IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773  e  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo  regolamento   di   esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno  2019,
n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77,
che demanda ad un decreto del  Ministro  dell'interno  l'integrazione
delle modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici,
dei  dati  delle  persone  alloggiate,  al  fine  di  consentire   il
collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di
pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'amministrazione
digitale»; 
  Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  2018,
n.  15,  recante  «Regolamento  a  norma  dell'art.  57  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  l'individuazione  delle
modalita' di  attuazione  dei  principi  del  codice  in  materia  di
protezione  dei   dati   personali   relativamente   al   trattamento
effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e  comandi
di polizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio  2013  recante
le «Disposizioni  concernenti  la  comunicazione  alle  autorita'  di
pubblica sicurezza dell'arrivo di  persone  alloggiate  in  strutture
ricettive»; 
  Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-bis dell'art.  5
del  citato  decreto-legge  n.  53  del  2019  occorre  apportare  le
opportune modifiche al decreto del Ministro  dell'interno  7  gennaio
2013 e all'allegato  tecnico  al  medesimo  decreto,  finalizzate  ad
integrare le modalita'  di  comunicazione  con  mezzi  informatici  e
telematici  dei  dati  delle  persone  alloggiate,   consentendo   il
collegamento diretto tra i sistemi  informatici  delle  autorita'  di
pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive; 
  Uditi  i  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria   piu'
rappresentative che ne hanno fatto richiesta; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 300 dell'8 luglio 2021; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                           7 gennaio 2013 
 
  1. Al decreto del Ministro  dell'interno  7  gennaio  2013  recante
«Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica
sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in  strutture  ricettive»
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art.  1,  comma  1,  le  parole:  «all'arrivo  stesso  per
soggiorni inferiori alle  ventiquattro  ore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro  le  sei  ore  successive  all'arrivo  nel  caso  di
soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»; 
    b) all'art. 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. I gestori delle strutture ricettive  producono  specifica
domanda alla questura della provincia in cui hanno sede  le  predette
strutture.  La  questura  rilascia  alla   struttura   ricettiva   le
credenziali  di  accesso  secondo  quanto  riportato  al  punto   3.1
dell'allegato tecnico,  che  abilitano  all'inserimento  e  all'invio
tramite un apposito sistema web oriented esposto  su  rete  internet,
dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere
utilizzate personalmente dai  gestori  delle  strutture  ricettive  o
essere  consegnate  ad  un   soggetto   identificato,   appositamente
incaricato  della  trasmissione,  con   le   pertinenti   istruzioni,
consentono  di  consultare  solo  i  dati  relativi  al   giorno   di
trasmissione. Il gestore della struttura  ricettiva,  o  il  soggetto
appositamente  incaricato,  puo'  inserire  le  singole   schede   di
dichiarazione  delle  persone  alloggiate  on-line   secondo   quanto
riportato al punto 3.2.1  dell'allegato  tecnico  ovvero  trasferire,
direttamente   nell'applicazione,   i   dati   gia'    digitalizzati,
utilizzando  programmi  applicativi  a  proprie  spese   secondo   le
modalita' di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»; 
      2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono  sostituite  dalle
parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle
parole «al punto 4.1». 
    c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 3 (Trasmissione della comunicazione mediante fax o  posta
elettronica  certificata).  -  1.  Nei   casi   in   cui   sussistano
problematiche di natura tecnica al sistema  web  che  impediscano  la
trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art.  2,  la
comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata
mediante trasmissione a mezzo fax ovvero  tramite  posta  elettronica
certificata alla questura territorialmente competente. 
      2. I dati da  trasmettere  via  fax  o  via  posta  elettronica
certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico  al
presente decreto e vanno inviati secondo un  elenco  sequenziale  dei
soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni  effettuate  con
le modalita' di  cui  al  presente  articolo  e'  disciplinata  dalle
previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.» 
    d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 4 (Modalita' di conservazione e di accesso ai dati). - 1.
I dati acquisiti con le modalita' di cui agli  articoli  2  e  3  del
presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna  questura
all'interno di  una  infrastruttura  informatica,  presso  il  Centro
elettronico nazionale della Polizia di Stato. I  predetti  dati  sono
accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati  Web  esposto
in rete. 
      2.  Titolare  del  trattamento  dei  dati   e'   il   Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del
trattamento, in applicazione dell'art.  19  del  decreto  legislativo
18 marzo 2018, n. 5, autorizza  i  soggetti  che  agiscono  sotto  la
propria autorita'  al  trattamento  dei  dati  personali,  dopo  aver
impartito agli stessi le opportune istruzioni. 
      3. La designazione dei soggetti autorizzati al  trattamento  di
cui al comma 2 e' effettuata per iscritto  e  individua  puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. 
      4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare
le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia
effettuato in conformita' a quanto previsto dal  decreto  legislativo
n. 51 del 2018, definisce i compiti e  le  funzioni  attribuiti  agli
autorizzati al trattamento di cui al comma 3. 
      5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web e' consentito: 
        a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria  e  di
pubblica  sicurezza  della  Polizia  di  Stato,  per   finalita'   di
prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica; 
        b)  al  personale  del  Centro  elettronico  nazionale  della
Polizia  di  Stato,  per  le  attivita'  di  gestione  tecnica  e  di
manutenzione del sistema. 
      6. Il personale di  cui  al  comma  5,  lettera  a)  e  b),  e'
autorizzato  per  iscritto,  anche  sulla  base  di   un'attestazione
rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale  sono
definite  le  esigenze  di  trattamento   dei   dati,   in   funzione
dell'attivita'   svolta   in   seno   all'unita'   organizzativa   di
assegnazione. 
      7. La consultazione  dei  dati  e  delle  informazioni  avviene
secondo le  modalita'  di  cui  al  comma  1.  Le  informazioni  sono
consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le  stesse
sono  rese  accessibili  esclusivamente  agli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di  Stato,  addetti
ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di  accesso  a
livello nazionale.». 
    e) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis (Termini  di  conservazione  dei  dati).  -  1.  I  dati
raccolti  nel  sistema  Alloggiati  Web  sono  conservati,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non  oltre
il termine di cinque anni. 
      2.  I  gestori  delle  strutture  ricettive  sono  tenuti  alla
cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui
all'art. 2 e alla distruzione  della  copia  cartacea  degli  elenchi
trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena generata
da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei  dati,
che deve essere conservata per la durata di cinque anni.».