IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo
alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in
particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31
dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
19 del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma
10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n.
143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Vista la nota prot. n. 128 del 2 agosto 2021 di ASTOI-Confindustria
Viaggi, contenente proposte per la realizzazione di corridoi
turistici controllati al fine di favorire la ripresa in sicurezza dei
flussi turistici verso alcuni paesi al di fuori dell'area Schengen;
Visti la nota prot. n. 17502 del 28 settembre 2021 con la quale la
Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso le proprie
valutazioni in merito alla situazione epidemiologica delle possibili
mete per corridoi turistici Covid-free e l'allegato documento recante
«Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»;
Considerato l'andamento nazionale e internazionale della
trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla
prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come
VOC dal World Health Organization;
Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e
gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione
degli spostamenti da e per l'estero;
Ritenuto, in considerazione dell'approccio sperimentale
dell'iniziativa, di circoscrivere l'operativita' del progetto, in
sede di prima attuazione, agli spostamenti con destinazione Aruba,
Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto
(limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam);
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Sperimentazione «Corridoi turistici Covid-free»
1. Sono considerati «Corridoi turistici Covid-free», ai fini della
presente ordinanza, tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul
territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di
viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture
ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza
sanitaria idonee a garantire che i servizi fruiti siano resi nel
rispetto delle norme e cautele per la prevenzione dal rischio di
contagio da COVID-19, come individuati dalla presente ordinanza e dal
documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione
dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici
Covid-free», che ne costituisce parte integrante.
2. In via sperimentale, i «Corridoi turistici Covid-free» di cui al
comma 1, sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles,
Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di
Sharm El Sheikh e Marsa Alam).