IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/1675 della Commissione dell'11 novembre 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione del 19 dicembre 2016 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»; Visto l'art. 73 del Codice della navigazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 99 «Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE»; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2017 relativo alla «Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi»; Visto il decreto ministeriale numero 25 del 21 febbraio 2018 che istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio presso la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (ora Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili); Visto, in particolare l'art. 1, comma 728 e 729 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorita' di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del cinquanta per cento dei predetti costi; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 730 della citata legge n. 178/2020, una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorita' competente; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 731 della citata legge n. 178/2020 per le finalita' di cui al comma 729, le Autorita' di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 732 della citata legge n. 178/2020, le modalita' di attribuzione delle risorse, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicita' dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'art. 73 del Codice della navigazione, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «relitto navale»: una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, incluso qualsiasi oggetto che e' o e' stato a bordo della nave; b) «riciclaggio delle navi», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 6) del regolamento (UE) 1257/2013, si intende l'attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati; c) «rimozione» e' qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del pericolo creato da un relitto/nave; d) «spostamento/sgombero», ai fini del presente decreto, comprende le operazioni necessarie a trasportare la nave/relitto, a prescindere dalle circostanze di cui all'art. 73 del Codice della navigazione, dal punto in cui si trova all'atto dell'attivita' ricognitiva di cui all'art. 2, al luogo sede di demolizione/riciclaggio/vendita.