IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Vista  la  determina  AIFA  23  dicembre  2020  n.   154,   recante
«Classificazione, ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  "Comirnaty",
approvato con procedura  centralizzata»,  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 318 del 23 dicembre 2020; 
  Vista la determina AIFA n. 1/2021 del 7  gennaio  2021,  pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 4 del 7 gennaio 2021, di
autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino anti  COVID-19
a mRNA denominato «Moderna» e successivamente  denominato  «Spikevax»
(variazione EMEA/H/C/005791/IAIN/0027 autorizzata con decisione della
Commissione n. 5334 del 13 luglio 2021); 
  Vista  la  determina  AIFA  10  settembre  2021  n.  1067,  recante
«Utilizzo dose addizionale dei medicinali "Comirnaty" e  "Spikevax"»,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.  217  del  10
settembre 2021; 
  Vista la decisione EMA del 4  ottobre  2021,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 7343(2021)  del  5  ottobre
2021,  in  merito  alla  possibilita'  di  somministrare   una   dose
addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Comirnaty» (BioNTech/Pfizer) a
persone con un  sistema  immunitario  gravemente  indebolito,  almeno
ventotto giorni dopo la seconda dose, nonche'  alla  possibilita'  di
somministrare una dose di richiamo (booster) almeno sei mesi dopo  la
seconda dose; 
  Vista la decisione EMA del 4  ottobre  2021,  recepita  all'interno
della decisione della Commissione europea 7334(2021)  del  5  ottobre
2021,  in  merito  alla  possibilita'  di  somministrare   una   dose
addizionale del vaccino anti-COVID-19 «Spikevax» (Moderna) a  persone
con un sistema immunitario  gravemente  indebolito,  almeno  ventotto
giorni dopo la seconda dose; 
  Tenuto conto della necessita' di consentire il regolare svolgimento
della campagna vaccinale; 
  Visto il parere favorevole della  CTS,  reso  nella  seduta  dell'8
ottobre 2021, sull'approvazione dell'estensione  di  indicazioni  EMA
per la dose addizionale e booster con vaccini anti-COVID-19 a m-RNA; 
  Considerato che  l'onere  derivante  dal  predetto  inserimento  e'
imputato esclusivamente al fondo di cui all'art.  20,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21  maggio
2021, n. 69, che modifica l'art. 1, comma 447 della legge n. 178  del
2020; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare la determina n. 1067/2021
sopra citata al fine di adeguarsi al suddetto parere della CTS; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, i medicinali  COMIRNATY
e SPIKEVAX restano inseriti nell'elenco dei farmaci di cui alla legge
n. 648/1996 per la seguente indicazione: 
    come dose addizionale «eterologa»  di  vaccino  COVID-19,  almeno
ventotto giorni dopo un ciclo vaccinale con vaccino adenovirale o nel
caso in cui  non  fosse  disponibile  il  medesimo  vaccino  a  m-RNA
utilizzato per le prime due dosi. 
  2.  Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,   il   medicinale
«Comirnaty» resta inserito nell'elenco dei farmaci di cui alla  legge
n. 648/1996 per la seguente indicazione: 
    come dose booster «eterologa» dopo il completamento di  un  ciclo
vaccinale primario con vaccino adenovirale o  nel  caso  in  cui  non
fosse disponibile il medesimo vaccino a m-RNA utilizzato per le prime
due dosi.