IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Visti gli orientamenti in materia di sostenibilita' fissati
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi declinati nei
«Sustainable Development Goals»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 29 novembre
2017 dal titolo «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura»,
nel cui contesto si attribuisce alla PAC un ruolo determinante nel
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile
fissati dall'Unione europea sulla base dell'Agenda 2030;
Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre
2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», che definisce una nuova
strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una societa'
giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il
profilo delle risorse, competitiva e climaticamente neutra e che, in
particolare, nel capitolo «Dal produttore al consumatore», evidenzia
l'importanza degli agricoltori europei nella gestione della
transizione verso gli obiettivi prefissati dall'Unione e l'importanza
di sostenere gli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici,
proteggere l'ambiente e preservare la biodiversita', attraverso la
definizione di sistemi alimentari sostenibili;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio
2020, relativa alla strategia dal produttore al consumatore, con la
quale si stabilisce un nuovo punto di equilibrio tra sistemi
alimentari, biodiversita', salvaguardia della salute, benessere delle
persone e, al tempo stesso, rafforzare la competitivita' e la
resilienza del settore agroalimentare dell'UE;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per
la programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, che stabilisce all'art. 16, comma, 1 lettera
b, le regole per i regimi di qualita', compresi i regimi di
certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del
cotone e dei prodotti alimentari, riconosciuti dagli stati membri
eleggibili ad ottenere il sostegno finanziario per la copertura delle
spese di certificazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuate per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, ed in particolare l'art. 3, comma
5-bis;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti agroalimentari,
ed in particolare l'art. 2, comma 3, che istituisce il Sistema di
qualita' nazionale di produzione integrata - SQNPI e il successivo
decreto attuativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 8 maggio 2014, n. 4890;
Vista la legge 18 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art.
224-ter, che istituisce un sistema unitario di certificazione della
sostenibilita' della filiera vitivinicola;
Visto il comma 6 del predetto art. 224-ter che prevede la
possibilita' di estendere ad altre filiere il sistema unitario di
certificazione della sostenibilita' previsto per la della filiera
vitivinicola;
Ritenuto opportuno estendere alla filiera ortofrutticola la
disposizione di cui all'art. 224-ter della legge 18 luglio 2020, n.
77, avvalendosi di un disciplinare comprendente l'insieme delle
regole produttive e di buone pratiche, da integrare, in sede di prima
applicazione, con i principi e le disposizioni delle linee guida
nazionali di produzione integrata per la filiera ortofrutticola, di
cui alla legge 4 del 3 febbraio 2011 e da aggiornare con cadenza
almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i piu' recenti
orientamenti in materia di sostenibilita' economica, ambientale e
sociale;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 224-ter stabilisce che
al fine di aggiornare il disciplinare e valutare l'impatto delle
scelte operate e' necessario procedere all'istituzione di un sistema
di monitoraggio della sostenibilita' e delle aziende della filiera
ortofrutticola italiana, nonche' alla definizione di specifici
indicatori;
Considerata l'evoluzione a livello internazionale e nazionale del
concetto di sostenibilita' che include necessariamente anche gli
aspetti sociali ed economici oltre che quelli ambientali ed
agronomici;
Considerata l'esperienza maturata da numerose realta' agricole
nazionali sulla misura della sostenibilita' e le buone pratiche
agricole sostenibili sostenute attraverso i programmi di sviluppo
rurale, i programmi operativi in ambito OCM, nonche' ulteriori
iniziative volontarie di certificazione;
Considerato che per definire in maniera adeguata il disciplinare e
gli indicatori e' opportuno avvalersi della competenza e
dell'esperienza dell'organismo tecnico scientifico di cui all'art. 3
del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n.
4890 dell'8 maggio 2014, che potra' avvalersi anche di esperti del
settore ortofrutticolo, oltre alle professionalita' del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato la necessita' di favorire una adesione ampia al Sistema
Qualita' nazionale produzione integrata, anche fruendo delle opzioni
di deroga concesse ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
194/1995, come modificato dall'art. 43, comma 7-quater della legge 11
settembre 2020, n. 120;
Decreta:
Art. 1
Sistema di certificazione della sostenibilita' ortofrutticola
1. Ai sensi dell'art. 224-ter, comma 6, della legge 18 luglio 2020,
n. 77, e' istituito il Sistema di certificazione della sostenibilita'
della filiera ortofrutticola, finalizzato a riscontrare la
conformita' dei processi del settore ortofrutticolo rispetto allo
specifico disciplinare definito al successivo art. 3.
2. Il Sistema di certificazione di cui al comma 1 utilizza le
modalita' e le procedure del Sistema di Qualita' nazionale di
produzione integrata, di cui all'art. 2 comma 3, della legge 3
febbraio 2011, n. 4.
3. La rispondenza del processo produttivo ai requisiti del
disciplinare di cui al successivo art. 3 viene attestato mediante
certificato di conformita' rilasciato dall'organismo di controllo
incaricato di effettuare le verifiche.