IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,
convertito  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.  170   e   successive
modificazioni ed integrazioni, con la quale  e'  stata  istituita  la
«Anagrafe nazionale degli studenti,  dei  diplomati  e  dei  laureati
degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione
superiore»; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  recante
modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica  degli
Atenei  approvato  con  decreto  ministeriale  n.  509/1999,  e,   in
particolare: 
    l'art. 3, comma 9 che prevede  la  possibilita'  da  parte  degli
Atenei ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.  341  di
istituire e attivare servizi didattici  integrativi,  rilasciando  al
termine di tali corsi  appositi  attestati,  ivi  compresi  corsi  di
perfezionamento  scientifico  e  di  alta  formazione  permanente   e
ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o  della  laurea
magistrale, alla conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
universitari di primo e di secondo livello; 
    l'art. 5, comma 4, che prevede altresi' l'acquisizione di crediti
formativi universitari da parte degli  studenti  con  il  superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto delle  attivita'
formative cui lo stesso partecipa; 
    l'art. 7, comma 4, che  prevede  che  per  conseguire  il  master
universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti
oltre a quelli  acquisiti  per  conseguire  la  laurea  o  la  laurea
magistrale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio  2010,
n. 76, concernente  la  struttura  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR); 
  Vista la legge del 30 dicembre  2010,  n.  240,  recante  norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'art. 5,
comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo  art.
5 che detta i principi e i criteri direttivi  per  l'esercizio  della
delega; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  19,  recante
disposizioni  in  relativo  alla  introduzione  di  un   sistema   di
accreditamento periodico delle universita' e dei corsi di  studio  di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,  a
norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  68,  recante
revisione della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, ed in particolare il capo III; 
  Considerato che tra i corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale n. 270/2004 sono ricompresi anche  i  servizi  didattici
integrativi erogati dalle Scuole e  dai  collegi  superiori  istituti
dalle universita'; 
  Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2013,  n.  338  con  il
quale  sono  stati  definiti  i  criteri  e  le  procedure   relative
all'accreditamento inziale e  periodico  di  tali  Scuole  e  collegi
superiori; 
  Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge dell'11  settembre  2020,  n.  120,  e,  in
particolare, l'art. 19, comma 3, che prevede «Nelle Scuole  superiori
a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato  al  termine  dei
corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di  secondo  livello
dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea magistrale
a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di  legge,  al  master  di
secondo livello di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei  corsi  delle
Scuole superiori a ordinamento  speciale,  i  candidati  che  abbiano
conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale  a
ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano
anche ai corsi analoghi, attivati dalle  Scuole  superiori  istituite
presso  gli  Atenei,  che  rispettino   i   requisiti   di   qualita'
dell'offerta   formativa   indicati   con   decreto   del    Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n.  289,  relativo
alle  linee   generali   d'indirizzo   della   programmazione   delle
universita' 2021-2023 e indicatori per la valutazione  periodica  dei
risultati e  in  particolare  l'art.  8  (Accreditamento  iniziale  e
periodico delle sedi e dei corsi),  comma  2,  lettera  c,  il  quale
prevede che «con  apposito  decreto,  su  proposta  dell'ANVUR,  sono
definiti, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i  criteri,  le
modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico,
tenuto conto delle linee di indirizzo  riportate  nell'allegato  4  e
degli indicatori  riportati  nell'allegato  2  del  presente  decreto
(....) delle Scuole e dei collegi superiori costituiti dagli  Atenei,
in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile  2013,  al  fine  di
dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27  gennaio
2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito
con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Ritenuto di dovere definire, su proposta dell'ANVUR, con successivo
decreto gli indicatori  per  l'accreditamento  iniziale  e  periodico
delle Scuole e dei  collegi  superiori  in  sostituzione  del  citato
decreto ministeriale n. 338/2013, al fine di  dare  attuazione  anche
per tali strutture d'Ateneo a quanto previsto dal decreto legislativo
27 gennaio 2012, n. 19; 
  Ritenuto di dovere definire, nelle more dell'avvio del processo  di
accreditamento delle Scuole,  i  requisiti  di  qualita'  della  loro
offerta formativa per consentire l'equiparazione al master di secondo
livello agli effetti di legge dei titoli rilasciati  al  termine  dei
corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di laurea magistrale
e di laurea magistrale a ciclo unico, in attuazione a quanto previsto
dal citato art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Istituzione e attivita' delle Scuole 
 
  1.   Le   universita',   nell'ambito   della   propria    autonomia
organizzativa e didattica, al fine di valorizzare la  qualita'  della
propria offerta didattica e favorire  lo  sviluppo  delle  conoscenze
scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attivita'
di alta formazione, possono prevedere nel loro statuto  l'istituzione
al proprio interno di scuole superiori (d'ora in avanti: «Scuole») ai
quali sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi di  laurea,  laurea
magistrale  e  laurea  magistrale  a  ciclo  unico   dell'universita'
medesima. 
  2. Le Scuole si dotano di regolamenti e definiscono annualmente  la
propria   offerta    didattica    e    i    propri    programmi    di
internazionalizzazione, di tutorato e placement. L'offerta  didattica
delle Scuole, erogata in misura media annua di almeno  settanta  ore,
e' integrativa  di  quella  prevista  dai  corsi  di  laurea,  laurea
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico cui  sono  iscritti  gli
studenti ammessi. A tal fine, l'offerta  didattica  delle  Scuole  e'
organizzata in  corsi  ordinari  con  obiettivi  formativi  specifici
relativi all'area disciplinare di riferimento dei corsi di  laurea  o
laurea magistrale, ivi inclusa la laurea magistrale a ciclo unico,  a
cui  sono  iscritti  gli  studenti  frequentanti   la   scuola,   con
l'eventuale coinvolgimento di altre aree  al  fine  di  integrare  la
formazione disciplinare. 
  3. Per la partecipazione con profitto alle attivita'  della  scuola
e' prevista l'attribuzione di CFU annui, proporzionati al  numero  di
ore di didattica comprensive  dello  studio  individuale,  aggiuntivi
rispetto a quelli  necessari  per  il  conseguimento  del  titolo  di
studio. Agli studenti che portano  a  termine  nei  tempi  e  con  le
votazioni previste il percorso formativo della scuola o del  collegio
e' rilasciato apposito diploma che  contiene  l'indicazione  dei  CFU
supplementari conseguiti.