IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» e, in particolare, l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che «il Ministero promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu' alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonche' la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2»; Visto l'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014, introdotto dall'art. 25, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale stabilisce che, all'onere derivante dall'attuazione dell'art. 37, comma 1, si provvede con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, da destinare, per l'80%, agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle universita', individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalita', cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parita' del trattamento; Visto l'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che istituisce, all'interno del Piano sanitario nazionale, un programma di ricerca sanitaria, adottato dal Ministro della salute, articolato in ricerca corrente e ricerca finalizzata; Considerato che la ricerca corrente e' attuata nell'ambito degli indirizzi del programma sanitario nazionale, approvati dal Ministro della salute, tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca nazionali; Considerato che la ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale, attraverso progetti di ricerca, approvati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Ritenuto di prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014, gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le universita' che hanno preso parte alla realizzazione di progetti di ricerca, finalizzata e corrente, concernenti le linee di ricerca di sanita' animale e di benessere animale, rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014, che prevedono procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale, approvati dal Ministero della salute nell'ambito dell'attivita' di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992; Considerato che, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, sono stati approvati 12 progetti di ricerca, corrente e finalizzata, rivolti alla ricerca e allo sviluppo di metodi alternativi all'utilizzo di animali, alla cui realizzazione hanno partecipato 15 tra istituti zooprofilattici sperimentali, enti pubblici di ricerca e universita'; Decreta: Art. 1 Oggetto e criterio di individuazione degli enti 1. Il presente decreto individua gli istituti zooprofilattici sperimentali, gli enti pubblici di ricerca e le universita' (di seguito denominati brevemente «Enti») a cui destinare, per l'anno 2021, i fondi di cui all'art. 41, comma 2, lettera c-bis), punto 2), del decreto legislativo n. 26 del 2014. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono individuati quali destinatari dei fondi, gli Enti che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 26 del 2014, hanno presentato, o hanno preso parte quali unita' operative, ad almeno un progetto di ricerca, corrente o finalizzata, rientrante nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 26 del 2014 ed approvato dal Ministero della salute nell'ambito dell'attivita' di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente le linee di ricerca di sanita' animale e di benessere animale, che prevede procedure di ricerca e sviluppo, attraverso tecnologie sperimentali, di un metodo sostitutivo al modello animale.