Estratto determina AAM/A.I.C. n. 147 del 28 settembre 2021 
 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BETADINE, nelle
forme e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C: Meda Pharma S.p.a. con sede  legale  e  domicilio
fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI) - Italia. 
    Confezioni: 
      «5% soluzione cutanea alcolica» 1 flacone  HDPE  da  125  ml  -
A.I.C. n. 023907189 (in base 10) 0QTLVP (in base 32); 
      «5% soluzione cutanea alcolica» 1 flacone  HDPE  da  500  ml  -
A.I.C. n. 023907191 (in base 10) 0QTLVR (in base 32); 
      «5% soluzione  cutanea  alcolica  in  contenitore  monodose»  5
contenitori HDPE da 10 ml - A.I.C. n. 023907203 (in base  10)  0QTLW3
(in base 32); 
      «5% soluzione cutanea  alcolica  in  contenitore  monodose»  10
contenitori HDPE da 10 ml - A.I.C. n. 023907215 (in base  10)  0QTLWH
(in base 32). 
    Forme farmaceutiche: 
      soluzione cutanea alcolica; 
      soluzione cutanea alcolica in contenitori monodose. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Validita' dopo l'apertura del flacone, solo per i flaconi da  125
e 500 ml: sei mesi. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        100 ml di soluzione cutanea alcolica al 5% contengono: 
          principio attivo: 5 g di iodopovidone (al 10% di iodio); 
          eccipiente con effetti noti: etanolo; 
      eccipienti: 
        etanolo 96 %; 
        glicerolo 85 %; 
        macrogol laurile etere; 
        acqua depurata. 
    Produttore   responsabile   del   rilascio   dei   lotti:    Meda
Manufacturing - Avenue J.F. Kennedy, F-33700 Merignac, Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: disinfezione della cute  integra  prima
di un intervento chirurgico o prima di alcune procedure invasive come
punture ed iniezioni. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.