IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la Semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina n. 1926/2017 del 22  novembre  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  286  del  7
dicembre 2017, relativa alla classificazione del medicinale  «Xtandi»
(enzalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata, relativamente alle confezioni  con  codice  A.I.C.  n.
042868036/E e 042868024/E; 
  Vista la determina n. 1777/2019 del 27  novembre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  13
dicembre  2019,  relativa  alla  riclassificazione   del   medicinale
«Xtandi» » (enzalutamide), ai sensi  dell'art.  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. 1777, relativamente  alle  confezioni
con codice A.I.C. n. 042868036/E e 042868024/E; 
  Vista la determina n. 885/2013  del  14  ottobre  2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  255  del  30
ottobre 2013, relativa alla classificazione del  medicinale  «Xtandi»
(enzalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata, relativamente alla confezione  con  codice  A.I.C.  n.
042868012/E; 
  Vista la determina n. 406/2016 del 17 marzo 2016, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2016,
relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  a  seguito
di   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   «Xtandi»
(enzalutamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012,
n.  189  di  medicinali  per  uso  umano  approvati   con   procedura
centralizzata, relativamente alla confezione  con  codice  A.I.C.  n.
042868012/E; 
  Vista la domanda presentata in data 3  agosto  2020  con  la  quale
l'azienda Astellas Pharma Europe B.V. ha  chiesto  la  rinegoziazione
delle  condizioni  negoziali   e   l'estensione   delle   indicazioni
terapeutiche  in  regime  di   rimborso   del   medicinale   «Xtandi»
(enzalutamide) relativamente alle confezioni  con  codice  A.I.C.  n.
042868012/E, 042868024/E e 042868036/E; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
rilasciato nella sua seduta del 10-12 febbraio 2021; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 14, 16, 20-22 luglio 2021; 
  Vista la deliberazione n. 53 del 15 settembre 2021 del consiglio di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le   nuove   indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   XTANDI
(enzalutamide): 
    «Xtandi e' indicato per  il  trattamento  di  uomini  adulti  con
cancro della prostata non metastatico ad alto rischio resistente alla
castrazione (castration resistant prostate cancer, CRPC)» 
    le   indicazioni    terapeutiche    del    medicinale    «Xtandi»
(enzalutamide): 
    «Xtand»i e' indicato per il trattamento di uomini adulti con CRPC
metastatico, asintomatici o lievemente sintomatici dopo il fallimento
della terapia di deprivazione androgenica, nei quali la chemioterapia
non e' ancora clinicamente indicata; 
    il trattamento di uomini adulti con CRPC  metastatico  resistente
alla castrazione nei quali la patologia e' progredita  durante  o  al
termine della terapia con docetaxel.» sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «40 mg - capsula molle - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU)» 112
capsule - A.I.C. n. 042868012/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex- factory (IVA esclusa) euro 3.773,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.226,96; 
    «40 mg - compressa  rivestita  con  film-  uso  orale  -  blister
(PVC/PCTFE/ALU)» 112 compresse - A.I.C. n. 042868024/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.773,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.226,96; 
    «80 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PCTFE/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 042868036/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.773,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.226,96. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Alla specialita' medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa
complessivo  sull'ex-factory  pari  a  euro   95   milioni/12   mesi,
decorrente dalla data  di  entrata  in  vigore  della  determina  che
recepisce le condizioni di cui alla presente proposta di accordo.  In
caso di superamento della soglia 95 milioni di  fatturato  nei dodici
mesi la societa' e' chiamata al ripiano dello sfondamento  attraverso
payback.  Ai  fini  della   determina   dell'importo   dell'eventuale
sfondamento, il calcolo dello stesso verra'  determinato  sulla  base
dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali payback
del 5% e dell'1,83%, e dei payback effettivamente versati, al momento
della verifica dello  sfondamento,  derivanti  dall'applicazione  dei
MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso  della  tracciabilita',
di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i
canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai
sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto
ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. E'  fatto,  comunque,
obbligo alla parte  di  fornire  semestralmente  i  dati  di  vendita
relativi ai prodotti soggetti al vincolo  del  tetto  e  il  relativo
trend dei consumi nel periodo di  vigenza  dell'accordo,  segnalando,
nel  caso,  eventuali  sfondamenti   anche   prima   della   scadenza
contrattuale. 
  Ai fini  del  monitoraggio  del  tetto  di  spesa,  il  periodo  di
riferimento, per i prodotti gia' commercializzati, avra'  inizio  dal
mese della pubblicazione del  provvedimento  in  Gazzetta  Ufficiale,
mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal  mese  di  inizio
dell'effettiva commercializzazione. 
  In caso di richiesta di  rinegoziazione  del  tetto  di  spesa  che
comporti  un  incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla
specialita' medicinale e/o molecola,  il  prezzo  di  rimborso  della
stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al SSN) dovra'
essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. 
  I tetti di spesa,  ovvero  le  soglie  di  fatturato  eventualmente
fissati, si riferiscono a tutti gli importi  comunque  a  carico  del
SSN, ivi compresi, ad  esempio,  quelli  derivanti  dall'applicazione
della legge n. 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti
a modifiche. 
  Le condizioni vigenti saranno valide  fino  all'entrata  in  vigore
delle nuove e l'eventuale sfondamento sara' calcolato  riparametrando
mensilmente il tetto annuale di 95 milioni di euro. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  si  impegna  a
mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del  Servizio
saitario nazionale. 
  Il presente  accordo  deve  intendersi  novativo  delle  condizioni
recepite con determina AIFA n. 406/2016 del 17 marzo 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile
2016 e determina AIFA n. 1777/2019 del 27 novembre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  13
dicembre 2019, che, pertanto, si estinguono.