La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Delega al Governo per la modifica del  codice  di  procedura  penale,
  delle norme di attuazione  del  codice  di  procedura  penale,  del
  codice penale e della collegata legislazione speciale nonche' delle
  disposizioni dell'ordinamento giudiziario in  materia  di  progetti
  organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione  del
  regime  sanzionatorio  dei  reati  e  per  l'introduzione  di   una
  disciplina organica della giustizia riparativa e di una  disciplina
  organica dell'ufficio per il processo penale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi per la modifica del codice  di  procedura  penale,  delle
norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale
e della collegata legislazione speciale  nonche'  delle  disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in  materia  di  progetti  organizzativi
delle  procure  della  Repubblica,  per  la  revisione   del   regime
sanzionatorio dei  reati  e  per  l'introduzione  di  una  disciplina
organica della giustizia riparativa  e  di  una  disciplina  organica
dell'ufficio   per   il   processo   penale,   con    finalita'    di
semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo  penale,
nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e  criteri
direttivi previsti dal presente articolo. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con
il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  con  il   Ministro
dell'istruzione, con il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,
con il Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,  con  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  acquisito,  per  quanto  riguarda  le
disposizioni in materia di  giustizia  riparativa,  il  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del  medesimo
decreto  legislativo  n.  281  del  1997.  Gli  schemi  dei   decreti
legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perche' su  di
essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari entro il termine  di  sessanta
giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine,  i
decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.  Qualora
detto termine venga a scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  l'esercizio  della  delega   o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 
  3. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  nei  termini  e  con  la
procedura di cui ai commi 1 e  2,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate  ai  sensi
del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre  leggi  dello
Stato, anche modificando la  formulazione  e  la  collocazione  delle
norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle  norme
di attuazione del codice di procedura  penale  e  delle  disposizioni
contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e
criteri direttivi di delega, in modo da renderle  ad  essi  conformi,
operando  le  necessarie  abrogazioni  e   adottando   le   opportune
disposizioni transitorie. 
  4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni
dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei  decreti  legislativi
adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi per essa  stabiliti,  puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi. 
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti legislativi  recanti  disposizioni  in  materia  di  processo
penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi  e
criteri direttivi: 
    a) prevedere che atti  e  documenti  processuali  possano  essere
formati e conservati in  formato  digitale,  in  modo  che  ne  siano
garantite   l'autenticita',   l'integrita',   la   leggibilita',   la
reperibilita' e, ove previsto dalla legge, la  segretezza;  prevedere
che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti
e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con
modalita' telematiche; prevedere che le trasmissioni e  le  ricezioni
in via telematica assicurino al mittente e al destinatario  certezza,
anche temporale,  dell'avvenuta  trasmissione  e  ricezione,  nonche'
circa l'identita' del mittente e del destinatario; prevedere che  per
gli atti che  le  parti  compiono  personalmente  il  deposito  possa
avvenire anche con modalita' non telematica; 
    b) prevedere  che,  con  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  siano  definite  le  regole  tecniche
riguardanti  i  depositi,  le  comunicazioni   e   le   notificazioni
telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la
conformita' al principio di idoneita' del  mezzo  e  a  quello  della
certezza del compimento dell'atto e modificando, ove  necessario,  il
regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  21
febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e  provvedimenti
tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale; 
    c) prevedere una  disciplina  transitoria  ispirata  ai  seguenti
criteri: 
      1) gradualita', differenziazione e adeguatezza delle  strutture
amministrative centrali e periferiche; 
      2) razionale  coordinamento  e  successione  temporale  tra  la
disciplina vigente e le norme di attuazione della delega; 
      3) coordinamento del processo di attuazione  della  delega  con
quelli di formazione del personale coinvolto; 
    d) prevedere  che,  con  regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il  Consiglio  superiore  della
magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati  gli
uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera  a)  del
presente comma per cui possano essere adottate  anche  modalita'  non
telematiche di deposito, comunicazione  o  notificazione,  nonche'  i
termini di transizione al nuovo regime di deposito,  comunicazione  e
notificazione; 
    e)  prevedere,  per  i  casi  di  malfunzionamento  dei   sistemi
informatici dei domini del Ministero della giustizia: 
      1) che siano predisposte  soluzioni  alternative  ed  effettive
alle modalita' telematiche che consentano il  tempestivo  svolgimento
delle attivita' processuali; 
      2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di
registrazione dell'inizio  e  della  fine  del  malfunzionamento,  in
relazione a ciascun settore interessato; 
      3) che sia data tempestiva notizia a tutti  gli  interessati  e
comunicazione pubblica del malfunzionamento e  del  ripristino  delle
ordinarie condizioni di funzionalita' dei sistemi informatici; 
    f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e  grado,
il deposito telematico di  atti  e  documenti  possa  avvenire  anche
mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione  di  un
messaggio di avvenuto  perfezionamento  del  deposito,  nel  rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la  sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti  legislativi  recanti  disposizioni  dirette  a  rendere   il
procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il
codice di procedura penale in materia di notificazioni sono  adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere  che  l'imputato  non  detenuto  o  internato  abbia
l'obbligo, fin dal primo  contatto  con  l'autorita'  procedente,  di
indicare anche i recapiti  telefonici  e  telematici  di  cui  ha  la
disponibilita'; modificare l'articolo 161  del  codice  di  procedura
penale prevedendo che l'imputato non detenuto o  internato  abbia  la
facolta' di dichiarare domicilio ai fini  delle  notificazioni  anche
presso un proprio idoneo recapito telematico; 
    b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto
successive alla prima, diverse da quelle con le quali  lo  stesso  e'
citato in giudizio, siano eseguite mediante  consegna  al  difensore;
prevedere opportune deroghe alla notificazione  degli  atti  mediante
consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva  conoscenza
dell'atto  da  parte  dell'imputato,  nel  caso  in  cui  questi  sia
assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non  sia
stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato
o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere
o a chi ne fa le veci; 
    c) prevedere che il primo atto notificato  all'imputato  contenga
anche l'espresso avviso che le successive notificazioni,  diverse  da
quelle con le quali l'imputato e' citato in giudizio e fermo restando
quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o  nel  suo
interesse,  saranno  effettuate  mediante  consegna   al   difensore;
prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare  al  difensore  un
recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e  che  a  tale  fine
possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato
abbia l'onere di informare il difensore di  ogni  mutamento  di  tale
recapito; prevedere che l'imputato abbia  l'onere  di  comunicare  al
difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilita'; 
    d) prevedere che non  costituisca  inadempimento  degli  obblighi
derivanti  dal  mandato  professionale  del  difensore   l'omessa   o
ritardata  comunicazione  all'assistito  imputabile   al   fatto   di
quest'ultimo; 
    e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna
al difensore e gli altri criteri stabiliti dal  codice  di  procedura
penale per le notificazioni degli atti all'imputato,  in  particolare
con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al
difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione  di
domicilio, anche telematico, e, nel caso  di  imputato  detenuto,  ai
rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo  156
del codice di procedura penale; 
    f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato
o nel suo  interesse,  la  notificazione  dell'atto  di  citazione  a
giudizio nei  suoi  confronti  sia  effettuata  presso  il  domicilio
dichiarato o eletto, ai sensi della  lettera  a)  del  comma  13  del
presente articolo. 
  7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il  decreto  o  i
decreti  legislativi  recanti  disposizioni  dirette  a  rendere   il
procedimento penale piu' celere ed efficiente nonche' a modificare il
codice di procedura penale in materia di  processo  in  assenza  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere  presente
o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in
assenza dell'imputato solo quando esistono  elementi  idonei  a  dare
certezza del fatto che  egli  e'  a  conoscenza  della  pendenza  del
processo e che la sua assenza e' dovuta a una sua scelta volontaria e
consapevole; 
    b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato  sia
tempestivamente citato per il processo a mani  proprie  o  con  altre
modalita'  comunque  idonee  a  garantire  che  lo  stesso  venga   a
conoscenza della data e del luogo del processo e  del  fatto  che  la
decisione potra' essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai
fini  della  notificazione  dell'atto  introduttivo   del   processo,
l'autorita' giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria; 
    c) prevedere che, quando non  si  abbia  certezza  dell'effettiva
conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia  dell'imputato
a comparire, si possa comunque  procedere  in  assenza  dell'imputato
quando il giudice, valutate le  modalita'  di  notificazione  e  ogni
altra circostanza del caso concreto, ritenga provato  che  l'imputato
ha conoscenza della pendenza del processo e che  la  sua  assenza  e'
dovuta a una scelta volontaria e consapevole; 
    d) prevedere che, se all'udienza  preliminare  o,  quando  questa
manca, alla prima udienza fissata  per  il  giudizio,  l'imputato  e'
assente e non impedito a  comparire,  il  giudice  verifichi  la  sua
rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto
introduttivo oppure la  sussistenza  delle  condizioni  di  cui  alla
lettera c)  che  legittimano  la  prosecuzione  del  procedimento  in
assenza dell'imputato; 
    e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le  condizioni  per
procedere in assenza  dell'imputato,  il  giudice  pronunci  sentenza
inappellabile di non doversi  procedere;  prevedere  che,  fino  alla
scadenza del doppio  dei  termini  stabiliti  dall'articolo  157  del
codice penale, si continui ogni piu' idonea ricerca della persona nei
cui confronti  e'  stata  pronunciata  la  sentenza  di  non  doversi
procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del  fatto  che
il procedimento penale sara' riaperto e dell'obbligo  di  eleggere  o
dichiarare un domicilio ai fini  delle  notificazioni;  prevedere  la
possibilita' che, durante le ricerche, si assumano, su  richiesta  di
parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste  per  il
dibattimento;  prevedere  che,  una  volta  rintracciata  la  persona
ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorita' giudiziaria e
che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova
udienza per  la  prosecuzione  del  procedimento,  con  notificazione
all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che,  nel
giudizio  di  primo  grado,  non  si  tenga  conto,  ai  fini   della
prescrizione del reato, del periodo di  tempo  intercorrente  tra  la
definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere  e
il momento in cui  la  persona  nei  cui  confronti  la  sentenza  e'
pronunciata e' stata rintracciata, salva, in ogni caso,  l'estinzione
del reato nel  caso  in  cui  sia  superato  il  doppio  dei  termini
stabiliti dall'articolo 157 del codice  penale;  prevedere  opportune
deroghe per il caso di imputato nei  confronti  del  quale  e'  stata
emessa ordinanza di custodia cautelare  in  assenza  dei  presupposti
della dichiarazione di latitanza; 
    f) prevedere una  disciplina  derogatoria  per  il  processo  nei
confronti dell'imputato latitante, consentendo di  procedere  in  sua
assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva  conoscenza
della citazione a giudizio e  della  rinuncia  dell'imputato  al  suo
diritto a comparire al dibattimento, stante  la  possibilita'  di  un
rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la  disciplina
della latitanza, di cui  agli  articoli  295  e  296  del  codice  di
procedura penale, al fine  di  assicurare  che  la  dichiarazione  di
latitanza sia sorretta da  specifica  motivazione  circa  l'effettiva
conoscenza della misura cautelare e la volonta' del  destinatario  di
sottrarvisi; 
    g)  ampliare  la  possibilita'  di  rimedi  successivi  a  favore
dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto
effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la
normativa processuale nazionale con quanto previsto  dall'articolo  9
della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016; 
    h)  prevedere  che  il  difensore  dell'imputato  assente   possa
impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato
dopo la pronuncia della sentenza;  prevedere  che  con  lo  specifico
mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per  il
giudizio di impugnazione; prevedere, per il  difensore  dell'imputato
assente, un ampliamento del termine per impugnare; 
    i) prevedere che, nella  citazione  a  giudizio,  l'imputato  sia
avvisato che, non comparendo, sara' egualmente giudicato in assenza e
che, nel provvedimento  di  esecuzione,  sia  contenuto  l'avviso  al
condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza  senza  che  egli
abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso  potra'  esercitare  i
diritti previsti ai sensi della lettera g). 
  8. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia di atti del  procedimento  sono  adottati  nel  rispetto  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di
documentazione dell'interrogatorio che non si  svolga  in  udienza  e
della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilita' degli
strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; 
    b)  prevedere  i  casi  in  cui  debba  essere  prevista   almeno
l'audioregistrazione dell'assunzione di  informazioni  dalle  persone
informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione; 
    c) individuare i casi in cui, con il  consenso  delle  parti,  la
partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire
a distanza. 
  9. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia di indagini preliminari  e  di  udienza  preliminare  e  alle
disposizioni dell'ordinamento  giudiziario  in  materia  di  progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
    a) modificare la regola di giudizio per  la  presentazione  della
richiesta di archiviazione,  prevedendo  che  il  pubblico  ministero
chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti  nelle  indagini
preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; 
    b)  escludere  l'obbligo  di  notificazione   dell'avviso   della
richiesta di archiviazione, di cui all'articolo  408,  comma  2,  del
codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso  la
querela; 
    c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari,  di
cui all'articolo 405 del codice di  procedura  penale,  in  relazione
alla natura dei reati, nelle seguenti misure: 
      1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla  quale
il reato e' attribuito e' iscritto  nel  registro  delle  notizie  di
reato, per le contravvenzioni; 
      2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1),  quando
si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo  407,  comma
2, del codice di procedura penale; 
      3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri
casi; 
    d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al  giudice
la proroga  dei  termini  di  cui  all'articolo  405  del  codice  di
procedura penale  una  sola  volta,  prima  della  scadenza  di  tali
termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia
giustificata dalla complessita' delle indagini; 
    e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini,  il
pubblico ministero sia  tenuto  a  esercitare  l'azione  penale  o  a
richiedere  l'archiviazione  entro  un  termine  fissato  in   misura
diversa, in base alla gravita' del reato e  alla  complessita'  delle
indagini preliminari; 
    f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti  a  consentire
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione  degli
atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla  lettera  e),
il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in  ordine
all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del  segreto
investigativo nelle indagini relative ai reati  di  cui  all'articolo
407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori  esigenze
di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della  direttiva  2012/13/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; 
    g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla  stasi
del procedimento, mediante un intervento del giudice per le  indagini
preliminari; 
    h) prevedere analoghi rimedi alla stasi  del  procedimento  nelle
ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo
415-bis del codice di procedura penale,  il  pubblico  ministero  non
assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale; 
    i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire
l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale,  nell'ambito  dei
criteri generali  indicati  dal  Parlamento  con  legge,  individuino
criteri di priorita' trasparenti e predeterminati,  da  indicare  nei
progetti organizzativi delle procure della  Repubblica,  al  fine  di
selezionare le notizie di reato da trattare con  precedenza  rispetto
alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e
dell'utilizzo efficiente  delle  risorse  disponibili;  allineare  la
procedura di approvazione dei progetti  organizzativi  delle  procure
della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti; 
    l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in
composizione monocratica per i quali l'azione  penale  e'  esercitata
nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale  a
delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione
non superiore nel massimo a sei anni, anche se  congiunta  alla  pena
della  multa,   che   non   presentino   rilevanti   difficolta'   di
accertamento; 
    m) modificare la regola di  giudizio  di  cui  all'articolo  425,
comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il
giudice pronunci  sentenza  di  non  luogo  a  procedere  quando  gli
elementi acquisiti  non  consentono  una  ragionevole  previsione  di
condanna; 
    n) prevedere  che,  in  caso  di  violazione  della  disposizione
dell'articolo 417, comma 1,  lettera  b),  del  codice  di  procedura
penale, il giudice, sentite le parti, quando  il  pubblico  ministero
non provvede alla riformulazione  dell'imputazione,  dichiari,  anche
d'ufficio, la nullita' e restituisca gli atti; prevedere che, al fine
di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti  e  quelle  che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,  nonche'  i
relativi articoli di legge, siano indicati in termini  corrispondenti
a quanto emerge dagli atti, il giudice,  sentite  le  parti,  ove  il
pubblico  ministero   non   provveda   alle   necessarie   modifiche,
restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero; 
    o)  prevedere  che,  nei  processi   con   udienza   preliminare,
l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire,  a  pena  di
decadenza, per le imputazioni contestate, entro il  compimento  degli
accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma
dell'articolo 420 del codice  di  procedura  penale;  prevedere  che,
salva contraria volonta' espressa della parte rappresentata  e  fuori
dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo  100
del  codice  di  procedura  penale,  la   procura   per   l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi  dell'articolo
122 del predetto codice, conferisca al  difensore  la  legittimazione
all'esercizio dell'azione civile con facolta' di trasferire ad  altri
il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione  per  garantire  il
potere di costituirsi parte civile; 
    p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro  di  cui
all'articolo 335 del codice di  procedura  penale  della  notizia  di
reato e del nome della persona cui lo stesso e' attribuito,  in  modo
da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e  uniformita'  delle
iscrizioni; 
    q)   prevedere   che   il   giudice,   su   richiesta    motivata
dell'interessato,  accerti  la  tempestivita'   dell'iscrizione   nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della
notizia di reato e del nome della persona alla  quale  lo  stesso  e'
attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile
ritardo; prevedere un termine  a  pena  di  inammissibilita'  per  la
proposizione  della  richiesta,  a  decorrere  dalla  data   in   cui
l'interessato  ha  facolta'  di  prendere  visione  degli  atti   che
imporrebbero l'anticipazione  dell'iscrizione  della  notizia  a  suo
carico; prevedere  che,  a  pena  di  inammissibilita'  dell'istanza,
l'interessato che  chiede  la  retrodatazione  dell'iscrizione  della
notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che  sorreggono
la richiesta; 
    r) prevedere che il giudice per le  indagini  preliminari,  anche
d'ufficio, quando ritiene che il reato e'  da  attribuire  a  persona
individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui  all'articolo
335 del codice di procedura penale, se il pubblico  ministero  ancora
non vi ha provveduto; 
    s) prevedere che la mera iscrizione del nome  della  persona  nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale  non
determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo; 
    t) prevedere criteri piu' stringenti ai  fini  dell'adozione  del
decreto di riapertura delle indagini  di  cui  all'articolo  414  del
codice di procedura penale. 
  10. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia di procedimenti speciali, per le parti di  seguito  indicate,
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) in materia di applicazione della pena su richiesta: 
      1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare  supera
i due  anni,  l'accordo  tra  imputato  e  pubblico  ministero  possa
estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in
tutti i casi di applicazione della pena su richiesta,  l'accordo  tra
imputato  e  pubblico  ministero  possa  estendersi   alla   confisca
facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare; 
      2)  ridurre  gli  effetti  extra-penali   della   sentenza   di
applicazione della pena su richiesta delle  parti,  prevedendo  anche
che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare
e in altri casi; 
      3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di
procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma  12
del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione  della
richiesta di patteggiamento; 
    b) in materia di giudizio abbreviato: 
      1) modificare le condizioni per l'accoglimento della  richiesta
di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione  probatoria,  ai
sensi dell'articolo 438, comma 5, del  codice  di  procedura  penale,
prevedendo l'ammissione del  giudizio  abbreviato  se  l'integrazione
risulta necessaria ai fini  della  decisione  e  se  il  procedimento
speciale produce un'economia processuale  in  rapporto  ai  tempi  di
svolgimento del giudizio dibattimentale; 
      2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta  di
un sesto nel caso di mancata proposizione di  impugnazione  da  parte
dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal  giudice
dell'esecuzione; 
      3)  abrogare  il  comma  3  dell'articolo  442  del  codice  di
procedura penale e l'articolo  134  delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
    c) in materia di giudizio immediato: 
      1) prevedere che, a seguito di  notificazione  del  decreto  di
giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte  del  giudice  delle
indagini  preliminari  della   richiesta   di   giudizio   abbreviato
subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato  possa  proporre
la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1,
del codice di procedura penale oppure la  richiesta  di  applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
      2) prevedere che, a seguito di  notificazione  del  decreto  di
giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o  di
rigetto  da  parte  del  giudice  delle  indagini  preliminari  della
richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di
giudizio abbreviato; 
    d) in materia di procedimento per decreto: 
      1) prevedere che la richiesta di  decreto  penale  di  condanna
possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di  un
anno  dall'iscrizione  ai  sensi  dell'articolo  335  del  codice  di
procedura penale; 
      2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5,
del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia
necessario il pagamento della pena pecuniaria; 
      3) assegnare un termine di quindici  giorni,  decorrenti  dalla
notificazione del decreto penale  di  condanna,  entro  il  quale  il
condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la  pena
pecuniaria in misura ridotta di un quinto; 
    e)  coordinare  la  disciplina  delle  nuove   contestazioni   in
dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della
richiesta di procedimenti speciali; 
    f) prevedere che, in caso di nuove  contestazioni  ai  sensi  del
libro VII, titolo II,  capo  IV,  del  codice  di  procedura  penale,
l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi  degli
articoli 444 e  seguenti  o  458  e  seguenti  del  medesimo  codice;
prevedere che tale  facolta'  possa  essere  esercitata  nell'udienza
successiva a quella in cui e' avvenuta la nuova contestazione. 
  11. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono  adottati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  prevedere  che,  quando  non   e'   possibile   esaurire   il
dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza  con
cui provvede all'ammissione delle prove  il  giudice  comunichi  alle
parti il calendario delle udienze per l'istruzione  dibattimentale  e
per lo svolgimento della discussione; 
    b) prevedere che le parti illustrino le rispettive  richieste  di
prova   nei   limiti    strettamente    necessari    alla    verifica
dell'ammissibilita' delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice
di procedura penale; 
    c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito,  il
deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro  un  termine
congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del
perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione
degli atti utilizzabili ai fini della decisione; 
    d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di  uno
o piu' componenti del collegio, il giudice disponga, a  richiesta  di
parte,  la  riassunzione  della  prova  dichiarativa  gia'   assunta;
stabilire che, quando la prova  dichiarativa  e'  stata  verbalizzata
tramite  videoregistrazione,  nel  dibattimento  svolto  innanzi   al
giudice  diverso   o   al   collegio   diversamente   composto,   nel
contraddittorio con la persona nei  cui  confronti  le  dichiarazioni
medesime saranno utilizzate,  il  giudice  disponga  la  riassunzione
della  prova  solo  quando  lo  ritenga  necessario  sulla  base   di
specifiche esigenze. 
  12. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia  di  procedimento  davanti  al  tribunale   in   composizione
monocratica, per le parti di  seguito  indicate,  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) nei procedimenti a citazione diretta di cui  all'articolo  550
del   codice   di    procedura    penale,    introdurre    un'udienza
predibattimentale in  camera  di  consiglio,  innanzi  a  un  giudice
diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovra'  celebrarsi
il dibattimento; 
    b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui
all'articolo 552, comma  1,  lettera  c),  del  codice  di  procedura
penale, il giudice, sentite le parti, quando  il  pubblico  ministero
non provvede alla riformulazione  dell'imputazione,  dichiari,  anche
d'ufficio, la nullita' e restituisca gli atti; 
    c) prevedere  che,  al  fine  di  consentire  che  il  fatto,  le
circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione
di misure di sicurezza, nonche' i relativi articoli di  legge,  siano
indicati in termini corrispondenti a quanto  emerge  dagli  atti,  il
giudice, sentite le parti, ove il  pubblico  ministero  non  provveda
alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti  al
pubblico ministero; 
    d)  prevedere  che,  in  assenza  di  richieste  di   definizioni
alternative di cui alla lettera e), il  giudice  valuti,  sulla  base
degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  se
sussistono le condizioni per pronunciare  sentenza  di  non  luogo  a
procedere  perche'  gli  elementi  acquisiti   non   consentono   una
ragionevole previsione di condanna; 
    e) prevedere che, nel caso in cui il  processo,  nell'udienza  di
cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con
sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data  per  una
nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di  fronte  a  un
altro giudice, per l'apertura e  la  celebrazione  del  dibattimento;
coordinare la disciplina dell'articolo 468 del  codice  di  procedura
penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera; 
    f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non
luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d),  se  ritiene  che
dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura  di
sicurezza diversa dalla confisca; 
    g) prevedere che alla sentenza di non luogo a  procedere  di  cui
alla lettera d) del presente comma si applichino  gli  articoli  426,
427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo
X del libro V  dello  stesso  codice,  adeguandone  il  contenuto  in
rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica. 
  13. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia di appello, di  ricorso  per  cassazione  e  di  impugnazioni
straordinarie, per le parti di seguito indicate,  sono  adottati  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) fermo restando il criterio di cui  al  comma  7,  lettera  h),
dettato per il processo in  assenza,  prevedere  che  con  l'atto  di
impugnazione,   a   pena   di   inammissibilita',   sia    depositata
dichiarazione o elezione di domicilio  ai  fini  della  notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione; 
    b) abrogare gli articoli 582,  comma  2,  e  583  del  codice  di
procedura penale e coordinare la disciplina del deposito  degli  atti
di impugnazione con quella generale,  prevista  per  il  deposito  di
tutti gli atti del procedimento; 
    c) prevedere l'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento
relative a reati puniti con  la  sola  pena  pecuniaria  o  con  pena
alternativa; 
    d) disciplinare i  rapporti  tra  l'improcedibilita'  dell'azione
penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio  di
impugnazione  e  l'azione  civile  esercitata  nel  processo  penale,
nonche' i  rapporti  tra  la  medesima  improcedibilita'  dell'azione
penale e la confisca disposta con  la  sentenza  impugnata;  adeguare
conseguentemente  la  disciplina  delle  impugnazioni  per   i   soli
interessi civili, assicurando  una  regolamentazione  coerente  della
materia; 
    e) prevedere l'inappellabilita' della sentenza di condanna a pena
sostituita con il lavoro di pubblica utilita'; 
    f) prevedere l'inappellabilita' della sentenza  di  non  luogo  a
procedere nei casi di cui alla lettera c); 
    g) prevedere la celebrazione del giudizio  di  appello  con  rito
camerale non partecipato, salvo che la parte appellante  o,  in  ogni
caso,  l'imputato  o  il  suo  difensore  richiedano  di  partecipare
all'udienza; 
    h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2,
del codice di procedura penale; 
    i) prevedere  l'inammissibilita'  dell'appello  per  mancanza  di
specificita' dei  motivi  quando  nell'atto  manchi  la  puntuale  ed
esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle  ragioni  di
fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato; 
    l)  modificare  l'articolo  603,  comma  3-bis,  del  codice   di
procedura penale prevedendo che,  nel  caso  di  appello  contro  una
sentenza di proscioglimento per  motivi  attinenti  alla  valutazione
della   prova   dichiarativa,   la    rinnovazione    dell'istruzione
dibattimentale sia  limitata  ai  soli  casi  di  prove  dichiarative
assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado; 
    m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di
cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei
difensori, salva, nei casi  non  contemplati  dall'articolo  611  del
codice di procedura penale, la richiesta delle parti  di  discussione
orale in pubblica udienza  o  in  camera  di  consiglio  partecipata;
prevedere che, negli  stessi  casi,  la  Corte  di  cassazione  possa
disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la  trattazione
con discussione orale in pubblica udienza o in  camera  di  consiglio
partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove  intenda  dare
al fatto una definizione giuridica diversa, instauri  preventivamente
il  contraddittorio  nelle  forme  previste   per   la   celebrazione
dell'udienza; 
    n) prevedere che il giudice chiamato  a  decidere  una  questione
concernente la competenza per territorio possa, anche su  istanza  di
parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che  provvede
in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza
di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte  che
ha eccepito l'incompetenza per territorio  non  possa  riproporre  la
questione nel corso del  procedimento;  prevedere  che  la  Corte  di
cassazione, nel caso in  cui  dichiari  l'incompetenza  del  giudice,
ordini la trasmissione degli atti al giudice competente; 
    o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla
Corte  di  cassazione  al  fine  di  dare  esecuzione  alla  sentenza
definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal
soggetto  che  abbia  presentato  il  ricorso,   entro   un   termine
perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare
i provvedimenti necessari  e  disciplinare  l'eventuale  procedimento
successivo; coordinare il rimedio di cui alla  presente  lettera  con
quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo
una  coerente  collocazione  sistematica,  e   con   l'incidente   di
esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale. 
  14. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti modifiche al codice di procedura  penale  e  alle
norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.
271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro  e
di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate,  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere che l'esecuzione  della  confisca  per  equivalente,
quando non ha a oggetto beni mobili  o  immobili  gia'  sottoposti  a
sequestro,  avvenga  con  le  modalita'  di  esecuzione  delle   pene
pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati  a  qualsiasi  titolo
nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis
e 591-bis del codice di procedura civile; 
    b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro
e dei beni confiscati in conformita'  alle  previsioni  dell'articolo
104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271. 
  15. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  penale  e  al  codice  di
procedura penale in materia di condizioni di procedibilita',  per  le
parti di seguito indicate, sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere la procedibilita' a querela della persona offesa per
il reato di lesioni personali stradali gravi  o  gravissime  previsto
dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale; 
    b) prevedere l'estensione del regime di procedibilita' a  querela
di parte a ulteriori specifici reati contro la persona  o  contro  il
patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena  edittale  detentiva
non superiore nel minimo a due anni;  prevedere  che  ai  fini  della
determinazione  della  pena  detentiva  non  si  tenga  conto   delle
circostanze, facendo salva  la  procedibilita'  d'ufficio  quando  la
persona offesa sia incapace per eta' o per infermita'; 
    c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili  a  querela,
che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto  domicilio  per  le
notificazioni; prevedere la possibilita' di indicare, a tal fine,  un
idoneo recapito telematico; 
    d)   prevedere   quale   remissione    tacita    della    querela
l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla
quale sia stato citato in qualita' di testimone. 
  16. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti modifiche  al  codice  di  procedura  penale,  al
codice penale e alla collegata legislazione speciale  in  materia  di
pena pecuniaria, al fine di restituire effettivita' alla stessa, sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzare e semplificare il  procedimento  di  esecuzione
delle pene pecuniarie; 
    b)  rivedere,  secondo  criteri   di   equita',   efficienza   ed
effettivita', i meccanismi e la procedura di conversione  della  pena
pecuniaria  in  caso  di   mancato   pagamento   per   insolvenza   o
insolvibilita' del condannato; 
    c) prevedere procedure amministrative  efficaci,  che  assicurino
l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in
caso di mancato pagamento. 
  17. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi  recanti  modifiche  alla   disciplina   delle   sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione  e  della
liberta' controllata; 
    b) prevedere  come  sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive
brevi: la semiliberta';  la  detenzione  domiciliare;  il  lavoro  di
pubblica utilita'; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni
di  legge,  ovunque  previste,  che  si  riferiscano  alle   sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi; 
    c) prevedere che le sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive
brevi possano essere applicate solo quando  il  giudice  ritenga  che
contribuiscano alla rieducazione del condannato e  assicurino,  anche
attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione  del  pericolo  che
egli commetta altri reati; disciplinare  conseguentemente  il  potere
discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive; 
    d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per  la
sostituzione della pena detentiva, assicurando il  coordinamento  con
le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per  l'accesso
alla semiliberta' e alla detenzione domiciliare; 
    e) prevedere che il  giudice,  nel  pronunciare  la  sentenza  di
condanna  o  la  sentenza  di  applicazione  della  pena   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando  ritenga  di
dover determinare la durata della pena detentiva entro il  limite  di
quattro  anni,  possa  sostituire  tale   pena   con   quelle   della
semiliberta'  o  della  detenzione  domiciliare;  quando  ritenga  di
doverla determinare entro il limite di tre  anni,  possa  sostituirla
anche con il lavoro di pubblica utilita', se  il  condannato  non  si
oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite  di  un
anno, possa sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della  specie
corrispondente; prevedere che con il decreto penale  di  condanna  la
pena detentiva  possa  essere  sostituita,  oltre  che  con  la  pena
pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilita', se il condannato  non
si oppone; 
    f) per la semiliberta' e per la detenzione  domiciliare  mutuare,
in  quanto  compatibile,  la  disciplina  sostanziale  e  processuale
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per  le  omonime  misure
alternative alla detenzione;  per  il  lavoro  di  pubblica  utilita'
mutuare, in quanto compatibile, la disciplina  prevista  dal  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  per  l'omonima  pena  principale
irrogabile dal giudice di pace,  fermo  restando  che  il  lavoro  di
pubblica utilita', quando e' applicato quale pena sostitutiva di  una
pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della  pena
detentiva sostituita; 
    g) prevedere il  coinvolgimento  degli  uffici  per  l'esecuzione
penale esterna al fine di consentire  l'applicazione  delle  sanzioni
sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione; 
    h) prevedere che le disposizioni degli articoli  163  e  seguenti
del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena,
non si applichino alle  sanzioni  sostitutive  delle  pene  detentive
brevi; 
    i) prevedere che, in caso di decreto  penale  di  condanna  o  di
sentenza di applicazione della pena ai sensi  dell'articolo  444  del
codice di procedura penale, il positivo  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita' comporti,  se  accompagnato  dal  risarcimento  del
danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose  del  reato,  ove
possibili, la revoca  della  confisca  che  sia  stata  eventualmente
disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per
equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero
delle  cose  la  cui  fabbricazione,  uso  e  porto,   detenzione   o
alienazione costituiscano reato; 
    l) prevedere, quanto alla  pena  pecuniaria,  ferma  restando  la
disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge  24  novembre
1981, n.  689,  che  il  valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere
assoggettato il condannato sia individuato,  nel  minimo,  in  misura
indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale
e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero,  in  caso
di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di  condanna,
in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da
evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa
in rapporto alle condizioni  economiche  del  condannato  e  del  suo
nucleo familiare, consentendo al  giudice  di  adeguare  la  sanzione
sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato; 
    m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive
delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata  delle
relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione  sostitutiva
e,  per  la  parte  residua,  la  conversione  nella  pena  detentiva
sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla  pena
pecuniaria, l'ipotesi in  cui  il  mancato  pagamento  sia  dovuto  a
insolvibilita' del condannato o ad altro giustificato motivo; 
    n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28  agosto  2000,  n.
274, la  disciplina  relativa  alla  responsabilita'  penale  per  la
violazione  degli  obblighi  relativi  alle  pene  sostitutive  della
semiliberta', della detenzione domiciliare e del lavoro  di  pubblica
utilita'. 
  18. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi  recanti  una   disciplina   organica   della   giustizia
riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi: 
    a) introdurre, nel rispetto delle  disposizioni  della  direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  ottobre
2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina
organica della giustizia  riparativa  quanto  a  nozione,  principali
programmi,  criteri  di  accesso,  garanzie,  persone  legittimate  a
partecipare, modalita' di svolgimento dei programmi e valutazione dei
suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato; 
    b) definire la vittima del reato come la persona  fisica  che  ha
subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche  che
sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima  del
reato il familiare di una persona la cui morte e' stata causata da un
reato e che ha subito un danno in conseguenza  della  morte  di  tale
persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con  la
vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare  e  in
modo stabile e continuo,  nonche'  i  parenti  in  linea  diretta,  i
fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima; 
    c) prevedere la possibilita' di accesso ai programmi di giustizia
riparativa in ogni stato e grado del procedimento  penale  e  durante
l'esecuzione della pena,  su  iniziativa  dell'autorita'  giudiziaria
competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di  reato
o alla sua gravita', sulla base del consenso libero e informato della
vittima  del  reato  e  dell'autore  del  reato  e   della   positiva
valutazione da parte  dell'autorita'  giudiziaria  dell'utilita'  del
programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi  della
lettera a); 
    d) prevedere, in  ogni  caso,  che  le  specifiche  garanzie  per
l'accesso  ai  programmi  di  giustizia  riparativa  e  per  il  loro
svolgimento  includano:  la   completa,   tempestiva   ed   effettiva
informazione  della  vittima  del  reato  e  dell'autore  del  reato,
nonche', nel caso di minorenni, degli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili;  il
diritto  all'assistenza  linguistica  delle  persone  alloglotte;  la
rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della
vittima del reato,  dell'autore  del  reato  e  della  comunita';  la
ritrattabilita' del consenso in  ogni  momento;  la  confidenzialita'
delle  dichiarazioni  rese  nel  corso  del  programma  di  giustizia
riparativa, salvo che vi  sia  il  consenso  delle  parti  o  che  la
divulgazione  sia  indispensabile  per  evitare  la  commissione   di
imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per
se' reato, nonche' la loro inutilizzabilita' nel procedimento  penale
e in fase di esecuzione della pena; 
    e) prevedere che l'esito favorevole dei  programmi  di  giustizia
riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di
esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilita' di  attuare  un
programma di giustizia riparativa o il suo fallimento  non  producano
effetti negativi a carico della vittima del reato o  dell'autore  del
reato nel procedimento penale o in sede esecutiva; 
    f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in  programmi
di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze  delle  vittime
del reato e degli autori del reato  e  delle  capacita'  di  gestione
degli effetti del conflitto e  del  reato  nonche'  del  possesso  di
conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere  i  requisiti  e  i
criteri per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  mediatore
esperto in programmi  di  giustizia  riparativa  e  le  modalita'  di
accreditamento dei mediatori presso  il  Ministero  della  giustizia,
garantendo  le  caratteristiche  di  imparzialita',  indipendenza  ed
equiprossimita' del ruolo; 
    g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle  prestazioni
dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati
da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e  convenzionate
con il Ministero della giustizia; prevedere  che  sia  assicurata  la
presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in  ciascun
distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei  programmi
di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze
di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia,
garantendo in ogni caso la sicurezza e  l'affidabilita'  dei  servizi
nonche' la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato
da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e
secondaria. 
  19. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  comma  18  e'
autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2022,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  21. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi  recanti  modifiche  al  codice  penale  in  materia   di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) per i reati diversi da quelli riconducibili  alla  Convenzione
del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta  contro  la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,  fatta  a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27  giugno
2013,  n.  77,  prevedere  come   limite   all'applicabilita'   della
disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale,  in  luogo  della
pena detentiva non superiore nel  massimo  a  cinque  anni,  la  pena
detentiva non superiore nel minimo a due anni,  sola  o  congiunta  a
pena pecuniaria; ampliare  conseguentemente,  se  ritenuto  opportuno
sulla base di  evidenze  empirico-criminologiche  o  per  ragioni  di
coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui,  ai  sensi  del
secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale,  l'offesa  non
puo' essere ritenuta di particolare tenuita'; 
    b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini  della
valutazione del carattere di particolare tenuita' dell'offesa. 
  22. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi  recanti  modifiche  al  codice  penale  in  materia   di
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato  sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) estendere l'ambito di  applicabilita'  della  sospensione  del
procedimento con  messa  alla  prova  dell'imputato,  oltre  ai  casi
previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura  penale,
a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale  detentiva  non
superiore nel  massimo  a  sei  anni,  che  si  prestino  a  percorsi
risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore,  compatibili  con
l'istituto; 
    b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla  prova  dell'imputato  possa  essere  proposta  anche  dal
pubblico ministero. 
  23. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti modifiche  alla  disciplina  sanzionatoria  delle
contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a)  prevedere  una  causa  di  estinzione  delle  contravvenzioni
destinata a  operare  nella  fase  delle  indagini  preliminari,  per
effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite
dall'organo accertatore e  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro
determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa; prevedere la possibilita' della prestazione
di lavoro di pubblica utilita'  in  alternativa  al  pagamento  della
somma di denaro; prevedere la possibilita' di attenuazione della pena
nel caso di adempimento tardivo; 
    b)  individuare  le  contravvenzioni  per  le  quali   consentire
l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra  quelle
suscettibili di elisione del danno o del pericolo  mediante  condotte
ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti; 
    c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di  reato  ai
sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale; 
    d) prevedere la sospensione del procedimento penale  dal  momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  comunicazione  dell'adempimento  o
dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma  di
denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un  termine  massimo
per la comunicazione stessa. 
  24. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi recanti  modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in
materia  di  controllo  giurisdizionale  della   legittimita'   della
perquisizione sono adottati nel rispetto  del  seguente  principio  e
criterio direttivo: prevedere il  diritto  della  persona  sottoposta
alle indagini e dei  soggetti  interessati  di  proporre  opposizione
innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto  di
perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro. 
  25. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  i  decreti
legislativi  recanti  modifiche  alle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,   in   materia   di
comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del  seguente
principio  e  criterio  direttivo:  prevedere  che  il   decreto   di
archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione
costituiscano  titolo  per  l'emissione  di   un   provvedimento   di
deindicizzazione  che,  nel  rispetto  della  normativa   dell'Unione
europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il
diritto all'oblio degli indagati o imputati. 
  26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto  o  i
decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il
processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai  sensi
dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116, sono adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo
penale negli uffici giudiziari di merito,  individuando  i  requisiti
professionali del personale da assegnarvi, facendo  riferimento  alle
figure gia' previste dalla legge; 
    b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli  uffici
giudiziari  di  merito,  previa  adeguata  formazione  di   carattere
teorico-pratico degli addetti  alla  struttura,  siano  attribuiti  i
seguenti compiti: 
      1) coadiuvare uno o piu' magistrati e, sotto la direzione e  il
coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili
per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte  del  magistrato,
provvedendo,  in  particolare,  allo  studio  dei  fascicoli  e  alla
preparazione dell'udienza,  all'approfondimento  giurisprudenziale  e
dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; 
      2) prestare assistenza ai fini dell'analisi  delle  pendenze  e
dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di
data piu' risalente e della  verifica  delle  comunicazioni  e  delle
notificazioni; 
      3)   incrementare   la   capacita'   produttiva   dell'ufficio,
attraverso  la  valorizzazione  e  la  messa   a   disposizione   dei
precedenti,  con  compiti  di  organizzazione  delle  decisioni,   in
particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialita', e  con
la  formazione  di  una  banca  dati  dell'ufficio   giudiziario   di
riferimento; 
      4)  fornire  supporto  al  magistrato  nell'accelerazione   dei
processi di innovazione tecnologica; 
    c) prevedere che presso la Corte di  cassazione  siano  istituite
una  o  piu'  strutture  organizzative  denominate  «ufficio  per  il
processo penale  presso  la  Corte  di  cassazione»,  individuando  i
requisiti  professionali  del  personale   da   assegnarvi,   facendo
riferimento alle figure previste dalla legislazione  vigente  per  le
corti  d'appello  e  i  tribunali  ordinari,  in  coerenza   con   la
specificita' delle funzioni di legittimita' della medesima Corte; 
    d) prevedere che all'ufficio per il  processo  penale  presso  la
Corte di cassazione,  sotto  la  direzione  e  il  coordinamento  del
Presidente o di  uno  o  piu'  magistrati  da  lui  delegati,  previa
adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli  addetti  alla
struttura, siano attribuiti compiti: 
      1) di assistenza per l'analisi  delle  pendenze  e  dei  flussi
delle sopravvenienze e per la verifica delle  comunicazioni  e  delle
notificazioni; 
      2) di supporto e contributo  ai  magistrati  nella  complessiva
gestione dei ricorsi e dei provvedimenti  giudiziari,  mediante,  tra
l'altro: 
        2.1) la compilazione  della  scheda  del  ricorso,  corredata
delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi
e l'esistenza di precedenti specifici; 
        2.2)   lo   svolgimento    dei    compiti    necessari    per
l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; 
        2.3) l'assistenza nella fase preliminare  dello  spoglio  dei
ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche  seriali,  la
selezione dei procedimenti che presentano requisiti  di  urgenza,  la
verifica della compiuta indicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo
165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal  tribunale
del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione; 
        2.4) lo svolgimento di  attivita'  preparatorie  relative  ai
provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di  giurisprudenza,  di
legislazione, di dottrina e di documentazione; 
      3)  di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo   degli   strumenti
informatici; 
      4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle  udienze
dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di
procedura penale; 
      5) di raccolta di  materiale  e  documentazione  anche  per  le
attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; 
    e) prevedere l'istituzione,  presso  la  Procura  generale  della
Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate
«ufficio per il processo penale  presso  la  Procura  generale  della
Corte di cassazione»,  individuando  i  requisiti  professionali  del
personale da assegnarvi, facendo  riferimento  alle  figure  previste
dalla legislazione vigente per  le  corti  d'appello  e  i  tribunali
ordinari, in coerenza con la specificita'  delle  attribuzioni  della
Procura generale in materia  di  intervento  dinanzi  alla  Corte  di
cassazione; 
    f) prevedere che all'ufficio per il  processo  penale  presso  la
Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione  e  il
coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati  dell'ufficio,
previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti
alla struttura, siano attribuiti compiti: 
      1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che
pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e
per il deposito delle memorie  dinanzi  alle  sezioni  unite  e  alle
sezioni semplici della Corte; 
      2)  di  supporto  ai  magistrati,  comprendenti,  tra  l'altro,
l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi
degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei  ricorsi  e
di esame delle questioni che possono  richiedere  l'assegnazione  del
ricorso alle sezioni unite; 
      3)  di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo   degli   strumenti
informatici; 
      4)  di  raccolta  di  materiale   e   documentazione   per   la
predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
  27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il  Ministero
della giustizia  e'  autorizzato  ad  assumere,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° gennaio 2023,  un  contingente  di  1.000  unita'  di
personale da inquadrare nella III area funzionale,  fascia  economica
F1, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a  decorrere  dall'anno
2023. 
  28.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  27   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 860, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.
Conseguentemente, all'articolo 1 della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 858, primo periodo, le parole:  «3.000  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «1.820 unita'», le parole: «1.500  unita'»
sono sostituite dalle  seguenti:  «900  unita'»,  le  parole:  «1.200
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «735  unita'»  e  le  parole:
«300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «185 unita'»; 
    b) al comma 860, la  cifra:  «119.010.951»  e'  sostituita  dalla
seguente: «72.241.502». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10  commi  2  e  3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno. 
                Art. 9  (Funzioni).  -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
                2. La Conferenza unificata e' comunque competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                  a) esprime parere: 
                    1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
          di legge collegati; 
                    2) sul documento di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                    3) sugli schemi di decreto  legislativo  adottati
          in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                  b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                  c)  promuove  e  sancisce  accordi   tra   Governo,
          regioni, province, comuni e comunita' montane, al  fine  di
          coordinare  l'esercizio  delle  rispettive   competenze   e
          svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; 
                  d) acquisisce le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                  e) assicura lo scambio di dati e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  f)  e'  consultata  sulle  linee   generali   delle
          politiche  del  personale  pubblico  e  sui   processi   di
          riorganizzazione e  mobilita'  del  personale  connessi  al
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  agli
          enti locali; 
                  g)   esprime   gli   indirizzi   per    l'attivita'
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
                3. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
                4. Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso  del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
                5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          compiti di: 
                  a) coordinamento nei rapporti tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                  b)   studio,   informazione   e   confronto   nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
                6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                  a) dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed  al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                  b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                  c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Presidente delegato. 
                7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                  a)  l'informazione   e   le   iniziative   per   il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                  b)  la  promozione  di  accordi  o   contratti   di
          programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
          1992, n. 498; 
                  c) le attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  21  febbraio
          2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per
          l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  in
          attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni,  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
          2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio  2010,  n.
          24) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  18  aprile
          2011, n. 89. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  100,  122,  156,
          161, 190, 295, 296, 335  e  347  del  codice  di  procedura
          penale: 
                «Art. 100 (Difensore delle altre parti private). - 1.
          La parte  civile,  il  responsabile  civile  e  la  persona
          civilmente obbligata  per  la  pena  pecuniaria  stanno  in
          giudizio col ministero di un difensore, munito  di  procura
          speciale conferita con atto pubblico  o  scrittura  privata
          autenticata dal difensore o da altra persona abilitata. 
                2. La procura speciale puo' essere anche  apposta  in
          calce o a margine della dichiarazione  di  costituzione  di
          parte  civile,   del   decreto   di   citazione   o   della
          dichiarazione  di  costituzione   o   di   intervento   del
          responsabile civile e della  persona  civilmente  obbligata
          per la pena pecuniaria. In  tali  casi  l'autografia  della
          sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore. 
                3. La procura speciale si presume conferita  soltanto
          per un determinato grado del processo, quando nell'atto non
          e' espressa volonta' diversa. 
                4.   Il   difensore   puo'   compiere   e   ricevere,
          nell'interesse della parte rappresentata,  tutti  gli  atti
          del  procedimento  che  dalla  legge  non   sono   a   essa
          espressamente riservati. In ogni  caso  non  puo'  compiere
          atti che importino disposizione del diritto in  contesa  se
          non ne ha ricevuto espressamente il potere. 
                5. Il domicilio  delle  parti  private  indicate  nel
          comma 1 per ogni  effetto  processuale  si  intende  eletto
          presso il difensore.». 
                «Art. 122 (Procura speciale per determinati atti).  -
          1. Quando la legge consente che un atto  sia  compiuto  per
          mezzo di un procuratore speciale, la procura deve,  a  pena
          di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico  o
          scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre  alle
          indicazioni  richieste  specificamente  dalla   legge,   la
          determinazione dell'oggetto per  cui  e'  conferita  e  dei
          fatti ai quali si riferisce. Se la  procura  e'  rilasciata
          per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione  puo'
          essere autenticata dal difensore medesimo.  La  procura  e'
          unita agli atti. 
                2. Per le pubbliche  amministrazioni  e'  sufficiente
          che la procura sia sottoscritta dal dirigente  dell'ufficio
          nella circoscrizione in cui si procede  e  sia  munita  del
          sigillo dell'ufficio. 
                3. Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti
          nell'interesse altrui senza procura speciale  nei  casi  in
          cui questa e' richiesta dalla legge.». 
                «Art 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). -  1.
          Le notificazioni all'imputato detenuto  sono  eseguite  nel
          luogo  di  detenzione  mediante  consegna  di  copia   alla
          persona. 
                2. In caso di  rifiuto  della  ricezione,  se  ne  fa
          menzione  nella  relazione  di  notificazione  e  la  copia
          rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a  chi
          ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non  e'
          possibile consegnare la  copia  direttamente  all'imputato,
          perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
          notificazione   il    direttore    dell'istituto    informa
          immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 
                3. Le notificazioni all'imputato  detenuto  in  luogo
          diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite  a  norma
          dell'articolo 157. 
                4. Le disposizioni che precedono si  applicano  anche
          quando dagli atti risulta che l'imputato  e'  detenuto  per
          causa diversa dal procedimento per il quale deve  eseguirsi
          la  notificazione   o   e'   internato   in   un   istituto
          penitenziario. 
                5.  In  nessun  caso  le  notificazioni  all'imputato
          detenuto o internato possono essere eseguite con  le  forme
          dell'articolo 159.». 
                «Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato
          per  le  notificazioni).  -  1.  Il  giudice,  il  pubblico
          ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto
          con l'intervento della persona sottoposta alle  indagini  o
          dell'imputato non detenuto ne'  internato,  lo  invitano  a
          dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157  comma
          1  ovvero  a  eleggere  domicilio  per  le   notificazioni,
          avvertendolo che, nella sua qualita' di persona  sottoposta
          alle indagini o di imputato,  ha  l'obbligo  di  comunicare
          ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e  che  in
          mancanza di tale comunicazione o nel  caso  di  rifiuto  di
          dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni  verranno
          eseguite   mediante   consegna    al    difensore.    Della
          dichiarazione o della elezione  di  domicilio,  ovvero  del
          rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale. 
                2. Fuori del caso previsto dal comma  1,  l'invito  a
          dichiarare  o   eleggere   domicilio   e'   formulato   con
          l'informazione di garanzia o con il primo  atto  notificato
          per disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'imputato  e'
          avvertito che deve comunicare ogni mutamento del  domicilio
          dichiarato  o  eletto  e  che  in  caso  di  mancanza,   di
          insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o  della
          elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel
          luogo in cui l'atto e' stato notificato. 
                3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per
          causa diversa dal proscioglimento definitivo  e  l'imputato
          che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione  di
          misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione  o  della
          dimissione  ha  l'obbligo  di  fare  la   dichiarazione   o
          l'elezione di domicilio con atto  ricevuto  a  verbale  dal
          direttore dell'istituto. Questi  lo  avverte  a  norma  del
          comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione  nell'apposito
          registro   e   trasmette    immediatamente    il    verbale
          all'autorita'  che  ha  disposto  la  scarcerazione  o   la
          dimissione. 
                4. Se la notificazione nel  domicilio  determinato  a
          norma del comma 2  diviene  impossibile,  le  notificazioni
          sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello  stesso
          modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e  3,
          la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano  o  sono
          insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per
          caso fortuito o forza maggiore,  l'imputato  non  e'  stato
          nella condizione  di  comunicare  il  mutamento  del  luogo
          dichiarato o eletto, si  applicano  le  disposizioni  degli
          articoli 157 e 159.». 
                «Art. 190 (Diritto alla prova). - 1.  Le  prove  sono
          ammesse a richiesta di parte.  Il  giudice  provvede  senza
          ritardo con ordinanza escludendo  le  prove  vietate  dalla
          legge  e  quelle  che  manifestamente  sono   superflue   o
          irrilevanti. 
                2. La legge stabilisce i casi in cui  le  prove  sono
          ammesse di ufficio. 
                3.  I  provvedimenti  sull'ammissione   della   prova
          possono   essere   revocati    sentite    le    parti    in
          contraddittorio.». 
                «Art. 295 (Verbale di vane  ricerche).  -  1.  Se  la
          persona nei cui confronti la misura e' disposta  non  viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente
          il verbale, indicando specificamente le indagini svolte,  e
          lo  trasmette  senza  ritardo  al  giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza. 
                2. Il giudice, se  ritiene  le  ricerche  esaurienti,
          dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato  di
          latitanza. 
                3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
          giudice o il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con  le
          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre
          l'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si
          applicano, ove possibile, le  disposizioni  degli  articoli
          268, 269 e 270. 
                3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
          articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il
          pubblico  ministero  puo'  disporre  l'intercettazione   di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche di un latitante in relazione  a  uno  dei  delitti
          previsti   dall'articolo   51,    comma    3-bis    nonche'
          dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4). 
                3-ter. Nei giudizi davanti alla  Corte  d'assise,  ai
          fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in  luogo  del
          giudice provvede il presidente della Corte.». 
                «Art.  296  (Latitanza).  -  1.  E'   latitante   chi
          volontariamente si sottrae alla  custodia  cautelare,  agli
          arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
          dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione. 
                2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il
          giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne
          sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria  copia
          dell'ordinanza con la quale e'  stata  disposta  la  misura
          rimasta ineseguita. Avviso del deposito  e'  notificato  al
          difensore. 
                3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
          operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa  e'
          stata dichiarata. 
                4. La qualita' di latitante permane  fino  a  che  il
          provvedimento che vi ha dato causa  sia  stato  revocato  a
          norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso  efficacia
          ovvero siano  estinti  il  reato  o  la  pena  per  cui  il
          provvedimento e' stato emesso. 
                5.  Al  latitante  per  ogni  effetto  e'  equiparato
          l'evaso.». 
                «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di  propria  iniziativa
          nonche', contestualmente o dal momento in cui  risulta,  il
          nome  della  persona  alla  quale  il   reato   stesso   e'
          attribuito. 
                2. Se nel corso delle indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
                3. Ad esclusione dei casi in cui si procede  per  uno
          dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),
          le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
                3-bis. Se sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
                3-ter. Senza pregiudizio del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
                «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).
          - 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per
          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione. 
                2.  Comunica,  inoltre,  quando  e'   possibile,   le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini, della persona offesa e  di  coloro  che
          siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per  la
          ricostruzione dei fatti. 
                2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i  quali
          e' prevista l'assistenza del difensore  della  persona  nei
          cui confronti vengono svolte le indagini, la  comunicazione
          della notizia di reato e' trasmessa  al  piu'  tardi  entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 
                3. Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti  indicati
          nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a  6),
          del presente codice, o di uno dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso,  quando
          sussistono  ragioni  di  urgenza,  la  comunicazione  della
          notizia di reato e'  data  immediatamente  anche  in  forma
          orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza  ritardo
          quella scritta  con  le  indicazioni  e  la  documentazione
          previste dai commi 1 e 2. 
                4.  Con  la  comunicazione,  la  polizia  giudiziaria
          indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.». 
              - Si riporta  il  testo  del  secondo  comma  dell'art.
          131-bis, nonche' gli artt. 157, 163, 164,  166  e  590-bis,
          primo comma, del codice penale: 
                «Art.  131-bis  (Esclusione  della  punibilita'   per
          particolare tenuita' del fatto). - Omissis. 
                L'offesa non  puo'  essere  ritenuta  di  particolare
          tenuita', ai sensi del  primo  comma,  quando  l'autore  ha
          agito per motivi abietti o futili, o con  crudelta',  anche
          in danno di animali, o ha adoperato sevizie o,  ancora,  ha
          profittato  delle  condizioni  di  minorata  difesa   della
          vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa  ovvero
          quando la condotta ha cagionato o da  essa  sono  derivate,
          quali  conseguenze  non  volute,  la  morte  o  le  lesioni
          gravissime di  una  persona.  L'offesa  non  puo'  altresi'
          essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si  procede
          per delitti, puniti con una pena superiore  nel  massimo  a
          due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione  o
          a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di  cui
          agli articoli 336,  337  e  341-bis,  quando  il  reato  e'
          commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
          sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
          nell'esercizio delle proprie funzioni,  e  nell'ipotesi  di
          cui all'articolo 343. 
                Omissis.». 
                «Art.   157   (Prescrizione.   Tempo   necessario   a
          prescrivere). - La prescrizione estingue il  reato  decorso
          il tempo corrispondente  al  massimo  della  pena  edittale
          stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore  a
          sei anni se si tratta di delitto e a  quattro  anni  se  si
          tratta di contravvenzione, ancorche'  puniti  con  la  sola
          pena pecuniaria. 
                Per determinare il tempo necessario a prescrivere  si
          ha riguardo alla pena stabilita dalla legge  per  il  reato
          consumato o tentato, senza tener  conto  della  diminuzione
          per  le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per   le
          circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto
          per l'aggravante. 
                Non si applicano le disposizioni dell'articolo  69  e
          il tempo necessario a prescrivere e'  determinato  a  norma
          del secondo comma. 
                Quando   per   il   reato   la    legge    stabilisce
          congiuntamente o alternativamente la pena  detentiva  e  la
          pena pecuniaria, per  determinare  il  tempo  necessario  a
          prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. 
                Quando per il reato la legge stabilisce pene  diverse
          da quella detentiva e da quella pecuniaria, si  applica  il
          termine di tre anni. 
                I  termini  di  cui  ai  commi  che  precedono   sono
          raddoppiati per i reati di cui  agli  articoli  375,  terzo
          comma, 449, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis,  nonche'
          per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e  3-quater,
          del codice di procedura penale. I termini di cui  ai  commi
          che precedono sono altresi' raddoppiati per  i  delitti  di
          cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui
          all'articolo 572 e per i reati di cui alla  sezione  I  del
          capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli
          609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo  che
          risulti  la  sussistenza   delle   circostanze   attenuanti
          contemplate dal terzo comma  dell'articolo  609-bis  ovvero
          dal quarto comma dell'articolo 609-quater. 
                La prescrizione e' sempre espressamente  rinunciabile
          dall'imputato. 
                La prescrizione non estingue i reati per i  quali  la
          legge prevede la pena dell'ergastolo,  anche  come  effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti.». 
                «Art. 163 (Sospensione condizionale  della  pena).  -
          Nel pronunciare sentenza  di  condanna  alla  reclusione  o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente  ad
          una pena privativa della liberta' personale  per  un  tempo
          non superiore, nel complesso, a due anni, il  giudice  puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine di cinque anni se la condanna e' per delitto  e  di
          due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso  di
          sentenza di condanna a pena  pecuniaria  congiunta  a  pena
          detentiva non superiore a due  anni,  quando  la  pena  nel
          complesso, ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,  sia
          superiore  a  due  anni,  il  giudice  puo'  ordinare   che
          l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. 
                Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni
          diciotto, la sospensione puo'  essere  ordinata  quando  si
          infligga una pena restrittiva della liberta' personale  non
          superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,  sola
          o congiunta alla pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma
          dell'articolo 135, sia equivalente ad  una  pena  privativa
          della liberta' personale per un tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni. In caso di sentenza  di  condanna  a
          pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a
          tre anni, quando la  pena  nel  complesso,  ragguagliata  a
          norma dell'articolo 135,  sia  superiore  a  tre  anni,  il
          giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
          rimanga sospesa. 
                Se il reato e' stato  commesso  da  persona  di  eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere ordinata quando si  infligga  una  pena  restrittiva
          della liberta' personale non superiore a  due  anni  e  sei
          mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta  alla
          pena detentiva e ragguagliata a  norma  dell'articolo  135,
          sia  equivalente  ad  una  pena  privativa  della  liberta'
          personale per un tempo non superiore, nel complesso, a  due
          anni e sei mesi. In caso di sentenza  di  condanna  a  pena
          pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a  due
          anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
          a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni  e  sei
          mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della  pena
          detentiva rimanga sospesa. 
                Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno
          e sia stato riparato interamente il danno,  prima  che  sia
          stata pronunciata la sentenza di primo grado,  mediante  il
          risarcimento di esso e, quando sia possibile,  mediante  le
          restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
          termine  e  fuori  del  caso  previsto  nel  quarto   comma
          dell'articolo  56,  si  sia  adoperato  spontaneamente   ed
          efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le   conseguenze
          dannose o pericolose  del  reato  da  lui  eliminabili,  il
          giudice  puo'  ordinare  che   l'esecuzione   della   pena,
          determinata nel caso di pena pecuniaria  ragguagliandola  a
          norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine  di
          un anno.». 
                «Art.  164  (Limiti  entro  i  quali  e'  ammessa  la
          sospensione condizionale  della  pena).  -  La  sospensione
          condizionale della  pena  e'  ammessa  soltanto  se,  avuto
          riguardo alle circostanze indicate  nell'articolo  133,  il
          giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere
          ulteriori reati. 
                La  sospensione  condizionale  della  pena  non  puo'
          essere conceduta: 
                  1) a chi ha riportato  una  precedente  condanna  a
          pena detentiva per delitto,  anche  se  e'  intervenuta  la
          riabilitazione,  ne'  al   delinquente   o   contravventore
          abituale o professionale; 
                  2)  allorche'  alla  pena  inflitta   deve   essere
          aggiunta una misura di sicurezza personale perche'  il  reo
          e' persona che la legge presume socialmente pericolosa. 
                La  sospensione   condizionale   della   pena   rende
          inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si  tratti
          della confisca. 
                La  sospensione  condizionale  della  pena  non  puo'
          essere concessa piu' di  una  volta.  Tuttavia  il  giudice
          nell'infliggere  una  nuova  condanna,  puo'  disporre   la
          sospensione condizionale qualora  la  pena  da  infliggere,
          cumulata con quella irrogata  con  la  precedente  condanna
          anche  per  delitto,  non   superi   i   limiti   stabiliti
          dall'articolo 163.». 
                «Art.  166  (Effetti   della   sospensione).   -   La
          sospensione condizionale della pena si  estende  alle  pene
          accessorie. Nondimeno, nel caso di condanna per  i  delitti
          previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,
          319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320,  321,  322,
          322-bis  e  346-bis,  il  giudice  puo'  disporre  che   la
          sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie
          dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di
          contrattare con la pubblica amministrazione. 
                La condanna a pena condizionalmente sospesa non  puo'
          costituire in alcun caso,  di  per  se'  sola,  motivo  per
          l'applicazione di misure di prevenzione, ne'  d'impedimento
          all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati  tranne  i
          casi  specificamente  previsti  dalla  legge,  ne'  per  il
          diniego di concessioni,  di  licenze  o  di  autorizzazioni
          necessarie per svolgere attivita' lavorativa.». 
                «Art.590-bis  (Lesioni  personali  stradali  gravi  o
          gravissime). - Chiunque cagioni  per  colpa  ad  altri  una
          lesione  personale  con  violazione   delle   norme   sulla
          disciplina della circolazione stradale  e'  punito  con  la
          reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e  da
          uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
                Omissis.». 
              - La direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 09  marzo  2016,  sul  rafforzamento  di
          alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
          di presenziare  al  processo  nei  procedimenti  penali  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2016, n. L 65. 
              - La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione
          nei procedimenti penali  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  1
          giugno 2012, n. L 142. 
              - Si riporta il testo degli articoli  405,  408,  co.2,
          414, 415-bis, 417, co.1, 420, 425, co.3, 426,  427,  428  e
          438, co. 1 e 5, del codice di procedura penale: 
                «Art.  405  (Inizio  dell'azione  penale.   Forme   e
          termini). - 1.  Il  pubblico  ministero,  quando  non  deve
          richiedere  l'archiviazione,  esercita   l'azione   penale,
          formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli  II,
          III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di  rinvio  a
          giudizio. 
                1-bis.  Il  pubblico  ministero,  al  termine   delle
          indagini, formula  richiesta  di  archiviazione  quando  la
          Corte di  cassazione  si  e'  pronunciata  in  ordine  alla
          insussistenza dei gravi indizi di  colpevolezza,  ai  sensi
          dell'articolo   273,   e   non   sono   stati    acquisiti,
          successivamente, ulteriori elementi a carico della  persona
          sottoposta alle indagini. 
                2. Salvo quanto previsto  dall'articolo  415-bis,  il
          pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro  sei
          mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale  e'
          attribuito il reato e' iscritto nel registro delle  notizie
          di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
          dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a). 
                3. Se  e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la
          richiesta di procedimento, il termine decorre  dal  momento
          in cui queste pervengono al pubblico ministero. 
                4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere,  il
          decorso del termine e' sospeso dal momento della  richiesta
          a quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al  pubblico
          ministero.». 
                «Art.   408   (Richiesta   di    archiviazione    per
          infondatezza della notizia di reato). - 1. (omissis) 
                2. L'avviso della richiesta e' notificato, a cura del
          pubblico ministero, alla persona offesa che, nella  notizia
          di reato o successivamente alla  sua  presentazione,  abbia
          dichiarato di volere  essere  informata  circa  l'eventuale
          archiviazione. 
                3. - 3-bis. (omissis)». 
                «Art. 414 (Riapertura delle indagini). - 1.  Dopo  il
          provvedimento  di  archiviazione  emesso  a   norma   degli
          articoli  precedenti,  il  giudice  autorizza  con  decreto
          motivato la riapertura  delle  indagini  su  richiesta  del
          pubblico  ministero  motivata  dalla  esigenza   di   nuove
          investigazioni. 
                2.  Quando  e'  autorizzata   la   riapertura   delle
          indagini, il pubblico ministero procede a nuova  iscrizione
          a norma dell'articolo 335.». 
                «Art. 415-bis (Avviso all'indagato della  conclusione
          delle indagini preliminari). - 1. Prima della scadenza  del
          termine previsto dal comma 2 dell'articolo  405,  anche  se
          prorogato, il pubblico ministero,  se  non  deve  formulare
          richiesta di archiviazione ai sensi degli  articoli  408  e
          411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini  e
          al difensore nonche', quando si procede per i reati di  cui
          agli articoli 572 e 612-bis del  codice  penale,  anche  al
          difensore della persona offesa o, in  mancanza  di  questo,
          alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini
          preliminari. 
                2. L'avviso contiene  la  sommaria  enunciazione  del
          fatto per il quale si procede, delle norme di legge che  si
          assumono violate, della data e del  luogo  del  fatto,  con
          l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini
          espletate e' depositata presso la segreteria  del  pubblico
          ministero  e  che  l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
          facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
                2-bis.  Qualora  non  si  sia  proceduto   ai   sensi
          dell'articolo 268,  commi  4,  5  e  6,  l'avviso  contiene
          inoltre l'avvertimento che l'indagato e  il  suo  difensore
          hanno facolta' di esaminare per  via  telematica  gli  atti
          depositati relativi  ad  intercettazioni  ed  ascoltare  le
          registrazioni ovvero di prendere cognizione dei  flussi  di
          comunicazioni informatiche o telematiche  e  che  hanno  la
          facolta' di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi
          indicati  come  rilevanti  dal   pubblico   ministero.   Il
          difensore  puo',  entro  il  termine   di   venti   giorni,
          depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni  ritenute
          rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza  provvede  il
          pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto
          dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni  relative
          alle registrazioni ritenute  rilevanti  il  difensore  puo'
          avanzare al giudice  istanza  affinche'  si  proceda  nelle
          forme di cui all'articolo 268, comma 6. 
                3.  L'avviso  contiene  altresi'  l'avvertimento  che
          l'indagato ha facolta', entro il termine di  venti  giorni,
          di  presentare  memorie,  produrre  documenti,   depositare
          documentazione relativa ad  investigazioni  del  difensore,
          chiedere al pubblico ministero il  compimento  di  atti  di
          indagine,   nonche'   di   presentarsi    per    rilasciare
          dichiarazioni  ovvero  chiedere  di  essere  sottoposto  ad
          interrogatorio. Se l'indagato chiede di  essere  sottoposto
          ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. 
                4. Quando il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle
          richieste dell'indagato,  dispone  nuove  indagini,  queste
          devono  essere   compiute   entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione  della  richiesta.  Il  termine  puo'  essere
          prorogato dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  su
          richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e  per
          non piu' di sessanta giorni. 
                5.   Le   dichiarazioni   rilasciate   dall'indagato,
          l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti  di  indagine
          del pubblico ministero, previsti dai  commi  3  e  4,  sono
          utilizzabili se compiuti entro  il  termine  stabilito  dal
          comma 4, ancorche' sia decorso il termine  stabilito  dalla
          legge o prorogato dal giudice per  l'esercizio  dell'azione
          penale o per la richiesta di archiviazione.». 
                «Art.  417  (Requisiti  formali  della  richiesta  di
          rinvio a giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a  giudizio
          contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' della persona offesa dal  reato  qualora  ne
          sia possibile l'identificazione; 
                b) l'enunciazione, in forma  chiara  e  precisa,  del
          fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
          comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
          l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; 
                d) la domanda al giudice di emissione del decreto che
          dispone il giudizio; 
                e) la data e la sottoscrizione.». 
                «Art. 420 (Costituzione delle parti). - 1.  L'udienza
          si svolge in camera  di  consiglio  con  la  partecipazione
          necessaria  del  pubblico   ministero   e   del   difensore
          dell'imputato. 
                2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla
          costituzione delle parti ordinando  la  rinnovazione  degli
          avvisi,  delle  citazioni,  delle  comunicazioni  e   delle
          notificazioni di cui dichiara la nullita'. 
                3. Se il difensore dell'imputato non e'  presente  il
          giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 
                4. Il verbale dell'udienza preliminare e' redatto  di
          regola in forma  riassuntiva  a  norma  dell'articolo  140,
          comma 2; il giudice, su  richiesta  di  parte,  dispone  la
          riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la  redazione
          del verbale con la stenotipia.». 
                «Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. -
          2. (omissis) 
                3. Il giudice  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere anche quando  gli  elementi  acquisiti  risultano
          insufficienti,  contraddittori  o  comunque  non  idonei  a
          sostenere l'accusa in giudizio. 
                4. - 5. (omissis)». 
                «Art.  426  (Requisiti  della  sentenza).  -  1.   La
          sentenza contiene: 
                  a) l'intestazione «in nome del popolo  italiano»  e
          l'indicazione dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
                  b)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private; 
                  c) l'imputazione; 
                  d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e  di
          diritto su cui la decisione e' fondata; 
                  e) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli
          di legge applicati; 
                  f) la data e la sottoscrizione del giudice. 
                2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e'
          sottoscritta dal presidente del tribunale  previa  menzione
          della causa della sostituzione. 
                3. Oltre che  nel  caso  previsto  dall'articolo  125
          comma 3, la sentenza e' nulla se manca o e' incompleto  nei
          suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca  la
          sottoscrizione del giudice.». 
                «Art. 427 (Condanna del querelante alle  spese  e  ai
          danni). - 1. Quando si tratta di  reato  per  il  quale  si
          procede a querela della persona offesa, con la sentenza  di
          non luogo a procedere  perche'  il  fatto  non  sussiste  o
          l'imputato non  lo  ha  commesso  il  giudice  condanna  il
          querelante  al  pagamento  delle  spese  del   procedimento
          anticipate dallo Stato. 
                2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice,  quando
          ne e' fatta domanda, condanna inoltre  il  querelante  alla
          rifusione delle spese  sostenute  dall'imputato  e,  se  il
          querelante si e' costituito parte civile, anche  di  quelle
          sostenute dal responsabile  civile  citato  o  intervenuto.
          Quando ricorrono giusti motivi,  le  spese  possono  essere
          compensate in tutto o in parte. 
                3. Se vi e' colpa grave, il giudice  puo'  condannare
          il  querelante  a  risarcire  i  danni  all'imputato  e  al
          responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. 
                4. Contro il capo  della  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere che  decide  sulle  spese  e  sui  danni  possono
          proporre  impugnazione,  a  norma  dell'articolo  428,   il
          querelante, l'imputato e il responsabile civile. 
                5. Se  il  reato  e'  estinto  per  remissione  della
          querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma
          4.». 
                «Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a
          procedere).  -  1.  Contro  la  sentenza  di  non  luogo  a
          procedere possono proporre appello: 
                  a) il procuratore della Repubblica e il procuratore
          generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2; 
                  b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia  stato
          dichiarato che il fatto non sussiste o che  l'imputato  non
          lo ha commesso. 
                2. La persona offesa puo' proporre appello  nei  soli
          casi di nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. 
                3. Sull'impugnazione la corte di  appello  decide  in
          camera di consiglio con  le  forme  previste  dall'articolo
          127. In caso di appello del pubblico ministero,  la  corte,
          se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che  dispone
          il giudizio, formando  il  fascicolo  per  il  dibattimento
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli  429  e  431,  o
          sentenza  di  non  luogo  a  procedere  con  formula   meno
          favorevole all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,
          la corte, se non conferma la sentenza,  pronuncia  sentenza
          di non  luogo  a  procedere  con  formula  piu'  favorevole
          all'imputato. 
                3-bis. Contro la sentenza di non  luogo  a  procedere
          pronunciata in  grado  di  appello  possono  ricorrere  per
          cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per  i
          motivi di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  1
          dell'articolo 606. 
                3-ter.  Sull'impugnazione  la  corte  di   cassazione
          decide  in  camera  di  consiglio  con  le  forme  previste
          dall'articolo 611. 
                3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo
          a procedere relative a contravvenzioni punite con  la  sola
          pena dell'ammenda o con pena alternativa.». 
                «Art. 438 (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1.
          L'imputato puo'  chiedere  che  il  processo  sia  definito
          all'udienza preliminare allo stato  degli  atti,  salve  le
          disposizioni di cui al comma  5  del  presente  articolo  e
          all'articolo 441, comma 5. 
                1-bis. - 4. (omissis) 
                5. L'imputato, ferma restando la  utilizzabilita'  ai
          fini della prova degli  atti  indicati  nell'articolo  442,
          comma  1-bis,  puo'  subordinare  la   richiesta   ad   una
          integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.
          Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione
          probatoria  richiesta  risulta  necessaria  ai  fini  della
          decisione  e  compatibile  con  le  finalita'  di  economia
          processuale proprie del procedimento,  tenuto  conto  degli
          atti  gia'  acquisiti  ed  utilizzabili.  In  tal  caso  il
          pubblico ministero  puo'  chiedere  l'ammissione  di  prova
          contraria. Resta salva l'applicabilita' dell'articolo 423. 
                5-bis. - 6-ter. (omissis)». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  104-bis,  134  e
          165-bis del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271
          (Norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale): 
                «Art. 104-bis (Amministrazione dei beni sottoposti  a
          sequestro preventivo e  a  sequestro  e  confisca  in  casi
          particolari. Tutela dei terzi nel giudizio). - 1. Nel  caso
          in cui il sequestro preventivo abbia per  oggetto  aziende,
          societa' ovvero  beni  di  cui  sia  necessario  assicurare
          l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel
          Fondo unico giustizia, di cui all'articolo  61,  comma  23,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          l'autorita'   giudiziaria    nomina    un    amministratore
          giudiziario scelto nell'Albo di  cui  all'articolo  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  motivato
          dell'autorita' giudiziaria la custodia  dei  beni  suddetti
          puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da  quelli
          indicati al periodo precedente. 
                1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina  un
          amministratore  giudiziario  ai  fini  della  gestione.  Si
          applicano le norme di cui  al  libro  I,  titolo  III,  del
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159, e successive modificazioni. 
                1-ter. I compiti del giudice delegato alla  procedura
          sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal  giudice
          che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel  caso  di
          provvedimento emesso  da  organo  collegiale,  dal  giudice
          delegato nominato ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
          35, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. 
                1-quater.   Le    disposizioni    in    materia    di
          amministrazione  e  destinazione  dei  beni  sequestrati  e
          confiscati nonche' quelle in materia di tutela dei terzi  e
          di esecuzione del sequestro previste dal codice di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si  applicano
          ai  casi  di  sequestro  e  confisca  in  casi  particolari
          previsti dall'articolo 240-bis del codice  penale  o  dalle
          altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano,
          nonche' agli altri casi di sequestro  e  confisca  di  beni
          adottati  nei  procedimenti  relativi  ai  delitti  di  cui
          all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice.  In  tali  casi
          l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
          dei  beni  sequestrati  e  confiscati   alla   criminalita'
          organizzata      coadiuva      l'autorita'      giudiziaria
          nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
          fino al provvedimento di confisca  emesso  dalla  corte  di
          appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra
          i beni medesimi secondo le modalita'  previste  dal  citato
          codice di cui al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
          159. Restano comunque salvi i diritti della persona  offesa
          dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
                1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
          citati i terzi titolari di diritti  reali  o  personali  di
          godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato  risulti
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo. 
                1-sexies.  Le  disposizioni  dei  commi  1-quater   e
          1-quinquies  si   applicano   anche   nel   caso   indicato
          dall'articolo 578-bis del codice.». 
                «Art. 134 (Sentenza emessa  nel  giudizio  abbreviato
          nei confronti di imputato non comparso). - 1.  La  sentenza
          emessa nel giudizio abbreviato e' notificata  per  estratto
          all'imputato  non  comparso,   unitamente   all'avviso   di
          deposito della sentenza medesima.». 
                «Art. 165-bis (Adempimenti connessi alla trasmissione
          degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti  da
          trasmettere al giudice dell'impugnazione devono  contenere,
          in distinti allegati formati subito dopo  la  presentazione
          dell'atto  di  impugnazione,  a  cura  del  giudice  o  del
          presidente del collegio  che  ha  emesso  il  provvedimento
          impugnato, i seguenti dati: 
                  a)  i  nominativi  dei  difensori,  di  fiducia   o
          d'ufficio, con indicazione della data di nomina; 
                  b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni  di
          domicilio, con indicazione delle relative date; 
                  c) i termini di  prescrizione  riferiti  a  ciascun
          reato, con indicazione  degli  atti  interruttivi  e  delle
          specifiche cause di sospensione del relativo corso,  ovvero
          eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; 
                  d) i termini di scadenza delle misure cautelari  in
          atto, con indicazione della data di inizio e  di  eventuali
          periodi di sospensione o proroga. 
                2. Nel caso di ricorso per cassazione, a  cura  della
          cancelleria del giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento
          impugnato, e' inserita in separato  fascicolo  allegato  al
          ricorso, qualora non gia' contenuta negli  atti  trasmessi,
          copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto
          l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera
          e),   del   codice;   della   loro   mancanza   e'    fatta
          attestazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 442, comma 3,  444,
          445, 446, 447, 448, 458, 460, co. 5, e 468  del  codice  di
          procedura penale: 
                «Art. 442 (Decisione). - 1. e 2. (omissis) 
                3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia
          comparso. 
                4. (omissis)». 
                «Art. 444 (Applicazione della pena su  richiesta).  -
          1. L'imputato e il pubblico ministero possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita fino a un terzo, non supera cinque  anni  soli  o
          congiunti a pena pecuniaria. 
                1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale  pornografico,  600-quinquies,  nonche'  609-bis,
          609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
          quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
          abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
          dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale,  qualora
          la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 
                1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e  322-bis
          del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di  cui
          al comma 1 e' subordinata alla restituzione  integrale  del
          prezzo o del profitto del reato. 
                2. Se vi e' il consenso anche della parte che non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice, sulla base degli  atti,  se  ritiene  corrette  la
          qualificazione giuridica del  fatto,  l'applicazione  e  la
          comparazione delle  circostanze  prospettate  dalle  parti,
          nonche' congrua la pena indicata, ne dispone  con  sentenza
          l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi  e'  stata
          la richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte
          civile, il  giudice  non  decide  sulla  relativa  domanda;
          l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle  spese
          sostenute dalla parte civile, salvo  che  ricorrano  giusti
          motivi per la  compensazione  totale  o  parziale.  Non  si
          applica la  disposizione  dell'articolo  75,  comma  3.  Si
          applica l'articolo 537-bis. 
                3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,   puo'
          subordinarne   l'efficacia,    alla    concessione    della
          sospensione condizionale della  pena.  In  questo  caso  il
          giudice, se ritiene che  la  sospensione  condizionale  non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
                3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti  dagli
          articoli  314,  primo  comma,  317,  318,   319,   319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis  e  346-bis
          del codice penale, la parte, nel  formulare  la  richiesta,
          puo'  subordinarne  l'efficacia  all'esenzione  dalle  pene
          accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
          ovvero  all'estensione  degli  effetti  della   sospensione
          condizionale anche a tali pene accessorie. In  questi  casi
          il giudice, se ritiene di applicare le  pene  accessorie  o
          ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
          possa essere concessa, rigetta la richiesta.». 
                «Art. 445 (Effetti dell'applicazione  della  pena  su
          richiesta). - 1. La sentenza  prevista  dall'articolo  444,
          comma 2, quando la pena irrogata non superi i due  anni  di
          pena detentiva soli o  congiunti  a  pena  pecuniaria,  non
          comporta  la  condanna  al  pagamento   delle   spese   del
          procedimento ne' l'applicazione di  pene  accessorie  e  di
          misure di sicurezza, fatta  eccezione  della  confisca  nei
          casi previsti dall'articolo 240 del codice penale. Nei casi
          previsti dal presente comma e' fatta  salva  l'applicazione
          del comma 1-ter. 
                1-bis. Salvo quanto previsto  dall'articolo  653,  la
          sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche  quando
          e' pronunciata dopo la chiusura del  dibattimento,  non  ha
          efficacia  nei  giudizi  civili  o  amministrativi.   Salve
          diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata  a
          una pronuncia di condanna. 
                1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena  di
          cui all'articolo 444, comma  2,  del  presente  codice  per
          taluno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo
          comma, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
          320, 321, 322, 322-bis e  346-bis  del  codice  penale,  il
          giudice  puo'  applicare  le   pene   accessorie   previste
          dall'articolo 317-bis del codice penale. 
                2. Il reato e' estinto, ove sia  stata  irrogata  una
          pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti  a
          pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,  quando  la
          sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la
          sentenza  concerne  una  contravvenzione,  l'imputato   non
          commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa
          indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale,  e
          se e' stata applicata una pena pecuniaria  o  una  sanzione
          sostitutiva, l'applicazione non  e'  comunque  di  ostacolo
          alla concessione di una successiva sospensione condizionale
          della pena.». 
                «Art. 446 (Richiesta di  applicazione  della  pena  e
          consenso). - 1. Le parti  possono  formulare  la  richiesta
          prevista   dall'articolo   444,   comma   1,   fino    alla
          presentazione delle conclusioni di cui agli  articoli  421,
          comma 3, e 422, comma  3,  e  fino  alla  dichiarazione  di
          apertura del  dibattimento  di  primo  grado  nel  giudizio
          direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio
          immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con
          le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1. 
                2. La  richiesta  e  il  consenso  nell'udienza  sono
          formulati oralmente; negli altri casi  sono  formulati  con
          atto scritto. 
                3.   La   volonta'    dell'imputato    e'    espressa
          personalmente o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  e  la
          sottoscrizione  e'   autenticata   nelle   forme   previste
          dall'articolo 583 comma 3. 
                4. Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro
          i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza  era
          stato negato. 
                5. Il giudice, se  ritiene  opportuno  verificare  la
          volontarieta' della richiesta o del  consenso,  dispone  la
          comparizione dell'imputato. 
                6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso,  deve,
          enunciarne le ragioni.». 
                «Art. 447 (Richiesta di applicazione della  pena  nel
          corso delle indagini preliminari). -  1.  Nel  corso  delle
          indagini preliminari, il  giudice,  se  e'  presentata  una
          richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto
          dell'altra  parte,  fissa,  con  decreto  in   calce   alla
          richiesta,  l'udienza  per  la  decisione,  assegnando,  se
          necessario, un termine al richiedente per la  notificazione
          all'altra parte. Almeno tre giorni  prima  dell'udienza  il
          fascicolo  del  pubblico  ministero  e'  depositato   nella
          cancelleria del giudice. 
                2. Nell'udienza il pubblico ministero e il  difensore
          sono sentiti se compaiono. 
                3. Se la richiesta e' presentata  da  una  parte,  il
          giudice fissa con decreto un termine  all'altra  parte  per
          esprimere il consenso  o  il  dissenso  e  dispone  che  la
          richiesta  e  il  decreto  siano  notificati  a  cura   del
          richiedente.  Prima  della  scadenza  del  termine  non  e'
          consentita la revoca o la modifica  della  richiesta  e  in
          caso di consenso si procede a norma del comma 1.». 
                «Art.  448  (Provvedimenti   del   giudice).   -   1.
          Nell'udienza  prevista  dall'articolo   447,   nell'udienza
          preliminare,  nel  giudizio  direttissimo  e  nel  giudizio
          immediato, il  giudice,  se  ricorrono  le  condizioni  per
          accogliere la richiesta prevista dall'articolo  444,  comma
          1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di  dissenso
          da  parte  del  pubblico  ministero  o  di  rigetto   della
          richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari,
          l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
          dibattimento di primo grado, puo' rinnovare la richiesta  e
          il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente
          sentenza. La richiesta  non  e'  ulteriormente  rinnovabile
          dinanzi ad altro giudice.  Nello  stesso  modo  il  giudice
          provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o
          nel giudizio di impugnazione quando ritiene  ingiustificato
          il dissenso del  pubblico  ministero  o  il  rigetto  della
          richiesta. 
                2. In caso di dissenso, il  pubblico  ministero  puo'
          proporre  appello;  negli  altri  casi   la   sentenza   e'
          inappellabile. 
                2-bis. Il pubblico  ministero  e  l'imputato  possono
          proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per
          motivi    attinenti    all'espressione    della    volonta'
          dell'imputato, al difetto di correlazione tra la  richiesta
          e la sentenza,  all'erronea  qualificazione  giuridica  del
          fatto e  all'illegalita'  della  pena  o  della  misura  di
          sicurezza. 
                3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio  di
          impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a  norma
          dell'articolo 578.». 
                «Art. 458 (Richiesta di giudizio  abbreviato).  -  1.
          L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il  giudizio
          abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le
          indagini preliminari  la  richiesta,  con  la  prova  della
          avvenuta notifica al  pubblico  ministero,  entro  quindici
          giorni  dalla  notificazione  del   decreto   di   giudizio
          immediato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puo' eccepire
          l'incompetenza per territorio del giudice. 
                2. Il giudice fissa con decreto l'udienza  in  camera
          di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni  prima  al
          pubblico  ministero,  all'imputato,  al  difensore  e  alla
          persona offesa. Qualora riconosca la propria  incompetenza,
          il  giudice  la  dichiara  con   sentenza   e   ordina   la
          trasmissione degli atti al  pubblico  ministero  presso  il
          giudice competente. Nel giudizio si  osservano,  in  quanto
          applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3  e
          5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso  di  cui  all'articolo
          441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con  cui
          era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa  l'udienza
          per il giudizio immediato. 
                3. Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano quando il giudizio immediato e'  stato  richiesto
          dall'imputato a norma dell'articolo 419 comma 5.». 
                «Art. 460 (Requisiti del decreto di condanna). - 1. -
          4. (omissis) 
                5. Il decreto penale  di  condanna  non  comporta  la
          condanna al pagamento delle  spese  del  procedimento,  ne'
          l'applicazione  di  pene  accessorie.  Anche  se   divenuto
          esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
          o amministrativo. Il reato e' estinto  se  nel  termine  di
          cinque anni, quando il decreto concerne un delitto,  ovvero
          di   due   anni,   quando   il   decreto    concerne    una
          contravvenzione, l'imputato non commette un delitto  ovvero
          una contravvenzione della stessa indole. In questo caso  si
          estingue ogni effetto penale e la condanna non e'  comunque
          di ostacolo alla concessione di una successiva  sospensione
          condizionale della pena.» 
                «Art.  468  (Citazione   di   testimoni,   periti   e
          consulenti tecnici). - 1. Le parti che  intendono  chiedere
          l'esame di testimoni, periti o consulenti  tecnici  nonche'
          delle persone indicate nell'articolo 210 devono, a pena  di
          inammissibilita', depositare in cancelleria,  almeno  sette
          giorni prima della data fissata  per  il  dibattimento,  la
          lista con  l'indicazione  delle  circostanze  su  cui  deve
          vertere l'esame. 
                2. Il presidente  del  tribunale  o  della  Corte  di
          assise,  quando  ne  sia  fatta  richiesta,  autorizza  con
          decreto la citazione dei  testimoni,  periti  o  consulenti
          tecnici nonche' delle persone indicate  nell'articolo  210,
          escludendo le testimonianze vietate dalla  legge  e  quelle
          manifestamente sovrabbondanti. Il presidente puo' stabilire
          che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici
          nonche'  delle  persone  indicate  nell'articolo  210   sia
          effettuata per la data fissata per il  dibattimento  ovvero
          per altre successive udienze nelle quali  ne  sia  previsto
          l'esame. In ogni caso, il provvedimento non  pregiudica  la
          decisione   sull'ammissibilita'   della   prova   a   norma
          dell'articolo 495. 
                3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati  nelle
          liste  possono  anche  essere  presentati  direttamente  al
          dibattimento. 
                4.  In  relazione  alle  circostanze  indicate  nelle
          liste, ciascuna parte puo' chiedere la  citazione  a  prova
          contraria di testimoni, periti  e  consulenti  tecnici  non
          compresi  nella  propria  lista,  ovvero   presentarli   al
          dibattimento. 
                4-bis. La parte che intende  chiedere  l'acquisizione
          di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne
          espressa richiesta unitamente al deposito delle  liste.  Se
          si tratta di verbali  di  dichiarazioni  di  persone  delle
          quali la stessa o altra parte chiede la  citazione,  questa
          e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento
          il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495. 
                5. Il presidente in ogni caso dispone di  ufficio  la
          citazione del perito nominato nell'incidente  probatorio  a
          norma dell'articolo 392 comma 2.». 
              - Il libro VII,  titolo  II,  Capo  IV  del  codice  di
          procedura penale reca: «Giudizio». 
              - Il titolo X del libro  V,  del  codice  di  procedura
          penale  reca:  «Revoca  della  sentenza  di  non  luogo   a
          procedere». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  550,  552,  582,
          co.2, 583, 599-bis, co.2, 603, co.3-bis, 610, co.1,  611  e
          670 del codice di procedura penale: 
                «Art. 550 (Casi di citazione diretta a  giudizio).  -
          1. Il pubblico ministero esercita l'azione  penale  con  la
          citazione  diretta  a  giudizio   quando   si   tratta   di
          contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena  della
          reclusione non superiore nel massimo a quattro anni  o  con
          la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 415-bis. Per la determinazione della  pena  si
          osservano le disposizioni dell'articolo 4. 
                2. La disposizione  del  comma  1  si  applica  anche
          quando si procede per uno dei seguenti reati: 
                  a) violenza o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'articolo 336 del codice penale; 
                  b) resistenza  a  un  pubblico  ufficiale  prevista
          dall'articolo 337 del codice penale; 
                  c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
          norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; 
                  d)  violazione  di  sigilli   aggravata   a   norma
          dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; 
                  e)  rissa  aggravata  a  norma  dell'articolo  588,
          secondo comma, del  codice  penale,  con  esclusione  delle
          ipotesi in cui nella rissa  taluno  sia  rimasto  ucciso  o
          abbia riportato lesioni gravi o gravissime; 
                  e-bis)  lesioni  personali   stradali,   anche   se
          aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale; 
                  f) furto aggravato a norma  dell'articolo  625  del
          codice penale; 
                  g)  ricettazione  prevista  dall'articolo  648  del
          codice penale. 
                3. Se il pubblico ministero  ha  esercitato  l'azione
          penale con citazione diretta per un reato per il  quale  e'
          prevista l'udienza preliminare e la relativa  eccezione  e'
          proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
          1, il giudice dispone con ordinanza la  trasmissione  degli
          atti al pubblico ministero.». 
                «Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1.  Il
          decreto di citazione a giudizio contiene: 
                  a)  le  generalita'  dell'imputato   o   le   altre
          indicazioni personali che valgono a  identificarlo  nonche'
          le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
          dei difensori; 
                  b)  l'indicazione  della  persona  offesa,  qualora
          risulti identificata; 
                  c) l'enunciazione del  fatto,  in  forma  chiara  e
          precisa, delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle  che
          possono comportare l'applicazione di misure  di  sicurezza,
          con l'indicazione dei relativi articoli di legge; 
                  d) l'indicazione  del  giudice  competente  per  il
          giudizio nonche' del luogo, del  giorno  e  dell'ora  della
          comparizione,  con  l'avvertimento  all'imputato  che   non
          comparendo sara' giudicato in contumacia; 
                  e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di  nominare
          un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
          dal difensore di ufficio; 
                  f)   l'avviso   che,   qualora   ne   ricorrano   i
          presupposti,  l'imputato,  prima  della  dichiarazione   di
          apertura del dibattimento di primo grado,  puo'  presentare
          le richieste previste  dagli  articoli  438  e  444  ovvero
          presentare domanda di oblazione; 
                  g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
          preliminari e' depositato  nella  segreteria  del  pubblico
          ministero e che le parti e i loro difensori hanno  facolta'
          di prenderne visione e di estrarne copia; 
                  h)  la  data  e  la  sottoscrizione  del   pubblico
          ministero e dell'ausiliario che lo assiste. 
                1-bis.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati
          previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice  penale
          e per i reati previsti dall'articolo 590-bis  del  medesimo
          codice, il decreto di  citazione  a  giudizio  deve  essere
          emesso entro trenta giorni dalla  chiusura  delle  indagini
          preliminari. 
                1-ter.  Qualora  si  proceda  per  taluni  dei  reati
          previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice  penale
          e per i reati previsti dall'articolo 590-bis  del  medesimo
          codice, la data di comparizione di cui al comma 1,  lettera
          d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
          decreto. 
                2.  Il  decreto  e'  nullo  se  l'imputato   non   e'
          identificato  in  modo  certo  ovvero   se   manca   o   e'
          insufficiente l'indicazione di uno dei  requisiti  previsti
          dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il  decreto  e'
          altresi' nullo se non  e'  preceduto  dall'avviso  previsto
          dall'articolo 415-bis, nonche'  dall'invito  a  presentarsi
          per rendere l'interrogatorio ai  sensi  dell'articolo  375,
          comma 3, qualora la persona  sottoposta  alle  indagini  lo
          abbia richiesto entro il termine di  cui  al  comma  3  del
          medesimo articolo 415-bis. 
                3.   Il   decreto   di   citazione   e'    notificato
          all'imputato, al suo difensore e alla parte  offesa  almeno
          sessanta giorni prima della data fissata per  l'udienza  di
          comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere  data
          motivazione, il termine e' ridotto a quarantacinque giorni. 
                4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
          ministero  nella   segreteria   unitamente   al   fascicolo
          contenente la documentazione, gli atti e le  cose  indicati
          nell'articolo 416, comma 2.». 
                «Art. 582  (Presentazione  dell'impugnazione).  -  1.
          (omissis) 
                2. Le parti private e i difensori possono  presentare
          l'atto  di  impugnazione  anche   nella   cancelleria   del
          tribunale o del  giudice  di  pace  del  luogo  in  cui  si
          trovano, se tale luogo e'  diverso  da  quello  in  cui  fu
          emesso  il  provvedimento,  ovvero  davanti  a  un   agente
          consolare  all'estero.   In   tali   casi,   l'atto   viene
          immediatamente trasmesso alla cancelleria del  giudice  che
          emise il provvedimento impugnato.». 
                «Art. 583 (Spedizione dell'atto di  impugnazione).  -
          1. Le parti e i difensori possono  proporre  l'impugnazione
          con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a  mezzo  di
          raccomandata alla cancelleria  indicata  nell'articolo  582
          comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti  la
          busta  contenente  l'atto  di  impugnazione  e  appone   su
          quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e  la
          propria sottoscrizione. 
                2. L'impugnazione si considera proposta nella data di
          spedizione della raccomandata o del telegramma. 
                3. Se si tratta di parti private,  la  sottoscrizione
          dell'atto deve essere autenticata da un  notaio,  da  altra
          persona autorizzata o dal difensore.». 
                «Art.  599-bis  (Concordato  anche  con  rinuncia  ai
          motivi di appello). - 1. (omissis) 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          procedimenti per i delitti di cui  all'articolo  51,  commi
          3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui  agli
          articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo  e  quinto
          comma,    600-quater,    secondo    comma,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico,  600-quinquies,  609-bis,  609-ter,
          609-quater e 609-octies del codice penale,  nonche'  quelli
          contro  coloro  che  siano  stati  dichiarati   delinquenti
          abituali, professionali o per tendenza. 
                3. - 4. (omissis)». 
                «Art.     603      (Rinnovazione      dell'istruzione
          dibattimentale). - (omissis) 
                3-bis. Nel caso di  appello  del  pubblico  ministero
          contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti
          alla  valutazione  della  prova  dichiarativa,  il  giudice
          dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. 
                Omissis.» 
                «Art. 610 (Atti  preliminari).  -  1.  Il  presidente
          della  corte  di  cassazione,  se  rileva  una   causa   di
          inammissibilita'  dei  ricorsi,  li  assegna  ad   apposita
          sezione. Il presidente della sezione fissa la data  per  la
          decisione  in  camera  di  consiglio.  La  cancelleria  da'
          comunicazione  del  deposito  degli  atti  e   della   data
          dell'udienza al procuratore generale ed  ai  difensori  nel
          termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
          della causa di inammissibilita' rilevata con riferimento al
          contenuto dei motivi di ricorso.  Si  applica  il  comma  1
          dell'articolo    611.    Ove    non    venga     dichiarata
          l'inammissibilita', gli atti  sono  rimessi  al  presidente
          della corte. 
                1-bis. - 5-bis. (omissis)». 
                «Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la
          corte procede in camera di consiglio quando  deve  decidere
          su  ogni  ricorso  contro  provvedimenti  non  emessi   nel
          dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate  a
          norma dell'articolo 442. Se non e' diversamente stabilito e
          in deroga a quanto previsto  dall'articolo  127,  la  corte
          giudica  sui  motivi,  sulle  richieste   del   procuratore
          generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento
          dei difensori. Fino a quindici giorni  prima  dell'udienza,
          tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e,
          fino a cinque giorni prima, possono presentare  memorie  di
          replica.». 
                «Art. 670 (Questioni  sul  titolo  esecutivo).  -  1.
          Quando  il   giudice   dell'esecuzione   accerta   che   il
          provvedimento manca o non e' divenuto  esecutivo,  valutata
          anche nel merito l'osservanza delle garanzie  previste  nel
          caso di irreperibilita' del  condannato,  lo  dichiara  con
          ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se  occorre,
          la liberazione dell'interessato  e  la  rinnovazione  della
          notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre
          nuovamente il termine per l'impugnazione. 
                2. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il
          giudice  dell'esecuzione,  dopo   aver   provveduto   sulla
          richiesta dell'interessato, trasmette gli atti  al  giudice
          di  cognizione  competente.  La   decisione   del   giudice
          dell'esecuzione   non   pregiudica   quella   del   giudice
          dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se  ritiene
          ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione
          che non sia gia' stata sospesa. 
                3. Se l'interessato, nel proporre  richiesta  perche'
          sia  dichiarata  la  non  esecutivita'  del  provvedimento,
          eccepisce  che  comunque  sussistono  i  presupposti  e  le
          condizioni  per  la  restituzione  nel  termine   a   norma
          dell'articolo 175, e la  relativa  richiesta  non  e'  gia'
          stata proposta al  giudice  dell'impugnazione,  il  giudice
          dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita'
          del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal  caso,
          la richiesta di restituzione nel termine  non  puo'  essere
          riproposta al giudice dell'impugnazione.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 534-bis e  591-bis
          del codice di procedura civile: 
                «Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). -
          Il giudice, con il provvedimento di cui  all'articolo  530,
          delega all'istituto di cui  al  primo  comma  dell'articolo
          534,  ovvero  in  mancanza  a   un   notaio   avente   sede
          preferibilmente nel circondario o a  un  avvocato  o  a  un
          commercialista,  iscritti  nei  relativi  elenchi  di   cui
          all'articolo 179-ter delle disposizioni di  attuazione  del
          presente codice, il compimento delle operazioni di  vendita
          con incanto ovvero senza incanto di  beni  mobili  iscritti
          nei pubblici registri. La delega  e  gli  atti  conseguenti
          sono  regolati  dalle  disposizioni  di  cui   all'articolo
          591-bis, in quanto  compatibili  con  le  previsioni  della
          presente sezione.». 
                «Art. 591-bis (Delega delle operazioni di vendita). -
          Il  giudice  dell'esecuzione,  salvo  quanto  previsto   al
          secondo  comma,  con  l'ordinanza  con  la  quale  provvede
          sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo  569,  terzo
          comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede  nel
          circondario o a un avvocato  ovvero  a  un  commercialista,
          iscritti nei relativi elenchi di cui  all'articolo  179-ter
          delle disposizioni di attuazione del  presente  codice,  il
          compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita'
          indicate al terzo comma del medesimo articolo 569.  Con  la
          medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per  lo
          svolgimento delle operazioni delegate, le  modalita'  della
          pubblicita', il luogo di  presentazione  delle  offerte  ai
          sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
          delle  offerte,  alla  gara  tra  gli  offerenti   e   alle
          operazioni dell'eventuale incanto.  Si  applica  l'articolo
          569, quarto comma. 
                Il giudice non  dispone  la  delega  ove,  sentiti  i
          creditori, ravvisi  l'esigenza  di  procedere  direttamente
          alle operazioni di vendita a tutela degli  interessi  delle
          parti. 
                Il professionista delegato provvede: 
                  1) alla determinazione del valore  dell'immobile  a
          norma dell'articolo 568, primo comma, tenendo  anche  conto
          della relazione redatta dall'esperto nominato  dal  giudice
          ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle  eventuali
          note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis,
          quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente
          codice; 
                  2) agli adempimenti previsti dall'articolo  570  e,
          ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 
                  3)  alla   deliberazione   sull'offerta   a   norma
          dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui  agli
          articoli 573 e 574; 
                  4)     alle     operazioni      dell'incanto      e
          all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 
                  5) a ricevere o  autenticare  la  dichiarazione  di
          nomina di cui all'articolo 583; 
                  6)   sulle   offerte   dopo   l'incanto   a   norma
          dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi
          di cui all'articolo 585, secondo comma; 
                  7)   sulla   istanza   di   assegnazione   di   cui
          all'articolo 590 e 591, terzo comma; 
                  8) alla fissazione del nuovo incanto e del  termine
          per la presentazione di nuove offerte d'acquisto  ai  sensi
          dell'articolo 591; 
                  9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel  caso
          previsto dall'articolo 587; 
                  10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
          dell'aggiudicatario    o    dell'assegnatario    a    norma
          dell'articolo 508; 
                  11)   alla   esecuzione   delle    formalita'    di
          registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto
          di  trasferimento,  alla  comunicazione  dello   stesso   a
          pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le
          comunicazioni di atti volontari  di  trasferimento  nonche'
          all'espletamento delle formalita'  di  cancellazione  delle
          trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
          conseguenti al decreto  di  trasferimento  pronunciato  dal
          giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 
                  12) alla formazione del progetto  di  distribuzione
          ed alla sua trasmissione al  giudice  dell'esecuzione  che,
          dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede  ai
          sensi dell'articolo 596; 
                  13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la
          restituzione  delle  cauzioni  e  di   ogni   altra   somma
          direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato
          alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari.
          La restituzione ha  luogo  nelle  mani  del  depositante  o
          mediante bonifico a favore degli stessi conti da  cui  sono
          pervenute le somme accreditate. 
                Nell'avviso di cui all'articolo  570  e'  specificato
          che tutte le attivita', che, a norma degli articoli  571  e
          seguenti, devono essere compiute in cancelleria  o  davanti
          al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
          dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista  delegato
          presso  il   suo   studio   ovvero   nel   luogo   indicato
          nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica
          l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione  del
          presente codice. 
                Il professionista  delegato  provvede  altresi'  alla
          redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
          contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le
          stesse si svolgono, le generalita' delle persone  presenti,
          la descrizione delle  attivita'  svolte,  la  dichiarazione
          dell'aggiudicazione   provvisoria   con   l'identificazione
          dell'aggiudicatario. 
                Il  verbale  e'   sottoscritto   esclusivamente   dal
          professionista delegato ed  allo  stesso  non  deve  essere
          allegata la  procura  speciale  di  cui  all'articolo  579,
          secondo comma. 
                Se il prezzo non e' stato  versato  nel  termine,  il
          professionista  delegato  ne  da'  tempestivo   avviso   al
          giudice, trasmettendogli il fascicolo. 
                Avvenuto il versamento del prezzo  con  le  modalita'
          stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e  590,  secondo
          comma, il professionista delegato predispone il decreto  di
          trasferimento  e  trasmette  senza   indugio   al   giudice
          dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla
          legge, deve essere allegato il certificato di  destinazione
          urbanistica dell'immobile quale  risultante  dal  fascicolo
          processuale.  Il  professionista  delegato  provvede   alla
          trasmissione del fascicolo al giudice  dell'esecuzione  nel
          caso  in  cui  non  faccia  luogo  all'assegnazione  o   ad
          ulteriori incanti ai sensi  dell'articolo  591.  Contro  il
          decreto  previsto  nel  presente   comma   e'   proponibile
          l'opposizione di cui all'articolo 617. 
                Le somme versate dall'aggiudicatario sono  depositate
          presso una  banca  o  su  un  conto  postale  indicati  dal
          giudice. 
                I  provvedimenti  di  cui  all'articolo  586  restano
          riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega
          al professionista delle operazioni di vendita. 
                Il giudice  dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,
          dispone la revoca della delega delle operazioni di  vendita
          se non vengono rispettati i termini e le direttive  per  lo
          svolgimento delle operazioni, salvo che  il  professionista
          delegato dimostri che il mancato  rispetto  dei  termini  o
          delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              -  La   legge   26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta') e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  28  agosto  2000,  n.  274
          (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di  pace,
          a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1999,  n.
          468) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  6  ottobre
          2000, n. 234, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  53  della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 53 (Sostituzione di pene detentive brevi). - Il
          giudice, nel pronunciare la sentenza  di  condanna,  quando
          ritiene  di  dovere  determinare  la  durata   della   pena
          detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale
          pena con quella della  semidetenzione;  quando  ritiene  di
          doverla determinare  entro  il  limite  di  un  anno,  puo'
          sostituirla  anche  con  la  liberta'  controllata;  quando
          ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi,
          puo' sostituirla altresi'  con  la  pena  pecuniaria  della
          specie corrispondente. 
                La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo
          i  criteri  indicati  dall'articolo  57.  Per   determinare
          l'ammontare della pena pecuniaria il giudice  individua  il
          valore  giornaliero  al  quale  puo'  essere   assoggettato
          l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena  detentiva.
          Nella determinazione dell'ammontare di  cui  al  precedente
          periodo il giudice tiene conto della  condizione  economica
          complessiva dell'imputato e del suo  nucleo  familiare.  Il
          valore giornaliero non puo'  essere  inferiore  alla  somma
          indicata dall'articolo 135 del codice  penale  e  non  puo'
          superare di dieci volte tale ammontare.  Alla  sostituzione
          della pena detentiva con  la  pena  pecuniaria  si  applica
          l'articolo 133-ter del codice penale. 
                Le norme del codice di procedura penale  relative  al
          giudizio per decreto si applicano anche quando il  Pretore,
          nei  procedimenti  per  i  reati  perseguibili   d'ufficio,
          ritiene  di  dover  infliggere  la  multa  o  l'ammenda  in
          sostituzione di una  pena  detentiva.  Nel  decreto  devono
          essere indicati i motivi che determinano la sostituzione. 
                Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale,
          quando per ciascun  reato  e'  consentita  la  sostituzione
          della pena detentiva, si tiene conto  dei  limiti  indicati
          nel  primo  comma  soltanto  per  la  pena   che   dovrebbe
          infliggersi per il reato piu' grave. Quando la sostituzione
          della pena detentiva e'  ammissibile  soltanto  per  alcuni
          reati,  il  giudice,  se  ritiene  di   doverla   disporre,
          determina, al solo fine della  sostituzione,  la  parte  di
          pena per i reati per i quali opera la sostituzione.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  47  e  51  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354: 
                «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio  sociale).
          - 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni,  il
          condannato puo' essere affidato al servizio  sociale  fuori
          dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena  da
          scontare. 
                2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla  base  dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per  almeno  un  mese  in  istituto,  se  il
          soggetto e' recluso, e mediante  l'intervento  dell'ufficio
          di esecuzione penale esterna, se l'istanza e'  proposta  da
          soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere  che
          il provvedimento stesso, anche attraverso  le  prescrizioni
          di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
          assicuri la prevenzione  del  pericolo  che  egli  commetta
          altri reati. 
                3. L'affidamento in prova al  servizio  sociale  puo'
          essere  disposto  senza   procedere   all'osservazione   in
          istituto quando il  condannato,  dopo  la  commissione  del
          reato, ha  serbato  comportamento  tale  da  consentire  il
          giudizio di cui al comma 2. 
                3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi',  essere
          concesso al condannato che deve  espiare  una  pena,  anche
          residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando
          abbia  serbato,  quantomeno   nell'anno   precedente   alla
          presentazione della richiesta, trascorso in  espiazione  di
          pena, in esecuzione  di  una  misura  cautelare  ovvero  in
          liberta', un comportamento tale da consentire  il  giudizio
          di cui al comma 2. 
                4. L'istanza di  affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio  l'esecuzione
          della pena, al  tribunale  di  sorveglianza  competente  in
          relazione al  luogo  dell'esecuzione.  Quando  sussiste  un
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato
          di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo   di
          detenzione. Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono
          offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei
          presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e  al
          grave pregiudizio derivante dalla protrazione  dello  stato
          di detenzione e non vi sia pericolo  di  fuga,  dispone  la
          liberazione del  condannato  e  l'applicazione  provvisoria
          dell'affidamento  in  prova  con   ordinanza.   L'ordinanza
          conserva efficacia fino alla  decisione  del  tribunale  di
          sorveglianza, cui il  magistrato  trasmette  immediatamente
          gli atti, che decide entro sessanta giorni. 
                5. All'atto dell'affidamento e'  redatto  verbale  in
          cui sono dettate le prescrizioni  che  il  soggetto  dovra'
          seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale,
          alla dimora, alla liberta' di locomozione,  al  divieto  di
          frequentare determinati locali ed al lavoro. 
                6. Con lo stesso provvedimento puo'  essere  disposto
          che durante tutto o parte del  periodo  di  affidamento  in
          prova il condannato non soggiorni in uno o piu'  comuni,  o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati. 
                7. Nel verbale deve anche stabilirsi  che  l'affidato
          si adoperi in quanto possibile in favore della vittima  del
          suo  reato  ed  adempia  puntualmente  agli   obblighi   di
          assistenza familiare. 
                8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
          essere  modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza.   Le
          deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate,  nei
          casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio  di  esecuzione
          penale esterna,  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          magistrato di sorveglianza e ne riferisce  nella  relazione
          di cui al comma 10. 
                9. Il servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita. 
                10. Il servizio sociale riferisce  periodicamente  al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
                11.   L'affidamento   e'    revocato    qualora    il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appaia   incompatibile   con   la
          prosecuzione della prova. 
                12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la
          pena detentiva ed ogni altro effetto penale,  ad  eccezione
          delle   pene   accessorie   perpetue.   Il   tribunale   di
          sorveglianza, qualora l'interessato si trovi  in  disagiate
          condizioni economiche, puo'  dichiarare  estinta  anche  la
          pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. 
                12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che
          abbia dato prova nel  periodo  di  affidamento  di  un  suo
          concreto  recupero  sociale,  desumibile  da  comportamenti
          rivelatori del positivo evolversi della  sua  personalita',
          puo'  essere  concessa  la  detrazione  di  pena   di   cui
          all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma  8,  e
          69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3.». 
                «Art.  51  (Sospensione  e  revoca  del   regime   di
          semiliberta'). -  Il  provvedimento  di  semiliberta'  puo'
          essere in ogni tempo revocato quando  il  soggetto  non  si
          appalesi idoneo al trattamento. 
                Il condannato, ammesso al regime di semiliberta', che
          rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per
          non piu' di dodici ore, e' punito  in  via  disciplinare  e
          puo' essere proposto per la revoca della concessione. 
                Se l'assenza si protrae per  un  tempo  maggiore,  il
          condannato e' punibile a norma del  primo  comma  dell'art.
          385 del codice penale ed  e'  applicabile  la  disposizione
          dell'ultimo capoverso dello stesso articolo. 
                La denuncia per il delitto di cui al precedente comma
          importa la sospensione  del  beneficio  e  la  condanna  ne
          importa la revoca. 
                All'internato ammesso al regime di  semiliberta'  che
          rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per
          oltre tre ore, si  applicano  le  disposizioni  dell'ultimo
          comma dell'art. 53.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: 
                «Art.  56  (Violazione  degli  obblighi).  -  1.   Il
          condannato che senza giusto motivo si allontana dai  luoghi
          in cui e' obbligato a permanere o che non si reca nel luogo
          in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita'  o  che
          lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno. 
                2. Alla stessa pena soggiace il condannato che  viola
          reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti
          inerenti alle  pene  della  permanenza  domiciliare  o  del
          lavoro di pubblica utilita'. 
                3. In  caso  di  condanna  non  sono  applicabili  le
          sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e  seguenti
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
              - La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime
          in  materia  di  diritti,  assistenza  e  protezione  delle
          vittime di reato e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2001/220/GAI, e' pubblicata nella G.U.U.E. del 14  novembre
          2012, n. L 315. 
              -  La  legge  27  giugno  2013,  n.  77  (Ratifica   ed
          esecuzione della Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla
          prevenzione e la lotta contro  la  violenza  nei  confronti
          delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul  l'11
          maggio 2011) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  1°
          luglio 2013, n. 152. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16-octies  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 16-octies (Ufficio per il processo).  -  1.  Al
          fine di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,
          attraverso  l'innovazione  dei  modelli  organizzativi   ed
          assicurando un piu'  efficiente  impiego  delle  tecnologie
          dell'informazione e della  comunicazione  sono  costituite,
          presso  le  corti  di  appello  e  i  tribunali   ordinari,
          strutture  organizzative   denominate   'ufficio   per   il
          processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria
          e di coloro che svolgono,  presso  i  predetti  uffici,  il
          tirocinio  formativo   a   norma   dell'articolo   73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  o  la
          formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
          37, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per  il  processo
          costituito presso le corti di appello i  giudici  ausiliari
          di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il  processo
          costituito  presso  i  tribunati,  i  giudici  onorari   di
          tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                2. Il Consiglio Superiore  della  Magistratura  e  il
          Ministro  della  giustizia,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, danno attuazione alle disposizioni  di  cui  al
          comma 1, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Il  decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116
          (Riforma  organica  della  magistratura  onoraria  e  altre
          disposizioni  sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina
          transitoria relativa ai magistrati onorari in  servizio,  a
          norma della legge 28 aprile  2016,  n.  57)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2017, n. 177. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 859 e 860,
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), cosi' come
          modificati dalla presente legge: 
                «858. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalita'
          degli  uffici  giudiziari  e  di  far  fronte  alle   gravi
          scoperture di organico, il  Ministero  della  giustizia  e'
          autorizzato, per l'anno 2021,  in  aggiunta  alle  facolta'
          assunzionali previste  a  legislazione  vigente,  a  indire
          procedure concorsuali  pubbliche  e,  conseguentemente,  ad
          assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
          decorrenza dal 1° gennaio  2023,  nell'ambito  dell'attuale
          dotazione  organica,  un  contingente  di  1820  unita'  di
          personale amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito:
          900 unita' di Area II, posizione economica F1,  735  unita'
          di Area II, posizione economica F2, e 185  unita'  di  Area
          III,  posizione  economica  F1,  da  inquadrare  nei  ruoli
          dell'amministrazione     giudiziaria.     L'amministrazione
          attribuisce  un  punteggio  aggiuntivo,  nell'ambito  delle
          procedure concorsuali di cui al primo  periodo,  in  favore
          dei soggetti che hanno maturato i titoli di  preferenza  di
          cui all'articolo 50,  commi  1-quater  e  1-quinquies,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
                860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al
          comma 858 e' autorizzata la spesa di euro 72.241.502  annui
          a  decorrere  dall'anno  2023,  cui  si  provvede  mediante
          utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.».