Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del  21  novembre  2012  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari; 
    Visto il regolamento (CE) n.  134/98  della  Commissione  del  20
gennaio 1998 con il  quale  è  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, l'indicazione geografica protetta «Marrone  di  Castel  del
Rio»; 
    Considerato che, è stata richiesta ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; 
    Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) n.  2021/1468
della Commissione del 6 settembre 2021, è stata accolta la  modifica
di cui al precedente capoverso; 
    Ritenuto che sussista l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta della I.G.P. «Marrone di  Castel  del  Rio»,  affinche'  le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
    Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta «Marrone di Castel  del  Rio»,  nella
stesura risultante  a  seguito  dell'emanazione  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/1468 della Commissione del 6 settembre  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 231
- del 13 settembre 2021. 
    I produttori  che  intendono  porre  in  commercio  l'indicazione
geografica «Marrone di Castel  del  Rio»,  sono  tenuti  al  rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia.