IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da  COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  23-ter,  comma  1,   del   citato
decreto-legge n. 41 del 2021, il quale  dispone  l'istituzione  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno di un  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  finalizzato  a
sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi particolarmente
colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di
COVID-19; 
  Considerato che i commi 2 e 3 del predetto art.  23-ter  prevedono,
rispettivamente, che le risorse del menzionato fondo per il  sostegno
alle citta' d'arte e ai borghi sono assegnate sulla base di  progetti
elaborati dai soggetti  interessati  che  contengano  misure  per  la
promozione e il rilancio del patrimonio artistico e che, con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della cultura,
sono definiti i  requisiti  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
erogazione delle  stesse  risorse,  sulla  base  della  qualita'  dei
progetti presentati; 
  Visto, inoltre, il comma 4  dello  stesso  art.  23-ter,  il  quale
prevede che agli oneri derivanti dal medesimo  articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'art. 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41  del  precitato
decreto-legge n. 41 del 2021; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  definizione   dei
requisiti per l'assegnazione del contributo  e  delle  modalita'  per
l'erogazione delle relative risorse; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Requisiti per l'assegnazione delle risorse 
 
  1. Possono concorrere all'assegnazione del fondo  per  il  sostegno
alle piccole e  medie  citta'  d'arte  e  ai  borghi,  i  comuni  che
presentano i seguenti tre requisiti: 
    a) popolazione residente ISTAT alla  data  del  1°  gennaio  2020
inferiore ai 60.000 abitanti; 
    b) presenza dell'ente nella  «Classificazione  ISTAT  dei  comuni
italiani in base alla categoria turistica prevalente» determinata  da
vocazione culturale, storica, artistica  e  paesaggistica,  ancorche'
non esclusiva; 
    c) diminuzione, superiore  alle  50.000  unita',  delle  presenze
nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale  tra  gli
anni  2019  e  2020,  registrate  dall'ISTAT  nella  rilevazione  del
«Movimento  dei  clienti  negli  esercizi  ricettivi  per   tipologia
ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione». 
  2. I comuni ammessi all'assegnazione del fondo  possono  presentare
la richiesta di contributo per un solo progetto del  valore  massimo,
comprensivo di IVA e  di  qualsiasi  altro  onere,  non  superiore  a
200.000 euro. 
  3. Il progetto  deve  contenere  misure  per  la  promozione  e  il
rilancio del patrimonio artistico sito nel  comune  che  presenta  la
domanda, riguardanti: 
    a) iniziative ed eventi intesi a  promuovere  la  conoscenza  del
patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento  di  cittadini  e
portatori di interessi; 
    b) iniziative volte ad  aumentare  la  fruizione  del  patrimonio
artistico, ampliandone  l'accessibilita'  a  tutte  le  categorie  di
utenti in modo sostenibile e inclusivo; 
    c)  attivita'  di  studio  e  ricerca  sul  patrimonio  artistico
cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti
formativi e di aggiornamento; 
    d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale,  del
patrimonio artistico e  delle  attivita'  di  valorizzazione  a  esso
dedicate; 
    e) servizi di  assistenza  culturale  e  di  ospitalita'  per  il
pubblico. 
  4. Il progetto deve contenere, altresi', le  informazioni  previste
dall'avviso pubblico di cui all'art. 3 del presente decreto, volte  a
consentirne la valutazione sulla base dei parametri seguenti: 
    a)  qualita',  in   termini   di   originalita',   innovativita',
multidisciplinarita',  ricchezza  e  approfondimento  dei  contenuti,
capacita' di comunicazione del progetto; 
    b) accessibilita',  in  termini  di  capacita'  del  progetto  di
coinvolgere varie fasce di pubblico e di essere da queste fruibile; 
    c) sostenibilita',  in  termini  di  durata  nel  tempo,  impatto
ambientale e ricaduta sociale del progetto; 
    d)  efficacia  ed  economicita',  in  termini  di  capacita'  del
progetto di raggiungere gli obiettivi e le finalita'  prefissati  con
un rapporto costi-benefici proporzionato. 
  5.  La  selezione  dei  progetti  da  ammettere  a  contributo   e'
effettuata, sulla base dei parametri di cui al comma 4 e dei  criteri
previsti dall'avviso pubblico di cui all'art. 3, da  una  Commissione
costituita  da  quattro  componenti,  di  cui  due  individuati   dal
Ministero dell'interno e due dal  Ministero  della  cultura,  per  le
valutazioni di competenza di ciascuna Amministrazione. La Commissione
e' nominata con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.