IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL TURISMO
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione in materia portuale» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
comma 734, della citata legge n. 178 del 2020 che prevede
l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 5 milioni
di euro per l'anno 2021 da destinare, a titolo di ristoro, alle
citta' portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;
Visto, altresi', il comma 735 del medesimo art. 1 che demanda ad
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo le modalita' attuative delle previsioni recate dal
suddetto comma 734;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, all'art. 5, comma
2, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili" e "Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti" e "Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti"»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22
marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio
2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre
2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre
2020, 3 dicembre 2020 con i quali sono state adottate misure urgenti
per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo
prorogato sino al 31 luglio 2021 con delibera del 21 aprile 2021;
Decreta:
Art. 1
Beneficiari e modalita' di presentazione della domanda
1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 734, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, sono destinate alle citta' i cui porti
siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o scali
intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini
del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni
interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo
crocieristico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19
per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre
2020, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 al
presente decreto, e' presentata dal sindaco, quale rappresentante
legale dell'ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema
portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (di
seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, all'indirizzo di posta elettronica
certificata dg.tm@pec.mit.gov.it La domanda contiene la
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal
calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;
b) l'impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate
entrate) per la citta';
c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi
indipendenti e non connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi
europei, statali o regionali aventi finalita' analoghe a quelle del
presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.