IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2003)» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,
concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  centro-nord  e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni  sull'utilizzo  del
FSC,  detta  ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE 1° dicembre  2016,  n.  56,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Assegnazione di risorse  per  la  realizzazione
dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia e con le  Citta'
metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia», che destina, tra
l'altro, alla citta' metropolitana di Milano l'importo di 110 milioni
di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale  e  il
Mezzogiorno del 6 maggio  2017,  n.  1,  recante  «Fondo  sviluppo  e
coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n.  25  e  26  del  10
agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo  sviluppo.
Governance,  modifiche  e  riprogrammazioni  di   risorse,   revoche,
disposizioni finanziarie»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del
2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei  processi  di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli  interventi  finanziati
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come  modificato  dall'art.
1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il comma 1 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di  migliorare
il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione
denominato "Piano sviluppo e coesione",  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio»; 
  Visto il comma 2 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria  con
i programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione  (di
seguito anche PSC o Piano)  e'  articolato  per  aree  tematiche,  in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato; 
  Visto il comma 6 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto
successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le  dotazioni
finanziarie   degli   strumenti   di   programmazione   oggetto    di
riclassificazione, come determinate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto  decreto,  gli  interventi  individuati  e  il  relativo
finanziamento, la titolarita'  dei  programmi  o  delle  assegnazioni
deliberate  dal  CIPE,  nonche'  i  soggetti  attuatori,   ove   gia'
individuati; 
  Visto il comma 7 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni,  secondo  cui:  «In  sede  di  prima
approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui  al  comma  1  puo'
contenere: 
    a)  gli  interventi  dotati  di  progettazione  esecutiva  o  con
procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei  dati
di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema
di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27
dicembre 2013, n. 147; 
    b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di  cui
alla  lettera  a),  siano  valutati  favorevolmente  da   parte   del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la  coesione  territoriale,
sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma  1,
in ragione  della  coerenza  con  le  «missioni»  della  politica  di
coesione di cui alla nota di aggiornamento del documento di  economia
e finanza 2019 e con gli obiettivi  strategici  del  nuovo  ciclo  di
programmazione  dei  fondi  europei,  fermo  restando  l'obbligo   di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31  dicembre
2021»; 
  Visto il comma 9 del citato art. 44 del  decreto-legge  n.  34  del
2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli  interventi
di cui al comma 7,  lettera  b),  il  CIPE  stabilisce,  al  fine  di
accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento
alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la  coesione  territoriale  e
della Struttura per la progettazione di beni ed edifici  pubblici  di
cui all'art. 1, comma 162, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Considerate le  risultanze  delle  istruttorie  di  ricognizione  e
valutazione dell'attuazione delle risorse FSC  assegnate  a  ciascuna
amministrazione  centrale,  regione  o  citta'   metropolitana,   con
riferimento  ai  cicli  di  programmazione  2000-2006,  2007-2013   e
2014-2020, svolte ai sensi del citato art.  44,  commi  1  e  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, gli articoli 241 e  242,  che,  al  fine  di
contrastare gli effetti emergenziali della  pandemia,  consentono  di
ricorrere a nuove assegnazioni FSC oppure alla riprogrammazione delle
risorse FSC  rivenienti  dalla  ricognizione  di  cui  al  precedente
alinea; 
  Vista la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per  il  Piano  sviluppo  e
coesione»  che,  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma   14,   del
decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina  ordinamentale
dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di  programmazione
2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in  un  quadro
unitario; 
  Considerato che, in coerenza con la citata  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile, ordinamentale, n. 2 del  2021,  lo  schema  di  PSC,  e'
costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo  restando  la
specificita' di ciascun piano: 
    tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC, ai
sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019 e
successive modificazioni; 
    tavola 2 - Risorse totali PSC  per  ciclo  di  programmazione  ad
esito istruttoria,  ai  sensi  del  citato  art.  44,  comma  7,  del
decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni; 
    tavola 3 -  PSC  sezione  ordinaria:  interventi  confermati  per
articolazione tematica; 
    tavola 4 - PSC sezioni speciali: risorse  da  riprogrammazione  e
nuove assegnazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Vice Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro  per
il Sud e la coesione territoriale, prot.  n.  1164-P  del  20  luglio
2021,  e  l'allegata  nota  informativa  predisposta  dal  competente
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, concernente la proposta di  approvazione,  in
prima istanza, del PSC a titolarita' della  Citta'  metropolitana  di
Milano, articolato nelle tavole 1, 2, 3, 4, allegate alla citata nota
informativa, in conformita' allo  schema  generale  sopra  descritto,
cosi' come disposto dalla citata delibera CIPESS, ordinamentale, n. 2
del 2021; 
  Preso atto che, a risultanza degli esiti istruttori del citato art.
44, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2019,  indicati  nella
predetta tavola  2,  il  valore  complessivo  del  PSC  della  Citta'
metropolitana di Milano e' pari a 110 milioni di euro, di provenienza
contabile 2014-2020; 
  Preso atto, in particolare, che,  con  riferimento  agli  strumenti
riclassificati nella tavola 2, righe F1 e F2, del  PSC  della  Citta'
metropolitana di Milano sono state confermate le seguenti risorse: 
    94,50 milioni di euro ex  art.  44,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    15,50 milioni di euro ex  art.  44,  comma  7,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista  la  tavola  allegata  in  appendice  al  PSC  della   Citta'
metropolitana di  Milano,  che  fornisce  informazioni  estratte  dal
Sistema nazionale di monitoraggio sugli  interventi  contenuti  nella
sezione   ordinaria,   per   articolazione   tematica,    ciclo    di
programmazione e stato di attuazione; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Visto l'art. 16 della  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  recante
«Attribuzioni e  ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri  per
la programmazione economica»,  come  modificato  dall'art.  4,  comma
12-quater  -  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  il
quale dispone che in caso di assenza  o  impedimento  temporaneo  del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto  dal
Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente
del comitato stesso e che,  in  caso  di  assenza  o  di  impedimento
temporaneo anche di quest'ultimo, le relative  funzioni  sono  svolte
dal Ministro presente piu' anziano per eta'; 
  Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro  per
il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria  Carfagna,
risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente piu' anziano e
che dunque svolge le funzioni di Presidente del  Comitato,  ai  sensi
dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Approvazione del Piano sviluppo e coesione a  titolarita'  della
Citta' metropolitana di Milano 
  1.1 E' approvato, in prima istanza, il Piano  sviluppo  e  coesione
della Citta' metropolitana di Milano,  cosi'  come  articolato  nelle
relative tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della
presente delibera, avente un valore complessivo  di  110  milioni  di
euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile
2014-2020; 
  1.2 Il PSC in prima approvazione e' articolato  unicamente  in  una
sezione ordinaria, per un valore di  110  milioni  di  euro,  che  si
compone di risorse ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del  2019,
ex art. 44, comma 7, lettera a) per 94,50 milioni di euro  e  lettera
b) per 15,50 milioni di euro. 
  2. Norme finali 
  2.1 Con  l'approvazione  del  Piano,  gli  strumenti  programmatori
riclassificati nella  tavola  1  cessano  la  loro  efficacia,  fermo
restando quanto previsto nella «Disciplina finale e  transitoria»  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile  del  29  aprile
2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni  quadro
per il Piano sviluppo e coesione». 
  2.2  A  seguito  della  prima  approvazione  del  PSC,  la   Citta'
metropolitana di  Milano,  in  quanto  amministrazione  titolare  del
Piano,   provvede   all'istituzione   o    all'aggiornamento    della
composizione, nel caso previsto dal citato  art.  44,  comma  4,  del
decreto-legge n. 34 del 2019, di  un  Comitato  di  sorveglianza,  di
seguito CdS, cui partecipano rappresentanti del Dipartimento  per  le
politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie, nonche' dei Ministeri competenti
per area tematica. 
  2.3 Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,
il CdS provvede, entro il 31 dicembre 2021, a integrare  il  PSC  con
settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e  di  risultato;  piano  finanziario  complessivo   del   PSC,   con
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita'  del
primo triennio, anche in formato standard elaborabile. 
  2.4 Al fine  di  accelerare  la  realizzazione  e  la  spesa  degli
interventi di cui al comma 7, lettera b),  del  citato  art.  44  del
decreto-legge n 34 del 2019, il  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale e la  Struttura  per
la  progettazione  di  beni  ed  edifici  pubblici,  per  quanto   di
rispettiva  competenza,  possono  disporre,  anche   nell'ambito   di
convenzioni  gia'  esistenti  con  societa'  in  house,   misure   di
accompagnamento alla progettazione e attuazione, su  richiesta  della
Citta' metropolitana di Milano responsabile del PSC in oggetto. 
  2.5 Le risorse oggetto del PSC saranno  erogate  nei  limiti  delle
disponibilita'  di   bilancio   annuali   afferenti   al   ciclo   di
programmazione 2014-2020. 
  2.6 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile n. 2  del  2021,  concernente  le
disposizioni quadro del Piano sviluppo e coesione. 
    Roma, 27 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro per il Sud   
                                           e la coesione territoriale 
                                           con funzioni di Presidente 
                                                    Carfagna          
Il segretario 
   Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1370