IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica», e in particolare l'articolo 1, comma
5-quater;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare
l'articolo 31, comma 4-bis;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare
l'articolo 10, comma 1-bis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare
l'articolo 11, comma 1, il quale proroga al 31 luglio 2021 alcuni
termini elencati nell'allegato 2, tra cui il termine fissato
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45,
46 e 47;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'», e, in particolare, l'articolo 22 che, nel dettare
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, prevede al comma 4 che l'efficacia della
disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'», e in particolare gli articoli 3 e 4-bis;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo
1, comma 899;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»;
Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni
sindacali in data 23 dicembre 2020 e ha reso l'informativa ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi
della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 24 giugno 2021;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), la parola «otto» e' sostituita dalla
seguente: «dieci»;
b) la lettera c) e' soppressa;
c) alla lettera d), le parole «due posti» sono sostituite dalle
seguenti: «un posto»;
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) cinquantuno
posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sei
incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso il Segretariato
generale e quaranta presso le direzioni generali.»;
2. Dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un
dirigente individuato tra i titolari di incarico di funzioni
dirigenziali di livello generale, incluso l'incarico di cui alla
lettera d), con esclusione di quelli preposti alla gestione di
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alle attivita' di audit e dei controlli interni.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta, il comma 5-quater dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n.
305:
«5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il
riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero
della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di
diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il comma 4-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203,
S.O.:
«4-bis. Per il Ministero della salute e per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine
di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio
2021.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1.».
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96:
«Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. I termini
previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato
2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di
quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10,
16, 20, fatta salva la necessita' di una revisione del
piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del
medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre
2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente.».
- Si riportano gli articoli 45, 46 e 47 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15
marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e
seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali.».
«Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a)
b)
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».
«Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede a norma
dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2.
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5
della legge 10 aprile 1991, n. 125.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.:
«Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee
strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con
le Linee guida (192). A tal fine, ciascuna pubblica
amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e
i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso
una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico.
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore
civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID
per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono
esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in
forma associata.».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.
254, S.O.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112
(Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6
giugno 2016, n. 106), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179,
S.O.
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 15
settembre 2017 n.147 (Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta'),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2017, n.
240:
«Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali). - 1. In relazione ai compiti
attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta'
e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le
funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di
livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello
non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla
poverta' e per la programmazione sociale e' altresi'
trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale
dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
del servizio di informazione, promozione, consulenza e
supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui
all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione
organica vigente e nei limiti del personale in servizio
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'atto della costituzione della Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e'
contestualmente soppressa la Direzione generale per
l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente
trasferite le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici
dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si
provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto su proposta del Segretario
generale, sentita la Direzione generale interessata, previa
informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis,
del decreto legislativo, n. 300 del 1999.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti
d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal
Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati
con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo
sociale europeo, la programmazione integrata e il
coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e
la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di
promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le
politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,
secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica recante il
regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che recepisce le conseguenti
modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riportano gli articoli 3 e 4 bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di
famiglia e disabilita'), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160:
«Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza,
disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali e relazionali, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
in materia di coordinamento delle politiche volte alla
tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e
della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e
dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno
alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche
al fine del contrasto della crisi demografica, nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri
esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative
alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla
natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da
responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta
della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per le adozioni, anche internazionali,
di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della
Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche
con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali
servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di coordinamento delle politiche per il sostegno
dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori
anche con riferimento al diritto degli stessi a una
famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero
in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione
sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per
l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e
quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione
e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di
cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
2)
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in
materia di politiche in favore delle persone con
disabilita', anche con riferimento a quelle per
l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita',
fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei
Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche
disposizioni previste dal secondo periodo in materia di
salute, nonche' le funzioni di competenza statale
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e
la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a
favorire la loro partecipazione e inclusione sociale,
nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone
con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in
materia di definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi
alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal
Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con
disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede
di esercizio delle funzioni di competenza statale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui
all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui
all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di
concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e
delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto
1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per la solidarieta'
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e le parole: "organizzata dal
Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "organizzata dal Dipartimento per le politiche
della famiglia";
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269, le parole: "- Dipartimento per le pari
opportunita'" sono sostituite dalle seguenti "-
Dipartimento per le politiche della famiglia" e le parole:
"Ministro per le pari opportunita'" sono sostituite dalle
seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'".
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: "Ministro
per gli affari sociali coordina" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole:
"Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita'"; al comma 8, le parole: "Il Ministro per gli
affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita'";
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: "Il
Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'";
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente:
"1265. Gli atti e provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri";
2) al comma 2, le parole: "presieduto dal Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio,
prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni
centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di
politiche in favore delle persone con disabilita', le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto
nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati
e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle persone con disabilita'
e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e'
integrato, nella sua composizione, con esperti di
comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero
non superiore a cinque.";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.
L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per
la medesima durata.";
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'" e la parola: "definisce" e'
sostituita dalla seguente: "definiscono";
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: "del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita'" e le parole: "Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede"
sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime modalita'
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'
provvedono";
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole
"Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono
inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la
famiglia e le disabilita'";
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita' trasmettono";
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad
un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ne
fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per
le politiche della famiglia, e ad un rappresentante" e le
parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia
della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato,
nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere
invitati altri membri del Governo";
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il comma 254 e' sostituito dal seguente:
"254. E' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo
di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al
riconoscimento del valore sociale ed economico
dell'attivita' di cura non professionale del caregiver
familiare, come definito al comma 255. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
e le modalita' di utilizzo del Fondo.";
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'economia e
delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia
e le disabilita',";
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'universita' e
della ricerca," sono inserite le seguenti: "sentito il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',";
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "ed e' composto"
sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche',";
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, dopo le parole: "di concerto con" sono
inserite le seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita',";
l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un
rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica,"
sono inserite le seguenti: "un rappresentante del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4,
lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione
del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6,
lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi
del presente decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa
tra il Dipartimento per le politiche antidroga della
medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le misure sanitarie volte a
contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione
sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione
nazionale antidroga, dell'andamento concernente
l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a
fini di prevenzione e trattamento.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente
articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e
si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge
3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di
250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a
decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei
predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta l'articolo 1, comma 899 della legge 30
dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2020, n. 322, S.O.:
«899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione
amministrativa per la realizzazione degli obiettivi
strategici e garantire l'espletamento delle funzioni
istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
senza il previo espletamento delle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e,
conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, con corrispondente incremento della
vigente dotazione organica, 1 unita' di livello
dirigenziale non generale, 18 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione
economica F1, e 9 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del
comparto funzioni centrali. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante
utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2017, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103.
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale) (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e
poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione
degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1,
comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove
prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
relative a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per
l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato
in:
a) un Segretariato generale;
b) dieci direzioni generali;
c) (soppressa);
d) un posto funzione dirigenziale di livello generale
da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale
non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di
diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e
quaranta presso le direzioni generali.;
1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito
dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di
incarico di funzioni dirigenziali di livello generale,
incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione
di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie,
all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle
attivita' di audit e dei controlli interni.».