IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 17, comma 4-bis, lettera e); 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e  in
particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-bis, e gli articoli 47-bis, 47-ter
e 47-quater; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, concernente la  razionalizzazione  e  l'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute e, in particolare, l'art.  17,  comma  1,  che
demanda l'individuazione degli uffici centrali e periferici  e  delle
funzioni di livello dirigenziale non generale a uno  o  piu'  decreti
ministeriali di natura non regolamentare; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  8  aprile  2015,  di
individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non  generale,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
giugno 2015, n. 133; 
  Visto  il   decreto   del   direttore   generale   del   personale,
dell'organizzazione e del bilancio 1° febbraio 2016,  di  graduazione
degli uffici e delle funzioni di livello  dirigenziale  non  generale
(centrali  e  periferici)   del   Ministero   della   salute   e   di
individuazione delle fasce economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  19  aprile  2016,  in
materia di incarichi conferibili ai dirigenti delle  professionalita'
sanitarie del Ministero della salute; 
  Visto  il   decreto   del   direttore   generale   del   personale,
dell'organizzazione e del bilancio  del  Ministero  della  salute  29
novembre 2016, con il quale sono stati ripartiti a ciascun centro  di
responsabilita', per tipologia di incarico, i relativi contingenti; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto  2017,  recante
modifiche al citato decreto ministeriale 8  aprile  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10  ottobre  2017,
n. 237; 
  Visto il vigente  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro  dell'economia
e delle finanze 9 agosto 2019, con il quale, tra  l'altro,  e'  stato
definito il contingente di posti destinati al personale  appartenente
al ruolo della dirigenza sanitaria istituito dall'art. 17,  comma  1,
della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  2  dicembre  2019,  che
individua gli incarichi di direzione di struttura complessa destinati
al ruolo della dirigenza sanitaria ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e  in  particolare,
l'art. 1, comma 5-ter,  con  il  quale,  tra  l'altro,  le  dotazioni
organiche del Ministero  della  salute  sono  state  incrementate  di
tredici posti di dirigente di livello non generale, di cui  sette  da
attribuire all'aliquota dei dirigenti non sanitari del  Ministero  ed
e' stato previsto un apposito finanziamento quantificato in relazione
ad incarichi di fascia economica A; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  6  ottobre  2020,
parzialmente modificato con decreto  del  Ministro  della  salute  24
maggio 2021, che individua gli  incarichi  conferibili  ai  dirigenti
sanitari non titolari di struttura complessa e abroga, nei termini di
cui all'art. 7, comma 1, del medesimo provvedimento, il  decreto  del
Ministro della salute 19 aprile 2016; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare,  l'art.
1, comma 882; 
  Preso atto, quindi, che il  contingente  di  quarantasei  strutture
complesse individuate presso il Ministero della  salute  con  decreto
interministeriale 9  agosto  2019  e'  corrispondentemente  aumentato
degli uffici che vengono istituiti in applicazione del citato art. 1,
comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,  fino  a  un
massimo di sei unita'; 
  Considerato che, atteso anche il carattere di indifferibilita'  del
provvedimento, nelle more della riorganizzazione delle  strutture  di
livello generale del Ministero della salute,  occorre  assicurare  da
subito  la   possibilita'   di   conferire   i   relativi   incarichi
dirigenziali, anche mediante l'individuazione  di  posizioni  di  cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alle quali assegnare  transitoriamente  la  fascia  economica  minima
prevista per gli incarichi dirigenziali del Ministero della salute; 
  Rilevata  l'opportunita',  al  fine  di  assicurare  la  necessaria
tempestivita' delle operazioni di  reclutamento  connesse  al  citato
art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  di
rinviare a  successivo  analogo  provvedimento  l'applicazione  delle
previsioni di cui all'art. 1, comma  882,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, per la parte che riguarda la  dirigenza  del  Ministero
della salute; 
  Tenuto conto delle esigenze di servizio delle direzioni generali di
cui al vigente assetto organizzativo del Ministero; 
  Considerata, in particolare, l'esigenza  di  assicurare,  anche  in
relazione alle nuove attivita' derivanti dall'emergenza sanitaria  in
corso,  una  struttura  dirigenziale  dedicata   alle   problematiche
relative alla tutela della sicurezza  dei  lavoratori  del  Ministero
della salute, da affidare  a  una  professionalita'  sanitaria  e  da
inquadrare, ad integrazione, tra le strutture  complesse  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019; 
  Tenuto conto dell'esigenza rappresentata dalla  Direzione  generale
dei dispositivi medici e  del  servizio  farmaceutico,  relativamente
alla  distinzione,  nell'ambito  delle  attuali  competenze  affidate
all'Ufficio 1 della stessa, tra funzioni  di  tipo  amministrativo  e
compiti di  natura  prettamente  tecnico  sanitaria,  finalizzata  ad
assicurare il miglior perseguimento dei fini istituzionali; 
  Rilevata, quindi, la necessita' di istituire  un  apposito  ufficio
dirigenziale dedicato  alla  rilevante  materia  dei  biocidi  e  dei
cosmetici,  da  affidare  a  una  professionalita'  sanitaria  e   da
inquadrare, ad integrazione, tra le strutture  complesse  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2019; 
  Tenuto conto delle fasce economiche attribuite  agli  uffici  primi
delle diverse direzioni generali del Ministero; 
  Dato atto che le posizioni funzionali corrispondenti alla direzione
dell'Ufficio 1 della Direzione generale dei dispositivi medici e  del
servizio farmaceutico e dell'Ufficio 2 della Direzione  generale  del
personale, dell'organizzazione e del bilancio, di cui al decreto  del
Ministro della salute 8 aprile 2015, risultano vacanti alla data  del
presente provvedimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover apportare le necessarie corrispondenti
modifiche al citato decreto ministeriale 8 aprile 2015  e  successive
modificazioni; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Modifiche al decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 
 
  1. Al decreto del Ministro della salute 8 aprile  2015,  citato  in
premessa, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 6, comma 1, le parole da «Ufficio 1 - Affari generali
e prodotti di interesse sanitario diversi dai  dispositivi  medici  -
segreteria del direttore generale;» fino alle parole «esercizio delle
competenze statali in materia di cosmetici e apparecchiature usate ai
fini estetici.» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio 1  -  Affari
generali:  segreteria  del  direttore  generale;  affari  generali  e
attivita'  giuridiche  e  normative;  gestione   amministrativa   del
personale; conferimento incarichi; gestione finanziaria e  contabile;
attivita' connesse al ciclo di programmazione economico-finanziaria e
di bilancio; attivita' connesse  ai  processi  di  valutazione  delle
prestazioni e al ciclo  della  performance;  controllo  di  gestione;
coordinamento delle attivita' di direzione in materia di  prevenzione
della corruzione  e  degli  obblighi  di  trasparenza  e  integrita';
espletamento delle procedure di acquisizione di fornitura di  beni  e
servizi  di  competenza  della   direzione   generale;   gestione   e
coordinamento del contenzioso connesso alle attivita' della direzione
in collaborazione con gli uffici competenti.»; 
    b) tenuto conto dell'aumento di organico  previsto  dall'art.  1,
comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  citato  in
premessa, all'art. 6, comma 1, dopo la descrizione  delle  competenze
affidate all'Ufficio 7, e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 -
biocidi e cosmetici: esercizio delle funzioni di Autorita' competente
in  materia  di  biocidi;  esercizio  delle  funzioni  di   Autorita'
competente  in  materia  di  cosmetici;  esercizio  delle  competenze
statali in materia  di  autorizzazione  alla  produzione  di  presidi
medico chirurgici; esercizio delle competenze statali in  materia  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   presidi   medico
chirurgici; esercizio delle competenze del Ministero della salute  in
materia di apparecchiature usate  ai  fini  estetici  individuate  ai
sensi dell'art. 10, comma 1,  della  legge  4  gennaio  1990,  n.  1;
esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza  in  materia  di
presidi  medico  chirurgici,  biocidi  e   cosmetici;   rilascio   di
certificati  di  libera  vendita  in  materia   di   presidi   medico
chirurgici,   biocidi   e   cosmetici;   valutazione   dei   messaggi
pubblicitari in materia di presidi medico chirurgici.»; 
    c) all'art. 14, comma 1, le parole  da  «Ufficio  2  -  relazioni
sindacali,  organizzazione,  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  -
relazioni   sindacali   e   contrattazione;»   fino    alle    parole
«coordinamento con le iniziative formative specifiche delle direzioni
generali.»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ufficio   2   -
organizzazione  e  relazioni   sindacali:   relazioni   sindacali   e
contrattazione;  quantificazione  e  monitoraggio  delle  prerogative
sindacali;   supporto   agli   accordi   degli   uffici   periferici;
organizzazione,   razionalizzazione   e   innovazione   dei   modelli
organizzativo-gestionali, dei processi e delle strutture degli uffici
centrali e periferici del Ministero; logistica delle  sedi  centrali;
sistemi  di  valutazione  delle  posizioni  e  di   rilevazione   del
potenziale  del  personale;  coordinamento  delle   attivita'   delle
direzioni generali connesse al sistema di misurazione  e  valutazione
della  performance  in  raccordo  con  l'Organismo  indipendente   di
valutazione; gestione e  coordinamento  del  sistema  di  rilevazione
delle presenze; coordinamento, all'interno della direzione  generale,
del  sistema  informativo  unitario  del  personale;   individuazione
bisogni  formativi  e  predisposizione  del  piano   di   formazione;
realizzazione e gestione corsi di formazione;  coordinamento  con  le
iniziative formative specifiche delle direzioni generali.»; 
    d) tenuto conto dell'aumento di organico  previsto  dall'art.  1,
comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  citato  in
premessa, all'art. 14, comma 1, dopo la descrizione delle  competenze
affidate all'Ufficio 7, e' aggiunto il seguente periodo: «Ufficio 8 -
sicurezza  e  salute  dei  lavoratori:  servizio  di  prevenzione   e
protezione dai rischi ai sensi della normativa per  la  tutela  della
salute nei luoghi di lavoro e supporto al RSPP per le sedi centrali e
gli uffici di  diretta  collaborazione;  proposta  e  implementazione
delle misure  di  tutela  della  salute  per  le  sedi  centrali  del
Ministero  e  gli  uffici  di  diretta  collaborazione;  sorveglianza
sanitaria e attivita' di primo  soccorso;  protocolli  di  sicurezza;
registro delle  vulnerabilita'  dei  lavoratori;  organigramma  della
sicurezza; formazione e informazione in materia  di  sicurezza  e  di
benessere psicofisico; linee di indirizzo in materia di sicurezza sul
lavoro per i datori di lavoro delle sedi  periferiche;  coordinamento
delle politiche di sicurezza e salute  dei  lavoratori  degli  uffici
periferici in raccordo con la Direzione  generale  della  prevenzione
sanitaria e con la Direzione generale della  sanita'  animale  e  dei
farmaci  veterinari;  promozione  del   benessere   organizzativo   e
psicofisico dei lavoratori;  supporto  al  disability  manager  e  al
responsabile dei processi di inserimento; sportello di ascolto per la
protezione e la prevenzione dei rischi psicosociali  e  dello  stress
lavoro correlato; segreteria Comitato unico di garanzia per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni; iniziative a favore dei  lavoratori  diversamente
abili.».