IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n.
966, recante la «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di
pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante le
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 recante:
«Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante:
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 46,
comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti per la
definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare misure
per la gestione delle emergenze, nonche' la definizione delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
l'«Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilita' dei
prodotti e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n
151, recante il «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983
recante: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
le «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26
agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012 recante
«Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 192 del 20 agosto 2015 - Supplemento ordinario n. 51,
cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 18
ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale, n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento
ordinario n. 41;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del
richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede
l'adozione di uno o piu' decreti da parte dei Ministri dell'interno e
del lavoro concernenti, tra l'altro, l'individuazione dei criteri per
la gestione delle emergenze, nonche' la definizione delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al
richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la gestione in
esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione
dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il presente decreto si applica alle attivita' che si svolgono
nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o
mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015,
n. 105, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.