di  anidride  carbonica
(CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno  2020,
n. 47, di competenza del Ministero della  transizione  ecologica.  Le
risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e  dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
    b) il  trasferimento  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori  risorse  pari  a
500 milioni di euro. 
  2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti  dei  prezzi  nel
settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma
1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  provvede
ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle  utenze  domestiche  e  alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi,  con  potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono  trasferite  alla  Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro  il  15  dicembre  2021,
ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.