IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48, del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e  successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del comma 13,  dell'art.  48,  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG n. 973 del 18  agosto  2021  di  revoca  al
dott. Paolo Foggi della  delega  di  adozione  dei  provvedimenti  di
classificazione dei medicinali per uso umano, approvati per procedura
centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13
settembre 2012 n. 158 e conferimento alla dott.ssa Adriana  Ammassari
della predetta delega ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d)  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2,  lettera
e) del decreto ministeriale  n.  245/2004  citati,  all'adozione  dei
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con  procedura  centralizzata  per  il  periodo  di  durata
dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021; 
  Vista la determina rep. n. 1/2021 del  7  gennaio  2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 4 del 7 gennaio 2021 di autorizzazione all'immissione in commercio
in classificazione C(nn) del vaccino anti-COVID-19 a mRNA  denominato
Moderna   e   successivamente   denominato   «Spikevax»   (variazione
EMEA/H/C/005791/IAIN/0019 autorizzata con decisione della Commissione
europea n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Vista la domanda presentata all'EMA dalla societa' titolare Moderna
Biotech  Spain  S.L.  in  data  20  agosto  2021,  della   variazione
EMEA/H/C/005791/II/0031 per la modifica dello schema  posologico  del
vaccino anti-COVID-19 «Spikevax»; 
  Visto il parere positivo del CHMP dell'EMA  (EMA/CHMP/547832/2021),
del    4     ottobre     2021,     sulla     succitata     variazione
EMEA/H/C/005791/II/0031 di  modifica  dello  schema  posologico:  «E'
possibile somministrazione una terza dose almeno ventotto giorni dopo
la seconda dose a soggetti severamente immunocompromessi di eta' pari
o superiore a dodici anni»; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 7334 del 5  ottobre
2021  riguardante  il  vaccino  anti-COVID-19   a   mRNA   denominato
«Spikevax»,     che     autorizza     la     succitata     variazione
EMEA/H/C/005791/II/0031; 
  Vista  la  domanda  presentata  all'AIFA  dalla  societa'  titolare
Moderna Biotech Spain S.L., pervenuta  l'8  ottobre  2021,  prot.  n.
119107/A dell'11  ottobre  2021,  di  autorizzazione  della  suddetta
variazione europea EMEA/H/C/005791/II/0031 di modifica  dello  schema
posologico e conferma della classificazione e del regime di fornitura
del vaccino anti COVID-19 a mRNA denominato «Spikevax»; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta straordinaria dell'8 ottobre 2021 sul  regime
di classificazione ai  fini  della  fornitura  proposto  dell'Ufficio
procedure  centralizzate  per  il  vaccino   anti-COVID-19   a   mRNA
denominato «Spikevax»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifica dello schema posologico 
 
  Lo schema posologico del vaccino anti COVID-19  a  mRNA  denominato
SPIKEVAX e' cosi' modificato: 
    «E' possibile somministrare una terza dose almeno ventotto giorni
dopo la seconda dose a soggetti severamente immunocompromessi di eta'
pari o superiore a dodici anni»; 
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- 0,5  ml  -  dispersione  per   preparazione   iniettabile   -   uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) - 5 ml (10 dosi) - 10  flaconcini
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