IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», ed in particolare  l'art.  14,  che  al  comma  1,  nel
riconoscere    la    funzione    sovraregionale    e    sovraziendale
dell'autosufficienza,    individua    specifici     meccanismi     di
programmazione,   organizzazione   e   finanziamento   del    sistema
trasfusionale nazionale e  al  successivo  comma  2  prevede  che  il
Ministro della salute,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal
Centro  nazionale  sangue  di  cui  all'art.  12  e  dalle  strutture
regionali di coordinamento, in accordo con la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  definisce  annualmente   il   programma   di
autosufficienza  nazionale  che  individua  i  consumi  storici,   il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari,  le  risorse,  i
criteri di finanziamento del sistema, le modalita' organizzative ed i
riferimenti tariffari per la compensazione tra le regioni, i  livelli
di importazione ed esportazione eventualmente necessari; 
  Visti altresi' gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n.
219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero  della
salute nel settore  trasfusionale  definiscono,  in  particolare,  la
funzione di programmazione delle attivita'  trasfusionali  a  livello
nazionale e stabiliscono i  principi  generali  sulla  programmazione
sanitaria in materia di attivita' trasfusionali, specificando che per
il raggiungimento dell'autosufficienza e' richiesto il concorso delle
regioni e delle aziende sanitarie; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE», e in  particolare
l'art. 136, comma 1, che prevede che  il  Ministero  della  salute  e
l'AIFA prendano  tutti  i  provvedimenti  necessari  per  raggiungere
l'autosufficienza della Comunita' europea in materia di sangue  e  di
plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni,  volontarie
e non remunerate, di sangue o suoi  componenti  e  prendano  tutti  i
provvedimenti  necessari  per  lo   sviluppo   della   produzione   e
dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma
umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione della  direttiva  2002/98/  CE  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante   «Istituzione   del   sistema   informativo   dei    servizi
trasfusionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  16  gennaio
2008, n. 13; 
  Visto l'accordo tra il Governo e le regioni e Province autonome  di
Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche  e  funzioni
delle strutture regionali di coordinamento  (SRC)  per  le  attivita'
trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13
ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita' sanitarie  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta e sul modello per  le  visite  di  verifica,
sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 2011, n. 113; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e  Bolzano  sul  documento  concernente  «Linee  guida  per
l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta
del  sangue  e  degli  emocomponenti»,   sancito   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25  luglio  2012  (Rep.
atti n. 149/CRS); 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano per la promozione ed  attuazione  di  accordi  di
collaborazione per l'esportazione di prodotti plasmaderivati ai  fini
umanitari sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 7 febbraio 2013 (Rep. atti n. 37/CSR); 
  Visto l'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano concernente «Indicazioni in merito al  prezzo  unitario  di
cessione, tra aziende sanitarie e tra regioni  e  province  autonome,
delle  unita'  di  sangue,  dei  suoi  componenti   e   dei   farmaci
plasmaderivati   prodotti   in   convenzione,   nonche'   azioni   di
incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno
della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015  recante
«Disposizioni relative ai  requisiti  di  qualita'  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel S.O. n 69 alla Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300; 
  Visto l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge 21 ottobre
2005, n 219, concernente  «Revisione  e  aggiornamento  dell'«Accordo
Stato regioni 20  marzo  2008  (Rep.  atti  115/CSR),  relativo  alla
stipula di convenzioni tra regioni, province autonome e  associazioni
e federazioni  di  donatori  di  sangue»,  sancito  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016  recante
«Programma  nazionale  plasma  e  medicinali   plasmaderivati,   anni
2016-2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio  2017,
n 9, emanato  in  attuazione  dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2018,  n.  19,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione  del  25
luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche  del  sistema  di  qualita'  per  i
servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre 2018 recante
«Criteri e schema tipo di convenzione per la stipula  di  convenzioni
tra le regioni e province autonome e le associazioni e federazioni di
donatori adulti di cellule staminali emopoietiche»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018, n 14; 
  Visto l'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di  Trento
e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c, legge 21  ottobre
2005, n 219, sullo «Schema tipo di  convenzione  per  la  cessione  e
l'acquisizione   programmata   di   emocomponenti   ai   fini   della
compensazione interregionale», sancito  dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano il 13 dicembre 2018 (Rep. Atti n 226/CSR); 
  Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti
per gli anni  2008-2018,  rispettivamente  approvati  con  dd.mm.  11
aprile 2008, 17 novembre 2009, 20 gennaio 2011,  7  ottobre  2011,  4
settembre 2012, 29 ottobre 2013, 24 settembre 2014, 20  maggio  2015,
28 giugno 2016, 20 luglio 2017, 8 agosto 2018, 31 luglio  2019  e  24
luglio 2020; 
  Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei  suoi  prodotti,
ivi  compresi  i  medicinali  emoderivati,  costituisce,   ai   sensi
dell'art. 11 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219,  un  interesse
nazionale sovraregionale  e  sovraziendale  non  frazionabile  ed  e'
finalizzato a garantire a tutti i  cittadini  la  costante  e  pronta
disponibilita'  quantitativa  e  qualitativa  dei  prodotti  e  delle
prestazioni trasfusionali  necessari  per  l'erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza e che essa  si  fonda  sul  principio  etico
della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata; 
  Considerato altresi' che  l'autosufficienza  e'  un  obiettivo  cui
concorrono tutte le regioni e le province autonome, le  quali  a  tal
fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacita' di
programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva  alle
funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale; 
  Considerato  che,  ai  fini   dell'obiettivo   dell'autosufficienza
nazionale del plasma e dei medicinali emoderivati ed in coerenza  con
l'attuale quadro normativo del sistema della produzione di medicinali
emoderivati da plasma  nazionale,  e'  stato  emanato  il  decreto  2
dicembre  2016  recante  «Programma  nazionale  plasma  e  medicinali
plasmaderivati, anni 2016-2020», con il quale  sono  stati  stabiliti
gli obiettivi  strategici  da  perseguire  nel  quinquennio,  il  cui
termine coincide con l'anno 2021, e che tali obiettivi sono declinati
annualmente dal Centro nazionale sangue per ogni  singola  regione  e
provincia  autonoma  nell'ambito  del  Programma  di  autosufficienza
nazionale e sottoposti a monitoraggio da parte del Centro medesimo; 
  Vista la nota del 26 febbraio 2021, prot. n 0342, con la  quale  il
Centro  nazionale  sangue  ha  trasmesso  le  indicazioni,  formulate
assieme alle strutture regionali di coordinamento  per  le  attivita'
trasfusionali, per la definizione del  programma  di  autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti, contenente gli obiettivi da
raggiungere nel 2021, sulla base dei dati consolidati  relativi  agli
anni 2019 e  2020,  tenendo  conto  dell'impatto  della  pandemia  da
Sars-CoV-2  sul  sistema  trasfusionale  nel  2020  e  dell'andamento
incerto che la stessa potra' assumere nel 2021, da considerarsi quale
anno di  transizione  ai  fini  del  consolidamento  del  modello  di
programmazione proposto, basato sulla considerazione che  i  dati  di
autosufficienza  di  globuli  rossi  non  possono  essere  analizzati
separatamente da quelli del plasma per il frazionamento; 
  Considerato   che   tali   indicazioni,   condivise   anche   dalle
associazioni  e  federazioni  dei  donatori   volontari   di   sangue
rappresentative a livello nazionale  e  regionale,  costituiscono  la
base per la programmazione di emocomponenti, di plasma  e  medicinali
emoderivati,  da  ritenersi  quale   programma   di   autosufficienza
nazionale per l'anno 2021; 
  Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 8 luglio
2021 (Rep. Atti n. 101/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.   Ai   fini   della   programmazione    e    del    monitoraggio
dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale  italiano  per  l'anno
2021, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n.
219, e' adottato il programma di autosufficienza nazionale del sangue
e dei suoi prodotti per  l'anno  2021,  di  cui  all'allegato  A  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Il programma di  cui  al  comma  1,  incentrato  sugli  elementi
strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del
sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni
e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di  indirizzo
per  il   monitoraggio   della   stessa   autosufficienza,   per   la
compensazione interregionale e per il miglioramento  della  qualita',
dell'appropriatezza e della sostenibilita' del  sistema  nonche'  gli
indicatori  per  il  monitoraggio  e  le   raccomandazioni   per   il
perseguimento degli obiettivi strategici posti,  tenuto  conto  anche
dell'impatto della pandemia sul sistema trasfusionale nel 2020. 
  3. Il programma di cui al comma 1,  nell'ambito  del  perseguimento
dell'autosufficienza nazionale di plasma e medicinali  plasmaderivati
e della sostenibilita' del sistema, reca anche gli obiettivi relativi
ai livelli di domanda e produzione di plasma da raggiungere nel 2021,
posti con il decreto 2 dicembre 2016, relativo al Programma nazionale
plasma e medicinali plasmaderivati, tenendo conto anche degli effetti
della pandemia registrati nel 2020. 
  4. L'attuazione del programma di cui al  comma  1  e'  soggetta  ad
azioni di monitoraggio trimestrale  da  parte  del  Centro  nazionale
sangue, i cui esiti saranno valutati congiuntamente con il Ministero,
le SRC e le associazioni e federazioni di  donatori  volontari  e  il
contributo delle associazioni  dei  pazienti,  al  fine  di  rilevare
eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e porre  in
atto eventuali interventi correttivi quali-quantitativi nel  breve  e
medio periodo, a fronte di  mutate  condizioni  di  contesto,  dovute
anche alla pandemia. 
  5. La realizzazione del  programma  e'  effettuata  utilizzando  le
risorse disponibili a legislazione vigente, senza  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

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politiche sociali, reg.ne prev. n. 2336