IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi,
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva
2009/16/CE;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione
dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE)
2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce
l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del
regolamento (UE) n. 1257/2013;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione
in materia portuale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici»;
Visto l'art. 73 del Codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 «Disciplina
sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica
il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»;
Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2017 relativo alla
«Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle
navi»;
Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 che
istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ora
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili);
Visto, in particolare l'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione di un Fondo nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di
cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle
Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi
abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento
dei predetti costi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata legge
n. 178/2020, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5
milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione
e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi
i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree
portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la
Marina militare resta autorita' competente;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata legge
n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di
sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari,
anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle
navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile
al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni
per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel
caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi
dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12,
13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata legge
n. 178/2020, le modalita' di attribuzione delle risorse, di
notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicita' dell'avvio
delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore
di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla
demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73 del Codice
della navigazione, sono definite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della
difesa;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o
qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e' stato
a bordo della nave;
b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l'attivita' di
demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di
riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da
ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo
nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo,
che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il
trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro
ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati;
c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o
eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave;
d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto,
comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a
prescindere dalle circostanze di cui all'art. 73 del Codice della
navigazione, dal punto in cui si trova all'atto dell'attivita'
ricognitiva di cui all'art. 2, al luogo sede di
demolizione/riciclaggio/vendita.