IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il  decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina n. 170/2014 del  27  febbraio  2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo
2014,  relativa  alla  classificazione   del   medicinale   «Kadcyla»
(trastuzumab emtansine) ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  legge  8
novembre 2012, n. 189 di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con
procedura centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 5  agosto  2020  con  la  quale
l'azienda Roche Registration GMBH ha chiesto la rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Kadcyla» (trastuzumab emtansine)
relativamente alle confezioni con  codice  A.I.C.  n.  043092028/E  e
A.I.C. n. 043092016/E; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Roche Registration  GMBH,
titolare  della  A.I.C.,  in  data  7  febbraio   2020   ha   chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale  «Kadcyla»  (trastuzumab  emtansine)  relativamente   alle
confezioni con codice A.I.C. n. 043092028/E e A.I.C. n. 043092016/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 9-11 dicembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 14,16 e 20-22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   KADCYLA
(trastuzumab emtansine): 
    «Kadcyla»,  in  monoterapia,  e'  indicato  per  il   trattamento
adiuvante di pazienti adulti affetti da  tumore  mammario  in  stadio
iniziale HER2-positivo con malattia invasiva residua a livello  della
mammella e/o dei linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani
e terapia mirata anti-HER2; 
  le indicazioni terapeutiche del medicinale «Kadcyla»,  (trastuzumab
emtansine): 
    «Kadcyla», in monoterapia, e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti   adulti   affetti   da   tumore   mammario   HER2-positivo,
inoperabile,  localmente  avanzato  o  metastatico,   sottoposti   in
precedenza a trattamento con trastuzumab e un  taxano,  somministrati
separatamente o in associazione. I pazienti devono, o 
      essere stati sottoposti in precedenza a terapia per la malattia
localmente avanzata o metastatica, oppure; 
      aver sviluppato recidiva di malattia nel corso di o  entro  sei
mesi dal completamento della terapia adiuvante, 
    sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «160 mg- polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso  endovenoso-  flaconcino  (vetro)»  1  flaconcino -   A.I.C.   n.
043092028/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 3.257,32; 
    prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 5.375,88. 
    «100 mg - polvere per concentrato per soluzione per  infusione  -
uso  endovenoso  -  flaconcino  (vetro)»  1  flaconcino -  A.I.C.  n.
043092016/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.035,83; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.359,93. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica «Kadcyla»,  in
monoterapia, e' indicato per il  trattamento  adiuvante  di  pazienti
adulti affetti da tumore mammario in  stadio  iniziale  HER2-positivo
con malattia invasiva  residua  a  livello  della  mammella  e/o  dei
linfonodi dopo terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata
anti-HER2» negoziata, da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR); 
  Per  l'indicazione  terapeutica  «Kadcyla»,  in   monoterapia,   e'
indicato per il trattamento adiuvante di pazienti adulti  affetti  da
tumore  mammario  in  stadio  iniziale  HER2-positivo  con   malattia
invasiva residua a livello della  mammella  e/o  dei  linfonodi  dopo
terapia neoadiuvante a base di taxani e terapia mirata anti-HER2:  ai
fini delle prescrizioni a  carico  del  SSN,  i  centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  Vengono eliminati il registro di monitoraggio e il MEA  attivi  per
l'indicazione: «trattamento di  pazienti  adulti  affetti  da  tumore
mammario   HER2-positivo,   inoperabile,   localmente   avanzato    o
metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento con trastuzumab e
un taxano, somministrati separatamente o in associazione. I  pazienti
devono, o essere stati sottoposti in  precedenza  a  terapia  per  la
malattia localmente avanzata o metastatica,  oppure  aver  sviluppato
recidiva di malattia nel corso di o entro sei mesi dal  completamento
della terapia adiuvante». 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura  del  trattamento.  Infatti,  questa
procedura garantisce da una parte il paziente, che vede assicurato il
diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio  del  trattamento,
dall'altra  garantisce  il  SSN  nella  programmazione   delle   cure
nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva  e  del  monitoraggio  e
controllo della spesa. Pertanto, laddove erano  previsti  accordi  di
rimborsabilita' condizionata, gli stessi  dovranno  essere  applicati
fino all'esaurimento dei  trattamenti  avviati  precedentemente  alla
chiusura del MEA e/o del registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Ai pazienti gia' in trattamento si continuano, quindi, ad applicare
gli accordi di condivisione del rischio  (MEA)  con  adeguamento  del
prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.