IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 543,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in
particolare, l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo il quale il Presidente
del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario
generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, e, in particolare, l'art. 25 concernente l'Ufficio per
il programma di Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021,
con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Roberto
Garofoli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli,
con il quale il Sottosegretario e' altresi' delegato ad esercitare le
funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e
valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del
Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione ed
all'aggiornamento del programma di Governo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante disposizioni
in materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, ed in particolare l'art.
2 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d.
«PNRR»), che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento
generale sull'attuazione degli interventi previsti dal predetto
Piano;
Considerato che la suddetta Cabina di regia, avvalendosi anche
dell'Ufficio per il programma di Governo, effettua il monitoraggio
degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala
all'Unita' per la razionalizzazione e miglioramento della regolazione
l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il
rispetto dei tempi di attuazione;
Visto il citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale all'art. 4
istituisce una segreteria tecnica a supporto della Cabina di regia,
che opera in raccordo con Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma
di Governo;
Ritenuto necessario potenziare le funzioni di monitoraggio e
controllo svolte dall'Ufficio per il programma di Governo e,
pertanto, procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
modo da adeguarne le previsioni rispetto alle funzioni previste
dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012
1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Ufficio per il programma di Governo). - 1. L'Ufficio
per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente
che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del
monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa
l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
2. L'Ufficio, in particolare, monitora la puntuale adozione dei
provvedimenti attuativi contenuti in disposizioni legislative e cura:
a) l'analisi del prograrnma di Governo e la ricognizione degli
irnpegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione
europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo
sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in
materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle
direttive ministeriali attuazione degli indirizzi
politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d)
l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per
l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli
obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di
monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti
previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa
governativa.
3. L'Ufficio provvede, inoltre, alla segnalazione all'Autorita'
politica dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti
eventualmente rilevati; cura l'informazione, la comunicazione e la
promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo relative
all'attuazione del programma mediante periodici rapporti,
pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare,
l'Ufficio pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di
attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di
ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito
dell'Ufficio medesimo.
4. L'Ufficio provvede, altresi', alle funzioni di supporto
all'Autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, gia' devolute
al soppresso Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
5. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.».