IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo
nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n.
2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015,
n. 167»;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante
«Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione
dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, nelle parti tuttora vigenti, recante «Regolamento sulla
disciplina delle patenti nautiche»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante il «Regolamento di attuazione
dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante
il codice della nautica da diporto»;
Visto, in particolare, l'art. 29, comma 5 del citato decreto n. 146
del 2008 in base al quale «I programmi e le modalita' di svolgimento
degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C
sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti» (ora leggasi Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili);
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4 ottobre 2013 recante «Disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 5,
del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita'
di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti
nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del
medesimo decreto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 19 novembre 2013;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1 del decreto 4 ottobre
2013 in base al quale «Il presente decreto entra in vigore dalla data
di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del
database previsto dall'art. 9»;
Dato atto che il decreto direttoriale di cui al citato art. 11,
comma 1 non e' stato adottato e, per l'effetto, il richiamato decreto
4 ottobre 2013 non e' entrato in vigore;
Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso e della urgente
necessita' di dare compiuta regolamentazione alla materia anche alla
luce delle esigenze di aggiornamento e della evoluzione del comparto
nel frattempo manifestatesi, di procedere con il presente decreto
alla revisione ed adeguamento della relativa disciplina e contestuale
abrogazione delle parti tuttora vigenti del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 nonche' del decreto 4 ottobre
2013 mai entrato in vigore;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto sono adottati i programmi di esame per
il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C di cui
agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e stabilite le
relative modalita' di svolgimento delle prove.