IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
(«Criteri  e  modalita'  con  cui  l'Agenzia  italiana  del   farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale»); 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1008/2021 del 30 agosto 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n.  217  del  10  settembre  2021,  recante  «Riclassificazione   del
medicinale per uso umano "Striverdi Respimat", ai sensi dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determina AIFA n. 965/2021 del 12 agosto 2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 207 del 30 agosto 2021, di istituzione della nota AIFA 99 relativa
alla prescrizione, a carico del Servizio sanitario  nazionale,  della
terapia inalatoria di mantenimento con LABA,  LAMA,  ICS  e  relative
associazioni precostituite (LABA/ICS, LABA/LAMA,  LABA/LAMA/ICS)  nei
pazienti con BPCO; 
  Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 245/2020 del 18 maggio  2020  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Striverdi Respimat», pubblicata, per estratto, nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  136  del  28
maggio 2020, relativamente alla nuova confezione con codice A.I.C. n.
042432056 in sostituzione di quella con codice A.I.C. n. 042432017; 
  Tenuto conto che il principio attivo olodaterolo  cloridrato  della
specialita' medicinale «Striverdi Respimat»  e'  stato  inserito  con
determina  AIFA  n.  965/2021  del  12  agosto   2021   nel   vincolo
prescrittivo della istituita nota AIFA 99 per  i  farmaci  utilizzati
nella terapia inalatoria di mantenimento della BPCO; 
  Tenuto altresi' conto  che  la  confezione  con  codice  A.I.C.  n.
042432017 del suddetto medicinale, sostituita  dalla  confezione  con
codice  A.I.C.  n.  042432056,   sara'   commercializzata   sino   ad
esaurimento scorte; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione e rettifica della determina AIFA  n.  1008/2021  del  30
                             agosto 2021 
 
  E' integrata e rettificata, nei termini che seguono,  la  determina
AIFA n. 1008/2021 del  30  agosto  2021,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  217  del  10
settembre 2021, recante «Riclassificazione  del  medicinale  per  uso
umano "Striverdi Respimat", ai sensi dell'art.  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537». 
  All'art.  1  del  provvedimento  (Classificazione  ai  fini   della
rimborsabilita'), 
dopo la locuzione 
  «"2,5 microgrammi soluzione per inalazione"  1  inalatore  Respimat
riutilizzabile + 1 cartuccia PE/PP  da  60  erogazioni  -  A.I.C.  n.
042432056 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A; 
  prezzo ex factory (iva esclusa): euro 20,60; 
  prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 33,99» 
aggiungasi: 
  «Nota AIFA: 99». 
  Dopo la locuzione 
    «"2,5 microgrammi soluzione per inalazione" 1 cartuccia PE/PP  da
60 erogazioni - A.I.C. n. 042432070 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex factory (iva esclusa): euro 20,39; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 33,65» 
  aggiungasi: 
    «Nota AIFA: 99». 
  Dopo la dicitura: 
    «Validita' del contratto: ventiquattro mesi.» 
  aggiungasi: 
    «Le presenti condizioni negoziali sono da intendersi novative  di
quelle recepite con determina AIFA n. 438/2015 del  17  aprile  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 104 del 7 maggio 2015,  che,  pertanto,  si  estinguono.
Alla confezione con  codice  A.I.C.  n.  042432017  si  applicano  le
medesime condizioni negoziali dell'A.I.C. n. 042432056.». 
  Dopo  l'Art.  2  (Classificazione  ai  fini  della  fornitura)  del
provvedimento e' inserito il seguente inciso: 
    «Art. 3 (smaltimento scorte) 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente  determina  che  i
lotti prodotti  nel  periodo  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  della
determina AIFA AAM/PPA n.  245/2020  del  18  maggio  2020,  che  non
riportino le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti  in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta.». 
  L'Art. 3 (Disposizioni finali) e' rinominato: «Art. 4 (Disposizioni
finali)».