IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.  662  e
successive  modificazioni,  recante  disposizioni   in   materia   di
programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce
lo strumento del «Patto territoriale»; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come  modificato
e integrato dal decreto del Ministero delle attivita' produttive  del
27 aprile  2006,  n.  215,  recante  il  regolamento  concernente  la
«Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti
d'area e ai patti territoriali»; 
  Visto  il  disciplinare  concernente  i  compiti  gestionali  e  le
responsabilita' del responsabile unico del  contratto  d'area  e  del
soggetto responsabile del patto territoriale, ai  sensi  dell'art.  2
del citato decreto n. 320/2000, approvato  con  decreto  direttoriale
del 4 aprile 2002, n. 115374; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che le  informazioni  relative  agli  aiuti  nei  settori
agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri  SIAN
e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale  e  nelle
zone rurali e per il settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  la
registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nonche'  degli
aiuti individuali e lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla
concessione degli aiuti individuali; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 16; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  29,  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti per l'innovazione
dei processi e dell'organizzazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali compatibili con il mercato comune  in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  369  del  24  dicembre  2014,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la definizione di micro,  piccola  e  media  impresa  di  cui
all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, nonche'  al  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  12   ottobre   2005,   n.   238,   recante
l'adeguamento dei  criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie
imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
giugno  2019,  n.  58,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 100 del 30  aprile  2019  e,  in  particolare,
l'art. 28 recante  «Semplificazioni  per  la  definizione  dei  patti
territoriali e dei contratti d'area»; 
  Considerato che il citato art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34 stabilisce, al comma 1, le procedure per la definitiva chiusura
dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito  dei
patti territoriali e dei contratti d'area di cui  all'art.  2,  comma
203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e  demanda
ad  apposito  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo   economico
l'individuazione dei termini e delle modalita' per la  presentazione,
da parte delle imprese beneficiarie, delle  dichiarazioni  attestanti
l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute  per  la
realizzazione dello stesso; 
  Considerato, altresi', che il medesimo art. 28 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34 stabilisce, al comma 3, che le risorse residue dei
patti territoriali, ove non costituiscano  residui  perenti  e  fatti
salvi gli impegni gia' assunti in favore delle  imprese  beneficiarie
ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate,  nonche'  le
risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  controlli  e
ispezioni, sono utilizzate per il  finanziamento  di  progetti  volti
allo  sviluppo  del  tessuto  imprenditoriale   territoriale,   anche
mediante la sperimentazione di servizi innovativi  a  supporto  delle
imprese, e demanda ad apposito decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  l'individuazione
dei criteri per la ripartizione e  il  trasferimento  delle  predette
risorse, nonche' la disciplina per l'attuazione dei citati  progetti,
anche  valorizzando  modelli  gestionali   efficienti   e   pregresse
esperienze  positive  di  soggetti  che  hanno  dimostrato  capacita'
operativa di carattere continuativo nell'ambito  della  gestione  dei
patti territoriali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 253 del 28 ottobre 2019, che definisce, in attuazione dell'art. 28
comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  i  termini  e  le
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni  sostitutive  rese
dalle imprese  beneficiarie  al  fine  di  consentire  la  definitiva
chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle   agevolazioni   concesse
nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, assegnando
il termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dello
stesso  decreto  per  la  presentazione  delle  citate  dichiarazioni
sostitutive; 
  Visto il decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e  finanze,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  19  del  25  gennaio
2021  che  individua,  in  attuazione  dell'art.  28,  comma  3,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione  e
il trasferimento delle risorse residue  dei  patti  territoriali,  da
utilizzare  per  il  finanziamento  di  progetti  pilota  volti  allo
sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante  la
sperimentazione di  servizi  innovativi  a  supporto  delle  imprese,
nonche'  la  disciplina  per  l'attuazione  dei  precitati  progetti,
valorizzando modelli gestionali  efficienti  e  pregresse  esperienze
positive dei soggetti che hanno  dimostrato  capacita'  operativa  di
carattere  continuativo  nell'ambito   della   gestione   dei   patti
territoriali; 
  Visto, in particolare, che l'art. 3, comma 1 del succitato  decreto
del 30 novembre 2020 dispone che, con  successivo  provvedimento  del
Ministero dello sviluppo economico sono assegnate le risorse  residue
dei patti territoriali, cosi' come definite dal  precitato  art.  28,
comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e sono stabiliti le
modalita'  ed  i  termini  di  presentazione  delle  domande  per  il
finanziamento dei progetti di cui all'art. 2 dello stesso decreto del
30 novembre 2020; 
  Tenuto conto che il succitato decreto del 30 novembre 2020  dispone
altresi' che, al fine di assicurare  lo  svolgimento  delle  funzioni
attribuite  dallo  stesso  decreto,  il  Ministero   si   avvale   di
Unioncamere, anche mediante proprie strutture che operano  in  regime
di in house providing  ovvero  altri  enti  qualificati  del  sistema
camerale, attraverso la stipula di apposita convenzione; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma  1,  del  sopra  citato  decreto  del  30
novembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  in  vigore  al  momento  della
concessione dell'aiuto al soggetto beneficiario, contenente  l'elenco
delle aree del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui
all'art. 107,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    b) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    c) «commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di  un
produttore primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in
locali separati, adibiti a tale scopo; 
    d) «Commissione di  valutazione»:  la  commissione  nominata  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, costituita  da  cinque
componenti, di cui  tre  in  rappresentanza  del  Ministero,  uno  in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno  in
rappresentanza di Unioncamere; 
    e) «decreto 30 novembre 2020»:  il  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze del 30 novembre 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 19 del 25 gennaio 2021; 
    f) «enti locali»: i comuni, le province, le citta' metropolitane,
le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267 e successive modiche e integrazioni; 
    g) «impresa unica»: l'insieme delle imprese fra le  quali  esiste
almeno  una  delle  relazioni  elencate  all'art.  2,  comma  2,  del
regolamento de minimis; 
    h) «innovazione  dell'organizzazione»:  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i
cambiamenti che si basano su  metodi  organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    i) «innovazione di processo»:  l'applicazione  di  un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
o nel software), esclusi i  cambiamenti  o  i  miglioramenti  minori,
l'aumento delle capacita' di produzione o di  servizio  ottenuto  con
l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o  di  sistemi  logistici  che
sono  molto  simili   a   quelli   gia'   in   uso,   la   cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dei  beni  strumentali,  i  cambiamenti   derivanti   unicamente   da
variazioni del prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e
altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di  prodotti  nuovi  o
sensibilmente; 
    j) «interventi»:  singoli  progetti  pubblici  o  imprenditoriali
facenti parte del progetto pilota; 
    k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    l) «patti territoriali»  o  «patto  territoriale»:  lo  strumento
agevolativo di cui all'art. 2, comma 203, lettera d), della legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
    m) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del  6  maggio  2003,  dal  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238
del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina  comunitaria
dei criteri di individuazione di piccole  e  medie  imprese,  nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER,  del  regolamento  ABER  e  del
regolamento FIBER; 
    n) «produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti  del
suolo e dell'allevamento, di cui  all'allegato  I  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a
modificare la natura di tali prodotti; 
    o) «progetto pilota» o «progetti pilota»: l'insieme di interventi
pubblici e/o imprenditoriali, materiali e immateriali, realizzati  da
enti locali e PMI; 
    p) «Registro nazionale aiuti»: la banca dati istituita presso  il
Ministero dello sviluppo economico  -  Direzione  generale  incentivi
alle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 2,  della  legge  5  marzo
2001, n. 57,  denominata  dall'art.  52,  comma  1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
    q)  «Registro  SIAN»:  la   sezione   applicativa   del   Sistema
informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della
legge 4 giugno 1984, n. 194,  presso  il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dedicata  alla  registrazione  degli
aiuti di Stato e degli aiuti «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali; 
    r) «Registro SIPA»: la sezione applicativa del  Sistema  italiano
della pesca e dell'acquacoltura,  realizzato  nell'ambito  del  SIAN,
dedicata alla registrazione degli aiuti di Stato e  degli  aiuti  «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
    s) «Regolamento ABER»: il  regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie di  aiuti  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    t) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    u) «Regolamento FIBER»: il regolamento (UE)  n.  1388/2014  della
Commissione,  del  16  dicembre  2014,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  369  del  24  dicembre  2014,   e
successive modifiche e integrazioni, che dichiara compatibili con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
    v) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
e integrazioni, che dichiara alcune categorie  di  aiuti  compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    w) «risultato  operativo»:  il  risultato  operativo  cosi'  come
definito all'art. 2, punto 39 del regolamento GBER; 
    x)  «servizi  innovativi»:   servizio   nuovo   o   sensibilmente
migliorato rispetto allo stato  dell'arte  nel  settore  interessato,
basato sull'utilizzo di tecnologie digitali; 
    y) «soggetti/o beneficiari/io»: enti locali e PMI titolari  degli
interventi che costituiscono il progetto pilota; 
    z) «soggetti/o responsabili/e»: i soggetti responsabili di  patti
territoriali di cui al punto 2.5 della delibera CIPE  n.  29  del  21
marzo 1997; 
    aa) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    bb) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi  trattamento
di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur  sempre
un  prodotto  agricolo,  eccezion  fatta  per  le  attivita'   svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale  o
vegetale alla prima vendita; 
    cc) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma
funzionalmente collegati.