IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni  ed
integrazioni, recante  «Istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
norme in materia di danno ambientale»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici» in «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture»  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni   e,   in
particolare l'art. 34, ai sensi  del  quale  le  stazioni  appaltanti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi  ambientali  previsti
dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che
individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, commi 1126 e 1127, che
prevedono la predisposizione, da parte del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e con la approvazione di CONSIP S.p.a.,di un «Piano d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione» (PAN GPP), al  fine  di  integrare  le  esigenze  di
sostenibilita'  ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e
servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e  per
categorie merceologiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/ DEC/185/2007, che ha
istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  piano
d'azione nazionale sul  GPP  (Green  public  procurement)  e  per  lo
sviluppo  della  strategia  nazionale  di  Politica   integrata   dei
prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN
GGP; 
  Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico,  che,  ai
sensi di citati commi 1126 e 1127 ha  approvato  il  «Piano  d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione» e, in particolare, l'art. 2 recante  disciplina  dei
«Criteri ambientali minimi», che  prevede  l'adozione  di  successivi
decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, sentiti i Ministeri che devono dare il concerto, dei citati
Criteri ambientali minimi per le  diverse  categorie  di  prodotti  e
servizi; 
  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11  aprile  2008, e'  stata
approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 29 gennaio 2021, con il  quale  sono  stati
adottati i «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del  servizio
di pulizia e sanificazione di  edifici  e  ambienti  ad  uso  civile,
sanitario e per i prodotti detergenti»; 
  Considerato che, in merito ai Criteri ambientali minimi di  cui  al
citato decreto 29 gennaio 2021, sono emerse criticita'  in  relazione
ai  criteri  ambientali  delle  cere  e  delle   cere   metallizzate,
unitamente a talune criticita' interpretative ed operative; 
  Considerata  l'urgenza  di  approntare   i   necessari   interventi
correttivi al fine di garantire uniformita' interpretativa e maggiore
flessibilita' operativa in relazione ai  prodotti  in  carta  tessuto
monouso nonche' di consentire,  anche  in  ottemperanza  dei  Criteri
ambientali minimi, l'uso delle cere  e  delle  cere  metalliche,  ove
tecnicamente necessario; 
  Ritenuto quindi necessario effettuare  correzioni  all'allegato  1,
lett. C, D ed E, e all'allegato 2, lett. B  del  citato  decreto  del
Ministro dell'ambiente della tutela del  territorio  e  del  mare  29
gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. All'allegato 1, sub D, del decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021,  recante:
«Criteri ambientali minimi dei detergenti per  le  pulizie  ordinarie
delle superfici», sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non
ammesse o limitate», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella
recante «Indicazioni di pericolo», il periodo: «Deroghe: Le  sostanze
e le miscele riportate di seguito sono specificatamente  esentate  da
questo requisito.» e' sostituito dal seguente: «Deroghe: le  sostanze
e le miscele riportate  di  seguito  sono  specificatamente  esentate
secondo i requisiti nel seguito indicati:» 
  2. All'allegato 1, sub E, recante «Criteri  ambientali  minimi  dei
detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici»
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lett. a) punto 2, sub-criterio  II  «Sostanze  e  miscele
pericolose», nella lett. b) punto elenco II), dopo la tabella recante
«Elenco delle indicazioni di  pericolo  non  ammesse:»,  il  periodo:
«Deroghe:  Le  sostanze  e  le  miscele  riportate  di  seguito  sono
specificatamente esentate da questo  requisito.»  e'  sostituito  dal
seguente: «Deroghe: Le sostanze e le  miscele  riportate  di  seguito
sono  specificatamente  esentate  secondo  i  requisiti  indicati  in
tabella A). Tabella A» 
    b) alla lett. a) punto 2, sub-criterio II «Sostanze e miscele non
ammesse o limitate», lett. b) punto elenco II), la tabella: 
    
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Molto tossico per gli organismi  |
|                            |acquatici                             |
|Tensioattivi                |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H334 Puo' provocare sintomi allergici |
|                            |o asmatici o difficolta' respiratorie |
|Enzimi*                     |se inalato                            |
|                            |H317 Puo' provocare una reazione      |
|                            |allergica della pelle                 |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H351 Sospettato di provocare il cancro|
|                            |(indicare la via di esposizione se e' |
|NTA come impurita' in MGDA  |accertato che nessun'altra via di     |
|and GLDA**                  |esposizione comporta il medesimo      |
|                            |pericolo).                            |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Altamente tossico per gli        |
|                            |organismi acquatici                   |
|Agenti sbiancanti: acido    |H410 Molto tossico per gli organismi  |
|peracetico/perossido di     |acquatici con effetti di lunga durata |
|idrogeno                    |H412 Nocivo per gli organismi         |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Altamente tossico per gli        |
|Agente sbiancante: acido    |organismi acquatici                   |
|ɛ-ftalimido-perossi-esanoico|H 412 Nocivo per gli organismi        |
|(PAP)                       |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H 317 Puo' provocare una reazione     |
|                            |allergica della pelle                 |
|                            |H 400 Altamente tossico per gli       |
|Cere metallizzate           |organismi acquatici                   |
|                            |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|Ammine alifatiche nei       |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|prodotti deceranti          |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
    
  e' sostituita dalla seguente: 
    
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Molto tossico per gli organismi  |
|                            |acquatici                             |
|Tensioattivi                |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H334 Puo' provocare sintomi allergici |
|                            |o asmatici o difficolta' respiratorie |
|Enzimi*                     |se inalato                            |
|                            |H317 Puo' provocare una reazione      |
|                            |allergica della pelle                 |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H351 Sospettato di provocare il cancro|
|                            |(indicare la via di esposizione se e' |
|NTA come impurita' in MGDA  |accertato che nessun'altra via di     |
|and GLDA**                  |esposizione comporta il medesimo      |
|                            |pericolo).                            |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Altamente tossico per gli        |
|                            |organismi acquatici                   |
|Agenti sbiancanti: acido    |H410 Molto tossico per gli organismi  |
|peracetico/perossido di     |acquatici con effetti di lunga durata |
|idrogeno                    |H412 Nocivo per gli organismi         |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H400 Altamente tossico per gli        |
|Agente sbiancante: acido    |organismi acquatici                   |
|ɛ-ftalimido-perossi-esanoico|H 412 Nocivo per gli organismi        |
|(PAP)                       |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |H 317 Puo' provocare una reazione     |
|                            |allergica della pelle                 |
|                            |H 400 Altamente tossico per gli       |
|                            |organismi acquatici                   |
|                            |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|Cere metallizzate           |acquatici con effetti di lunga durata |
|                            |H 411 Molto tossico per gli organismi |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
|                            |H 410 Tossico per gli organismi       |
|                            |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
|Cere                        |Fosfati organici                      |
+----------------------------+--------------------------------------+
|Ammine alifatiche nei       |H 412 Nocivo per gli organismi        |
|prodotti deceranti          |acquatici con effetti di lunga durata |
+----------------------------+--------------------------------------+
    
   3. All'allegato 1, sub C, lett. c) punto 3 «Prodotti ausiliari per
l'igiene», dal periodo di cui al quinto capoverso  «Qualora  inoltre,
per documentati motivi di sicurezza, stabiliti  e  condivisi  con  la
stazione appaltante...  omississ...»,  il  termine  «documentati»  e'
soppresso. 
  4. All'allegato 2, sub B, lett. c) punto 4 «Prodotti ausiliari  per
l'igiene», il quinto punto elenco del primo capoverso «- gli elementi
tessili monouso  e  la  carta,  fatto  salvo  documentati  motivi  di
sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione» e'
soppresso. 
  Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 settembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani