Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/010679/XVJ/CE/C  del  20
settembre 2021, gli esplosivi denominati: «PSB 01», «PSB  01P»,  «PSB
02», «PSB 02SP», «PSB 03», «PSB 04», «PSB 05», «PSB 06»,  «PSB  06P»,
«SSB 0150» sono classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A»  al
medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3,  lettera  a),
del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272,  con  numero  ONU
0161 1.3C, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) con
certificato in data 21 maggio  2021,  o  numero  ONU  0509  1.4C  con
certificato rilasciato dal medesimo organismo in data 9  marzo  2021,
in funzione delle modalita' di imballaggio utilizzate. 
    Per i citati esplosivi il sig. Emilio  Mariella,  titolare  della
licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
societa' «Cheddite Italy S.r.l.» con  sede  e  stabilimento  siti  in
Livorno - localita' Salviano, ha prodotto l'attestato di esame UE del
tipo n. 0080.EXP.21.0007 del 9 marzo  2021  ed  il  modulo  a  scelta
basato sulla garanzia  della  qualita'  del  processo  di  produzione
(Modulo «D») del 10 giugno 2021, rilasciati dall'organismo notificato
«Ineris». 
    Dalla documentazione presentata  risulta  che  gli  esplosivi  in
argomento  sono  prodotti  dalla  «Nobel  Sport»  presso  il  proprio
stabilimento sito in Pont-de-Buis (Francia). 
    Tali prodotti esplodenti sono sottoposti alle disposizioni di cui
al regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. 
    Sull'imballaggio degli stessi  deve  essere  apposta  l'etichetta
riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto,  numero
ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato  di  esame  UE
del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il  T.U.L.P.S.,  nome  del
fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare  delle
licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel  maneggio
e trasporto,  nonche'  gli  estremi  del  presente  provvedimento  di
classificazione. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.