Estratto determina AAM/PPA n. 720/2021 del 23 settembre 2021 
 
    L'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del  medicinale:
SEPTANEST 
    Confezioni: 
      028625010 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile
con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml; 
      028625022 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione  iniettabile
con adrenalina» 50 cartucce 1,7 ml; 
      028625034 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile
con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml; 
      028625046 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione  iniettabile
con adrenalina» 50 cartucce autoaspiranti 1,7 ml; 
      028625059 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile
con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml; 
      028625061 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione  iniettabile
con adrenalina» 4 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml; 
      028625073 - «40 mg/ml + 10 microgrammi/ml soluzione iniettabile
con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml; 
      028625085 - «40 mg/ml + 5 microgrammi/ml soluzione  iniettabile
con adrenalina» 8 scatole contenenti 50 cartucce 1,7 ml. 
    Titolare A.I.C.: Septodont con sede legale in 58, rue du Pont  de
Creteil, 94100 - Saint-Maur-Des-Fosses - Francia 
    Procedura mutuo riconoscimento 
    Codice procedura europea: SE/H/0325/001-002/R/003 
    Codice pratica FVRMC/2020/108 
e' rinnovata con validita' illimitata dalla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 16 febbraio 2021 con conseguente modifica del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 
 
                              Stampati 
 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
presente determina mentre per il  foglio  illustrativo  entro  e  non
oltre sei mesi dalla medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo,  che
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma  7  della  determina  AIFA  n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  n.
133 del 11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.