IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  maggio   2019,   n.   44,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli  in
crisi e di sostegno alle imprese  agroalimentari  colpite  da  eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza  nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  3  rubricato  «Monitoraggio  della
produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte
e prodotti lattiero-caseari  a  base  di  latte  importati  da  Paesi
dell'Unione  europea  e  da  Paesi  terzi»,  cosi'  come   modificato
dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto-legge del 29 settembre 2019,  n.  104  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,  concernente
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni»   e,   in
particolare, l'art. 1 con cui sono trasferite al Ministero per i beni
e le attivita' culturali le funzioni esercitate dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia  di
turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2020, n. 79 recante «Regolamento concernente  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici
dirigenziali non generali  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  27,  recante
attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua  assistenza
tra autorita' amministrative per assicurare la corretta  applicazione
della legislazione veterinaria e zootecnica; 
  Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,  recante
attuazione  delle  direttive  89/662/CEE  e  90/425/CEE  relative  ai
controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni  animali  vivi  e  su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  80,  recante
attuazione  della  direttiva  97/78/CE  e  97/79/CE  in  materia   di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti  provenienti  da
Paesi terzi; 
  Considerato che ai sensi del  comma  3,  del  citato  art.  3,  del
decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  maggio  2019,  n.  44  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, le modalita' di applicazione  devono  essere  stabilite
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione degli
obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,  n.  44  e
successive modifiche ed  integrazioni,  relativi  alle  dichiarazioni
obbligatorie nel settore del latte e dei  prodotti  lattiero  caseari
nel settore ovi-caprino.