IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il «Piano d'azione dell'UE per l'economia circolare»
(COM(2015) 614) adottato nel dicembre 2015 con il quale la
Commissione ha individuato la plastica come priorita' chiave e si e'
impegnata a elaborare «una strategia per affrontare le sfide poste
dalle materie plastiche in tutte le fasi della catena del valore e
tenere conto del loro intero ciclo di vita», confermando altresi',
nel 2017, la sua intenzione di concentrarsi sulla produzione e l'uso
della plastica e di adoperarsi verso il conseguimento dell'obiettivo
della riciclabilita' di tutti gli imballaggi di plastica entro il
2030 nel Programma di lavoro della Commissione 2018, COM (2017) 650;
Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla «Riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente» («single-use plastics
- SUP»), che si pone l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza
di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e sulla salute
umana, nonche' promuovere la transizione verso un'economia circolare
con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e
sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del
mercato interno;
Considerato in particolare l'art. 6, paragrafo 5, della succitata
direttiva, che prevede come entro il 2025 le bottiglie per bevande in
PET debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata e a partire
dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%;
Considerato, altresi', l'art. 9 della medesima direttiva, che
prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie
per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, e
segnatamente entro il 2025 pari al 77% in peso rispetto all'immesso
al consumo di tale tipologia di prodotti e al 2029 una percentuale
pari al 90%;
Visto il nuovo Piano di azione sull'economia circolare presentato
dalla Commissione europea l'11 marzo 2020, punto di riferimento
principale per le politiche europee e nazionali per l'economia
circolare che verranno sviluppate e messe a sistema dagli Stati
Membri che prevede e una serie di misure, anche legislative, per
l'intero ciclo dei prodotti, dalla progettazione al riciclo, con
l'obiettivo di ridurre l'impronta complessiva della produzione e del
consumo dell'Unione europea;
Considerato che la raccolta differenziata degli imballaggi in
plastica attraverso gli eco-compattatori rappresenta una modalita'
che favorisce la raccolta e la selezione per il successivo avvio dei
rifiuti al riciclo di alta qualita' e risulta pertanto fondamentale
implementarne la diffusione sull'intero territorio nazionale;
Visto l'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre
2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo
denominato «Programma sperimentale Mangiaplastica» al fine di
contenere la produzione in plastica attraverso l'utilizzo di
eco-compattatori con una dotazione di complessivi euro 27 milioni da
destinare come contributi ai comuni per l'installazione di
eco-compattatori;
Visto che, ai sensi del menzionato art. 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le modalita' di utilizzo del
citato fondo devono essere individuate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la
Conferenza Unificata;
Visto l'art. 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che
stabilisce la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di
investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico
di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento
essenziale dell'atto stesso;
Visto l'art. 11, comma 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito in legge dell'11 settembre 2020, n. 120, ai cui
effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il
Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di
spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore
complessivo dei singoli investimenti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella
seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica
attraverso l'utilizzo di eco-compattatori, nonche' di favorirne la
raccolta selettiva e di migliorarne l'intercettazione e il riciclo in
un'ottica di economia circolare, il presente decreto definisce i
criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione ed
erogazione del contributo, in favore dei Comuni, per l'acquisto,
l'installazione di eco-compattatori a valere sul fondo denominato
«Programma sperimentale Mangiaplastica» (nel seguito Programma), ai
sensi dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.
111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141. Al fine del riconoscimento del contributo, ogni acquisto deve
essere identificato dal Codice unico di progetto (CUP). Ai fini del
presente decreto per eco-compattatore si intende un macchinario per
la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado
di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il
volume favorendone il riciclo.
2. In relazione al carattere sperimentale del programma di cui al
comma 1, al fine di rilevare l'efficienza, l'efficacia ed
economicita' del sistema di raccolta differenziata mediante l'uso
degli eco-compattatori, i soggetti beneficiari si impegnano a
mantenere gli stessi in proprio possesso ed in uso in favore
dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione; si
impegnano inoltre a fornire al Ministero della transizione ecologica,
su base annuale e per almeno tre anni, le informazioni utili a
verificare l'efficacia e la sostenibilita' del programma sperimentale
in oggetto.