Estratto determina AAM/A.I.C. n. 141/2021 del 23 settembre 2021
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui
all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014.
1. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per
il seguente medicinale omeopatico descritto in dettaglio
nell'allegata tabella, composta da pagine 10, che costituisce parte
integrante della presente determina, alle condizioni e con le
specificazioni ivi indicate: THUYA OCCIDENTALIS.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e'
Hering s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale dello
Sviluppo n. 6 - contrada Fargione, zona industriale, 97015 Modica
(RG).
Stampati
1. Le confezioni del medicinale, di cui all'allegata tabella,
devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto,
con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente
determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le
etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative
alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei
medicinali omeopatici oggetto di rinnovo con la presente determina.
3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le
indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto
legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in
lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione
all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in
lingua estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Smaltimento delle scorte
I lotti del medicinale, di cui all'allegata tabella, gia'
prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Misure di farmacovigilanza
1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la presentazione
dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in
commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.