IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
«Attuazione della direttiva  n.  2010/63/UE  sulla  protezione  degli
animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art.  37,
comma 1, il quale stabilisce che «il Ministero promuove lo sviluppo e
la ricerca di  approcci  alternativi,  idonei  a  fornire  lo  stesso
livello o un livello piu'  alto  d'informazione  di  quello  ottenuto
nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali
o utilizzano un minor numero di animali o  che  comportano  procedure
meno  dolorose,  nonche'  la  formazione  e  aggiornamento  per   gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma
2»; 
  Visto l'art. 41, comma 2,  lettera  c-bis),  punto  2)  del  citato
decreto legislativo n. 26 del 2014, introdotto dall'art. 25, comma  2
del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  il   quale
stabilisce che, all'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.  37,
comma 1, si provvede con un importo annuale pari  ad  euro  2.000.000
per ciascuno degli anni del triennio  2020-2022,  da  destinare,  per
l'80%, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici
di ricerca e alle universita', individuati con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  per  l'attivita'  di  ricerca   e   sviluppo   dei   metodi
alternativi; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede  che
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati  o
a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione  di  criteri  e
modalita', cui le amministrazioni si  debbono  attenere,  ad  evitare
ingiustificati  privilegi  o  discriminazioni  e  per  garantire   la
trasparenza dell'azione amministrativa e la parita' del trattamento; 
  Visto l'art. 12-bis del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, introdotto con il decreto legislativo 19 giugno  1999,  n.  229,
che  istituisce,  all'interno  del  Piano  sanitario  nazionale,   un
programma di ricerca sanitaria, adottato dal Ministro  della  salute,
articolato in ricerca corrente e ricerca finalizzata; 
  Considerato che la ricerca corrente e'  attuata  nell'ambito  degli
indirizzi del programma sanitario nazionale, approvati  dal  Ministro
della salute, tramite i progetti  istituzionali  degli  organismi  di
ricerca nazionali; 
  Considerato  che  la  ricerca  finalizzata  attua   gli   obiettivi
prioritari, biomedici e  sanitari,  del  Piano  sanitario  nazionale,
attraverso progetti di ricerca, approvati dal Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
  Ritenuto di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione
dei soggetti destinatari dei fondi  di  cui  all'art.  41,  comma  2,
lettera c-bis), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014, gli
istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e
le universita' che hanno preso parte alla realizzazione  di  progetti
di ricerca, finalizzata e corrente, concernenti le linee  di  ricerca
di sanita' animale e di benessere animale, rientranti  nel  campo  di
applicazione del decreto legislativo n. 26 del  2014,  che  prevedono
procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie  sperimentali,
di un metodo sostitutivo al modello animale, approvati dal  Ministero
della salute nell'ambito dell'attivita' di cui  all'art.  12-bis  del
decreto legislativo n. 502 del 1992; 
  Considerato che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo  n.
26 del 2014, sono stati approvati 12 progetti di ricerca, corrente  e
finalizzata,  rivolti  alla  ricerca  e  allo  sviluppo   di   metodi
alternativi all'utilizzo di animali,  alla  cui  realizzazione  hanno
partecipato  15  tra  istituti  zooprofilattici  sperimentali,   enti
pubblici di ricerca e universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Oggetto e criterio di individuazione degli enti 
 
  1. Il  presente  decreto  individua  gli  istituti  zooprofilattici
sperimentali, gli enti pubblici  di  ricerca  e  le  universita'  (di
seguito denominati brevemente «Enti») a  cui  destinare,  per  l'anno
2021, i fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto  2),
del decreto legislativo n. 26 del 2014. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  sono  individuati  quali
destinatari dei fondi, gli Enti  che,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014,  hanno  presentato,  o
hanno preso parte quali unita' operative, ad almeno  un  progetto  di
ricerca, corrente o finalizzata, rientrante nel campo di applicazione
del decreto legislativo n. 26 del 2014  ed  approvato  dal  Ministero
della salute nell'ambito dell'attivita' di cui  all'art.  12-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di
ricerca di sanita'  animale  e  di  benessere  animale,  che  prevede
procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie  sperimentali,
di un metodo sostitutivo al modello animale.