IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la
determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto
2019, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146, recante «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i
soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore
delle emittenti televisive e radiofoniche locali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, recante
il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2018, n. 97;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del
30 dicembre 2020;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
marzo 2021, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 2021, n. 120, Supplemento ordinario;
Visto l'art 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Fondo per
emergenze relative alle emittenti locali» convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo
novellato dall'art. 6-ter, comma 1, decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
che prevede «Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive
locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale
informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e
trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei
cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 20 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi
informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le
emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a
trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il
contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di
verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base
alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146»;
Visti i decreti direttoriali n. 19545 del 9 aprile 2020, n. 18873
del 3 aprile 2020, n. 19559 del 9 aprile 2020 cosi' come modificato
con decreto n. 31946 del 22 giugno 2020 e n. 18875 del 3 aprile 2020,
con i quali sono state approvate le graduatorie definitive per
l'erogazione dei contributi a favore delle emittenti locali
radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti
radiofoniche, commerciali e comunitarie per l'anno 2019 approvate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.
146;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12
ottobre 2020 «Definizione dei criteri di verifica e delle modalita'
di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti
locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'art. 195 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», registrato dalla Corte dei
conti in data 4 novembre 2020 al n. 915, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 9 novembre 2020;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
143160, registrato alla Corte dei conti in data 22 giugno 2021, reg.
n. 919, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 20 milioni
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico -
capitolo 3125, piano gestionale 2 a titolo di «Contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del
contagio da COVID-19»;
Accertato che i servizi informativi possono avere ad oggetto
campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle
imprese, al lavoro e all'economia in materia di politiche sociali
nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori
connessi alla diffusione da contagio COVID-19 e al piano vaccinale in
corso;
Tenuto conto che le campagne di comunicazione istituzionale
potranno riguardare anche le misure del Governo finalizzate a
favorire la ripresa dell'attivita' economica colpita dalla pandemia
COVID-19 avendo quali temi anche gli interventi adottati in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuto necessario garantire che i messaggi di comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria e alla conseguente
crisi economica per i quali e' stato istituito il «Fondo per
emergenze relative alle emittenti locali» siano trasmessi nel periodo
compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31
dicembre 2021;
Ritenuto altresi', necessario garantire, anche nei primi mesi
dell'anno 2022, la diffusione dei messaggi relativi all'emergenza
epidemiologica e alle misure di sostegno e di rilancio a favore delle
imprese al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che
possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla
evoluzione dei diversi possibili scenari;
Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi
informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti
alle emittenti;
Decreta:
Art. 1
Beneficiari
1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano
a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi
all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi e'
riconosciuto, per l'anno 2021, un contributo straordinario per i
servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da
COVID-19.
2. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, il Ministero pubblichera' sul proprio sito web il
decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle
emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,
n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.
3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a
trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di
comunicazione istituzionale relativi alle misure adottate dalle
autorita' pubbliche per fronteggiare l'emergenza di sanita' pubblica
e per superare la crisi economica causata dalla pandemia COVID-19 che
saranno resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico. La
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria alimentera' periodicamente la piattaforma messa a
disposizione del Ministero informando la Direzione generale servizi
di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del
termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per
l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante
il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie
con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sara'
determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunichera' via PEC
all'indirizzo fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it casella di posta
elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a
trasmettere e' fissato diversamente in ragione del contributo
concesso, come riportato nell'allegato che fa parte integrante del
presente decreto.
5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di
programmazione, secondo i limiti e le modalita' previste
dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una
durata complessiva di almeno ventiquattro giorni compatibilmente con
gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi
informativi che saranno resi disponibili.