IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
Visto l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2;
Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66;
Visto l'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in
condizione di fragilita' economica e fisica mediante il contenimento
dei costi delle bollette di elettricita' e gas;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di semplificare la
legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune
disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti
attuativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e
della transizione ecologica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico
1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno
2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono
parzialmente compensati mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei
proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica
(CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,
n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le
risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle
misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a
500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma
1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede
ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli
oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle
utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza
disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021,
ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.