IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  12  dicembre  2006  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico,  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,   la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva n.  2001/83/CE  e  il  regolamento
(CE) n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza da  ultimo  il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG n. 973 del 18  agosto  2021  di  revoca  al
dott. Paolo Foggi della  delega  di  adozione  dei  provvedimenti  di
classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura
centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13
settembre  2012,  n.  158,  e  conferimento  alla  dott.ssa   Adriana
Ammassari della predetta delega  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  1,
lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001  e  dell'art.  10,
comma 2, lettera e) del  decreto  ministeriale  n.  245/2004  citati,
all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali  per
uso umano, approvati con procedura centralizzata per  il  periodo  di
durata  dell'incarico  conferitole  ai  sensi  della   determina   n.
960/2021; 
  Vista la determina rep. n. 154/2020 del 23 dicembre 2020 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 318 del 23  dicembre  2020  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio  del  vaccino  BNT162b2  BioNtech  anti  COVID-19  a   mRNA
denominato «Comirnaty» in classificazione «C(nn)»; 
  Vista  la  domanda  presentata  all'EMA  dalla  societa'   titolare
«BioNtech Manufacturing GmbH» in data 19 agosto 2021 della variazione
EMEA/H/C/005735/II/0062 per la modifica  dello  schema  posologico  e
conferma della classificazione del  vaccino  BNT162b2  BioNtech  anti
COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA/CHMP/549159/2021  del  4
ottobre 2021 sulla variazione EMEA/H/C/005735/II/0062  relativa  alla
modifica dello schema posologico:  «E'  possibile  somministrare  una
terza dose almeno ventotto giorni dopo la  seconda  dose  a  soggetti
severamente immunocompromessi di  eta'  pari  o  superiore  a  dodici
anni»; 
  Vista  la  domanda  presentata  all'EMA  dalla  societa'   titolare
«BioNtech  Manufacturing  GmbH»  in  data  3  settembre  2021   della
variazione  EMEA/H/C/005735/II/0067  per  la  modifica  dello  schema
posologico e conferma  della  classificazione  del  vaccino  BNT162b2
BioNtech anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Vista la approvazione della variazione EMEA/H/C/005735/II/0067  con
parere positivo del CHMP EMA/CHMP/549175/2021  del  4  ottobre  2021,
relativa  alla  modifica  dello  schema  posologico:  «E'   possibile
somministrare una dose di richiamo (terza dose) di Comirnaty per  via
intramuscolare almeno sei mesi dopo la seconda  dose  a  soggetti  di
eta' pari o superiore a diciotto anni»; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 7343 del 5  ottobre
2021 riguardante il vaccino BNT162b2 BioNtech anti  COVID-19  a  mRNA
denominato  «Comirnaty»  che  autorizza   le   succitate   variazioni
EMEA/H/C/005735/II/0062 e EMEA/H/C/005735/II/0067; 
  Vista la domanda presentata all'AIFA dalla societa' «Pfizer» S.r.l.
rappresentante locale della titolare «BioNtech  Manufacturing  GmbH»,
prot. n.  117855/A  del  7  ottobre  2021,  di  autorizzazione  delle
suddette     variazioni     europee     EMEA/H/C/005735/II/0062     -
EMEA/H/C/005735/II/0067  riguardanti   la   modifica   dello   schema
posologico e conferma della classificazione e del regime di fornitura
del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Visto il parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di
AIFA nella seduta straordinaria dell'8 ottobre  2021  sul  regime  di
classificazione  ai  fini  della  fornitura   proposta   dall'Ufficio
procedure  centralizzate  per  il  vaccino  anti  COVID-19   a   mRNA
denominato «Comirnaty»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifica dello schema posologico 
 
  Lo schema posologico del vaccino BNT162b2 BioNtech anti-COVID-19  a
mRNA denominato COMIRNATY e' cosi' modificato: 
    «E' possibile somministrare una terza dose almeno ventotto giorni
dopo la seconda dose a soggetti severamente immunocompromessi di eta'
pari o superiore a dodici anni»; 
    «E' possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose)  di
Comirnaty per via intramuscolare almeno sei mesi dopo la seconda dose
a soggetti di eta' pari o superiore a diciotto anni». 
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