Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui  pubblicato e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
                       Operazioni di votazione 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle
consultazioni elettorali dell'anno  2021,  l'elettore,  dopo  essersi
recato in cabina ed aver votato e ripiegato la  scheda,  provvede  ad
inserirla  personalmente  nell'urna.  Restano  ferme   le   ulteriori
disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati  e
per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31,  comma  6,  e
58, quarto comma, del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la
composizione  e  l'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 31, comma 6, e 58,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati): 
                «Art. 31. (Omissis). 
                6. Ogni scheda e' dotata  di  un  apposito  tagliando
          rimovibile,  dotato  di  codice  progressivo   alfanumerico
          generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e'
          rimosso  e  conservato  dagli   uffici   elettorali   prima
          dell'inserimento della scheda nell'urna.» 
                «Art 58. 
                (Omissis). 
                Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna  al
          presidente la scheda chiusa  e  la  matita.  Il  presidente
          constata la chiusura della scheda e,  ove  questa  non  sia
          chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo  rientrare
          in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il
          bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice  con
          quello  scritto  sulla  lista;  ne   distacca   l'appendice
          seguendo  la  linea  tratteggiata,  stacca   il   tagliando
          antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo
          sia  lo   stesso   annotato   prima   della   consegna   e,
          successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle Amministrazioni comunali): 
                «Art. 49. 
                Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore,  il
          presidente, estrae dalla prima urna o  dalla  cassetta  una
          scheda e la consegna all'elettore  insieme  con  la  matita
          copiativa,  leggendo  ad  alta  voce  il   numero   scritto
          sull'appendice, che uno degli scrutatori  o  il  segretario
          segna sulla lista elettorale della  sezione,  nell'apposita
          colonna,  accanto  al  nome  dell'elettore.   Questi   puo'
          accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello  della
          scheda. 
                L'elettore si  reca  nella  cabina  per  compilare  e
          piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia'
          piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre  10.000  (100)
          abitanti).  Il  presidente   ne   verifica   l'autenticita'
          esaminando la firma e il bollo  e  confrontando  il  numero
          scritto sull'appendice  con  quello  scritto  sulla  lista,
          distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e  pone
          la scheda stessa nell'urna. 
                Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha
          votato, apponendo la propria firma accanto al nome di  lui,
          nell'apposita colonna della lista. 
                Con la scheda, l'elettore deve  restituire  anche  la
          matita. 
                Le schede mancanti dell'appendice o prive di  numero,
          di bollo o della firma  dello  scrutatore  non  sono  poste
          nell'urna e  gli  elettori  che  le  hanno  presentate  non
          possono   piu'   votare.   Tali   schede   sono    vidimate
          immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed
          allegate al verbale, il quale fa  anche  menzione  speciale
          degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non  l'abbiano
          riconsegnata.».