IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»; Visto il decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, recante «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»; Visto, in particolare, l'art. 29, comma 5 del citato decreto n. 146 del 2008 in base al quale «I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti di categoria A, B e C sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» (ora leggasi Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili); Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Disciplina, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto 29 luglio 2008, n. 146, dei programmi e delle modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C, di cui agli articoli 25, 26 e 27 del medesimo decreto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 271 del 19 novembre 2013; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1 del decreto 4 ottobre 2013 in base al quale «Il presente decreto entra in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database previsto dall'art. 9»; Dato atto che il decreto direttoriale di cui al citato art. 11, comma 1 non e' stato adottato e, per l'effetto, il richiamato decreto 4 ottobre 2013 non e' entrato in vigore; Ritenuto, in considerazione del tempo trascorso e della urgente necessita' di dare compiuta regolamentazione alla materia anche alla luce delle esigenze di aggiornamento e della evoluzione del comparto nel frattempo manifestatesi, di procedere con il presente decreto alla revisione ed adeguamento della relativa disciplina e contestuale abrogazione delle parti tuttora vigenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 nonche' del decreto 4 ottobre 2013 mai entrato in vigore; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Con il presente decreto sono adottati i programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 e stabilite le relative modalita' di svolgimento delle prove.