IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge  8  agosto
2019, n. 81; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146, recante «Regolamento concernente i  criteri  di  riparto  tra  i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle  risorse  del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione  in  favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 195 del 21 agosto  2019,  modificato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre  2019,  recante
il  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico» adottato ai sensi dell'art.  4-bis  del  decreto-legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 97; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  322  del
30 dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22
marzo 2021, n. 70, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.
1, comma 1, legge 21 maggio 2021, n. 69,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, Supplemento ordinario; 
  Visto l'art 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Fondo  per
emergenze   relative   alle   emittenti   locali»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  come  da  ultimo
novellato dall'art. 6-ter, comma 1, decreto-legge 22 marzo  2021,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
che prevede «Al fine di  consentire  alle  emittenti  radiotelevisive
locali di continuare a svolgere il  servizio  di  interesse  generale
informativo sui  territori  attraverso  la  quotidiana  produzione  e
trasmissione di approfondita  informazione  locale  a  beneficio  dei
cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020  e
di 20 milioni di euro per  l'anno  2021,  che  costituisce  tetto  di
spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i  servizi
informativi connessi alla diffusione del  contagio  da  COVID-19.  Le
emittenti  radiotelevisive  locali  beneficiarie   si   impegnano   a
trasmettere  i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale   relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi.  Il
contributo e' erogato secondo i  criteri  previsti  con  decreti  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  contenenti  le  modalita'   di
verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in  base
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146»; 
  Visti i decreti direttoriali n. 19545 del 9 aprile 2020,  n.  18873
del 3 aprile 2020, n. 19559 del 9 aprile 2020 cosi'  come  modificato
con decreto n. 31946 del 22 giugno 2020 e n. 18875 del 3 aprile 2020,
con i quali  sono  state  approvate  le  graduatorie  definitive  per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore   delle   emittenti   locali
radiotelevisive,  commerciali  e  comunitarie,  e  per  le  emittenti
radiofoniche, commerciali e comunitarie per l'anno 2019 approvate  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,  n.
146; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  12
ottobre 2020 «Definizione dei criteri di verifica e  delle  modalita'
di erogazione degli stanziamenti previsti a  favore  delle  emittenti
locali  televisive  e  radiofoniche,  ai  sensi  dell'art.  195   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34»,  registrato  dalla  Corte  dei
conti in data 4 novembre 2020 al n. 915,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 9 novembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
143160, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 2021,  reg.
n. 919, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 20 milioni
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  -
capitolo  3125,  piano  gestionale  2   a   titolo   di   «Contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione  del
contagio da COVID-19»; 
  Accertato che  i  servizi  informativi  possono  avere  ad  oggetto
campagne  istituzionali  in  materia  di  salute,  di  sostegno  alle
imprese, al lavoro e all'economia in  materia  di  politiche  sociali
nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi  settori
connessi alla diffusione da contagio COVID-19 e al piano vaccinale in
corso; 
  Tenuto  conto  che  le  campagne  di  comunicazione   istituzionale
potranno  riguardare  anche  le  misure  del  Governo  finalizzate  a
favorire la ripresa dell'attivita' economica colpita  dalla  pandemia
COVID-19  avendo  quali  temi  anche  gli  interventi   adottati   in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Ritenuto necessario  garantire  che  i  messaggi  di  comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza  sanitaria  e  alla  conseguente
crisi economica  per  i  quali  e'  stato  istituito  il  «Fondo  per
emergenze relative alle emittenti locali» siano trasmessi nel periodo
compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e  il  31
dicembre 2021; 
  Ritenuto altresi',  necessario  garantire,  anche  nei  primi  mesi
dell'anno 2022, la diffusione  dei  messaggi  relativi  all'emergenza
epidemiologica e alle misure di sostegno e di rilancio a favore delle
imprese al fine di assicurare  una  comunicazione  istituzionale  che
possa  recepire  le  mutevoli  esigenze  informative  connesse   alla
evoluzione dei diversi possibili scenari; 
  Ritenuto di dover definire i criteri  di  verifica  degli  obblighi
informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti
alle emittenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano
a trasmettere i  messaggi  di  comunicazione  istituzionale  relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi  informativi  e'
riconosciuto, per l'anno 2021,  un  contributo  straordinario  per  i
servizi  informativi  connessi  alla  diffusione  del   contagio   da
COVID-19. 
  2.  Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento, il Ministero pubblichera'  sul  proprio  sito  web  il
decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle
emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019,  approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n. 146, con l'elenco degli importi spettanti. 
  3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano  a
trasmettere all'interno dei propri spazi informativi  i  messaggi  di
comunicazione  istituzionale  relativi  alle  misure  adottate  dalle
autorita' pubbliche per fronteggiare l'emergenza di sanita'  pubblica
e per superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 che
saranno resi disponibili dal Ministero dello sviluppo  economico.  La
Presidenza  del  Consiglio  -  Dipartimento  per   l'informazione   e
l'editoria  alimentera'  periodicamente  la   piattaforma   messa   a
disposizione del Ministero informando la Direzione  generale  servizi
di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e  postali  del
termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per
l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati  mediante
il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle  emittenti  beneficiarie
con l'indicazione del periodo di  trasmissione.  Tale  periodo  sara'
determinato dal Dipartimento per l'informazione  e  l'editoria  della
Presidenza del Consiglio dei ministri che  lo  comunichera'  via  PEC
all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it casella di  posta
elettronica  attivata  presso  la  Direzione  generale   servizi   di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali. 
  4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente  si  impegna  a
trasmettere  e'  fissato  diversamente  in  ragione  del   contributo
concesso, come riportato nell'allegato che fa  parte  integrante  del
presente decreto. 
  5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti  nelle  ore  di
programmazione,  secondo   i   limiti   e   le   modalita'   previste
dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa  in  onda  per  una
durata complessiva di almeno ventiquattro giorni compatibilmente  con
gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi
informativi che saranno resi disponibili.