IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza  dell'Italia  e  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); 
  Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano di ripresa  e  resilienza  e
altre  misure  urgenti   per   gli   investimenti,   convertito   con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento   delle   procedure»   convertito   con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto, nello specifico, l'art. 8,  del  suddetto  decreto-legge  n.
77/2021,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione   centrale
titolare di interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative  attivita'
di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e
controllo; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, recante
«Misure per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1  dell'art.  7
del citato decreto-legge n. 80/2021, ai sensi del quale «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione  delle
amministrazioni di cui all'art. 8,  comma  1,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.   121,   recante
Disposizioni urgenti in materia di  investimenti  e  sicurezza  delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per  la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  del  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3,  secondo  cui  la
notifica della decisione di esecuzione  del  Consiglio  UE  -  ECOFIN
recante  «Approvazione  della  Valutazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art.  10
«costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da
parte  delle  amministrazioni  responsabili,   delle   procedure   di
attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR,  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea,  ivi  compresa
l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa,  nei  limiti  delle
risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  che  ne  ha
definito le funzioni; 
  Visto il  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica; 
  Considerato che, a seguito dell'approvazione del PNRR da parte  del
Consiglio ECOFIN, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  con
decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle  singole  amministrazioni
le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del
PNRR; 
  Considerato che il suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 6 agosto 2021  assegna  (Tabella  A)  al  Ministero
della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per la  realizzazione
di   progetti   «faro»    di    economia    circolare,    nell'ambito
dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR; 
  Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui
alla Tabella B del suddetto decreto, l'adozione  di  un  decreto  del
Ministro della transizione ecologica di approvazione dei  criteri  di
selezione dei progetti relativi  all'Investimento  1.2,  Missione  2,
Componente 1 del PNRR; 
  Considerato che l'allegato riveduto della decisione  di  esecuzione
del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione  del  piano
per la ripresa e la resilienza dell'Italia dispone che:  «Il  decreto
ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in  base
ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e  nazionale
e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento
atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con  gli  strumenti
di  pianificazione  regionali  e   nazionali;   -   contributo   alla
risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con  altri
piani settoriali (ad es.  PNIEC)  e/o  altre  componenti  del  piano,
tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualita'
tecnica della proposta; - coerenza e complementarita' con i programmi
della politica di coesione e progetti  analoghi  finanziati  mediante
altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi  non  comprendono
investimenti in discariche,  impianti  di  smaltimento,  impianti  di
trattamento    meccanico/biologico    meccanico    o    inceneritori,
conformemente al principio «non arrecare un danno significativo»; 
  Considerato che  il  contesto  generale,  aggravato  dalla  recente
pandemia del virus Covid-19, che richiede  un  necessario  intervento
pubblico volto ad aumentare la competitivita' generale del Paese, sia
per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti  dalla
direttiva 94/62/CE  sui  rifiuti  di  imballaggi  e  dalla  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva  (UE)
2018/852, la misura si propone di intervenire sulle criticita' legate
al riciclo dei rifiuti, carenti di un'offerta impiantistica  adeguata
agli attuali standard euro unitari; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  2019/1004  della  Commissione
europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la
verifica e la comunicazione  dei  dati  sui  rifiuti  a  norma  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la direttiva 1994/62/CE  sugli  imballaggi  e  i  rifiuti  di
imballaggio; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Vista  la  direttiva  2018/851/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2018/852/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 che  modifica  la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche  alla  Parte  IV  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme  in  materia
ambientale; 
  Considerato  che  sulla  base  dell'applicazione  della   gerarchia
comunitaria per la gestione  dei  rifiuti  e  del  principio  Do  Not
Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della
Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili
gli impianti di smaltimento, di  trattamento  meccanico  biologico  e
trattamento meccanico  della  frazione  indifferenziata  dei  rifiuti
urbani, gli inceneritori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 GBER -  Regolamento  generale
di esenzione per categoria (General Block Exemption  Regulation),  in
merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Considerata la comunicazione della Commissione «Temporary framework
for State aid measures to support the economy in the current COVID-19
outbreak - COM 2020/C 91 I/01», con cui la Commissione  medesima,  in
data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure  di
aiuto  (Quadro  temporaneo)  per  consentire  agli  Stati  membri  di
avvalersi pienamente della flessibilita' prevista dalle  norme  sugli
aiuti  di  Stato  al  fine  di  sostenere  l'economia  nel   contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID; 
  Considerato che  il  Quadro  temporaneo  e'  stato  esteso  con  le
successive comunicazioni  C(2020)  2215  final,  C(2020  3156  final,
C(2020) 4509, C(2020) 7127 final C 2021/C 34/06; 
  Considerato, altresi', che con la comunicazione  C(2020)7127  final
la Commissione ha prorogato il Quadro temporaneo fino  al  30  giugno
2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino
al 30 settembre 2021; 
  Considerato  che  il  28  gennaio  2021,  la  Commissione,  con  la
successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha  prorogato  ulteriormente
al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo; 
  Considerato  che  la  Commissione  ha  avviato  una  procedura   di
consultazione per una  estensione  dell'ambito  di  applicazione  del
regolamento  n.  651/2014/UE  GBER  anzi  indicato   per   consentire
un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del  Dispositivo
per la ripresa e la resilienza, nonche' di altri fondi dell'UE e  dei
fondi nazionali destinati  alla  ripresa  e  al  conseguimento  degli
obiettivi digitali e verdi dell'UE; 
  Considerato che  seguito  della  procedura  di  consultazione  anzi
indicata, e' stato adottato, in data 23 luglio 2021,  il  regolamento
della Commissione 2021/1237/UE recante la  modifica  del  regolamento
(UE) n. 651/2014 GBER; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1  del
PNRR, finalizzato a potenziare la rete di  raccolta  differenziata  e
degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti
«Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di  tecnologie
e processi ad  alto  contenuto  innovativo  nei  settori  produttivi,
individuati  nel  Piano  d'azione  europeo  sull'economia  circolare,
quali: elettronica e ICT, carta e  cartone,  plastiche,  tessili.  In
particolare,  nei  settori  produttivi  anzi  individuati,   verranno
finanziati    progetti    che    favoriranno,    anche     attraverso
l'organizzazione in forma  di  «distretti  circolari»,  una  maggiore
resilienza  e  indipendenza   del   sistema   produttivo   nazionale,
contribuendo, altresi', al raggiungimento degli obiettivi di economia
circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale. 
  2.  Le  risorse  finanziarie  previste   per   l'attuazione   degli
interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione  2,  Componente  1
del  PNRR  per  la  realizzazione  di  progetti  «Faro»  di  economia
circolare,  pari  a  600.000.000,00  euro,  sono  assegnate  mediante
procedure di evidenza  pubblica  da  avviarsi  entro quindici  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto,  con  pubblicazione  del
relativo  avviso  sul  sito   istituzionale   del   Ministero   della
transizione ecologica (MITE). 
  3. Al fine della indizione delle procedure  ad  evidenza  pubblica,
entro il suddetto termine, verranno emanati dal MITE  quattro  avvisi
aventi  ad  oggetto  proposte  per  il  finanziamento  di  interventi
rientranti nelle seguenti aree tematiche: 
    Linea d'intervento A: ammodernamento (anche  con  ampliamento  di
impianti  esistenti)  e  realizzazione  di  nuovi  impianti  per   il
miglioramento della raccolta,  della  logistica  e  del  riciclo  dei
rifiuti di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  c.d.  RAEE
comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici; 
    Linea d'intervento B: ammodernamento (anche  con  ampliamento  di
impianti  esistenti)  e  realizzazione  di  nuovi  impianti  per   il
miglioramento della raccolta,  della  logistica  e  del  riciclo  dei
rifiuti in carta e cartone; 
    Linea d'intervento C: realizzazione  di  nuovi  impianti  per  il
riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico,  chimico,
«Plastic Hubs»), compresi i  rifiuti  di  plastica  in  mare  (marine
litter); 
    Linea d'intervento D: infrastrutturazione  della  raccolta  delle
frazioni  di  tessili  pre-consumo  e  post  consumo,  ammodernamento
dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle
frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs». 
  4. Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite per  ciascuna  Linea
di intervento come di seguito: 
    Linea d'intervento A: 150.000.000; 
    Linea d'intervento B: 150.000.000; 
    Linea d'intervento C: 150.000.000; 
    Linea d'intervento D: 150.000.000. 
  Il 60% delle risorse di cui  al  punto  2,  pari  a  360.000.000,00
milioni di euro, e' destinato alle Regioni del centro  sud:  Toscana,
Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria,  Sicilia,  Sardegna.  Per  ciascuna   Linea   d'intervento,
pertanto,   sono   previsti   due   distinti    plafond    destinati,
rispettivamente, alle regioni del centro sud e alle restanti regioni,
e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive  previste  per  la
rispettiva Linea d'intervento e  il  secondo  al  40%  delle  risorse
medesime. 
  5. I destinatari delle risorse di cui al punto 2 sono: 
    a) le imprese che esercitano in via prevalente  le  attivita'  di
cui all'art. 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese  le
imprese artigiane di produzione di beni di cui alla  legge  8  agosto
1985, n. 443; 
    b) le imprese che  esercitano  in  via  prevalente  le  attivita'
ausiliarie di cui all'art. 2195, numero 5),  del  codice  civile,  in
favore delle imprese di cui alla precedente lettera a). 
  6. I  soggetti  destinatari  di  cui  al  punto  5,  alla  data  di
presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel  registro  delle
imprese o, in alternativa, essere iscritti alla Camera di  commercio.
Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata,  pena  la  revoca
del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione  del
finanziamento, la  disponibilita'  di  almeno  un'unita'  locale  nel
territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art.
9, terzo comma, primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    b) non essere sottoposti a fallimento  o  trovarsi  in  stato  di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o  sia  in  corso  nei
loro confronti un procedimento per la dichiarazione di  una  di  tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma  3  e
4, del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 186-bis  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati e  depositati  ovvero,  per  le  imprese
individuali  e  le  societa'  di  persone,  disporre  di  almeno  due
dichiarazioni dei redditi presentate; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione  ad  eventuali  provvedimenti  di  revoca  di  agevolazioni
concesse dal MITE; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento n. 651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento GBER). 
  7. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui al punto 5 nei confronti dei quali
sussistono le condizioni di cui al decreto  legislativo  n.  50/2016,
art. 80, comma 1 e 2. 
  8. Le proposte di cui al punto 3 saranno  oggetto  di  selezione  e
valutazione da parte di apposita commissione che sara'  nominata  con
successivo  decreto  ministeriale  e  sara'  composta  da tre  membri
nominati  dal  MITE,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente  di
commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed  ENEA,  quattro
membri indicati dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome, in rappresentanza delle  diverse  aree  geografiche:  Nord,
Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA).   La   stessa
commissione provvedera' alla  formulazione  della  graduatoria  delle
proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento. 
  9. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della  graduatoria
delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di  revoca
o riduzione del finanziamento  ai  sensi  del  successivo  punto  15,
risultino risorse residue non assegnate,  si  potra'  procedere  alla
riallocazione  di  tali  risorse  nell'ambito   delle   altre   linee
d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi'  da
assicurare il completo utilizzo  della  dotazione  finanziaria  della
misura di cui al punto 2, nel  rispetto  dei  limiti  di  allocazione
delle risorse stanziate. 
  10.  Nel  caso  di  cui  al  punto  9,  il  Ministro   provvedera',
entro trenta  giorni  dall'approvazione  dell'ultima  delle   quattro
graduatorie, con apposito  decreto  a  individuare  le  modalita'  di
rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute. 
  11. Gli avvisi di cui al punto 3 dovranno prevedere le modalita'  e
i termini di presentazione delle proposte da  parte  dei  destinatari
delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle
spese ammissibili. 
  12. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta  seguira'
le modalita' previste dall'art. 56-sexies, comma 7,  lettera  b)  del
regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come  modificato  dal  regolamento
2021/1237. 
  13. I criteri di ammissibilita' e valutazione delle  proposte  sono
indicati nell'allegato 1, che forma parte  integrante  e  sostanziale
del presente decreto. 
  14. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere  ultimati
e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026. 
  15. Le erogazioni di cui  al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale o parziale nei seguenti casi: 
    perdita  sopravvenuta  di  uno  o  piu'  requisiti  soggettivi  e
oggettivi   di    ammissibilita',    ovvero    irregolarita'    della
documentazione non sanabile o non  sanata  entro dieci  giorni  dalla
richiesta; 
    mancato   rispetto   del    cronoprogramma    di    realizzazione
dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati  in  sede
di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili
al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore; 
    mancata  realizzazione,  anche   parziale,   del   programma   di
investimento (che comportera' la revoca totale nel  caso  in  cui  la
parte realizzata non risulti organica e funzionale). 
  Il Ministero della transizione ecologica si riserva,  altresi',  di
revocare il finanziamento  concesso  nel  caso  in  cui  il  soggetto
destinatario delle risorse di cui ai  punti  2,  4  e  5  incorra  in
un'irregolarita' essenziale non  sanabile  oppure  in  violazioni  di
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato sul sito  istituzionale  del  Ministero  della
transizione ecologica e  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Esso  entra  in
vigore  il  giorno  stesso   della   sua   pubblicazione   sul   sito
istituzionale del Ministero della transizione ecologica. 
    Roma, 28 settembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Cingolani 

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2839