IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio»;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del
13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento delegato
(UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli
ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, come modificato da ultimo dal regolamento di
esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione del 7 giugno 2018,
recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria
competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020, recante disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e di programmi operativi;
Considerato il permanere delle difficolta' operative delle aziende
agricole e delle organizzazioni di produttori sull'intero territorio
nazionale a seguito del protrarsi della situazione epidemiologica da
COVID-19;
Considerate anche le difficolta' per le amministrazioni competenti
ad esperire nei termini previsti le relative attivita' amministrative
e di controllo previste dalla normativa nazionale;
Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire lo svolgimento
delle attivita' amministrative e dei programmi operativi presentati
dalle organizzazioni di produttori, stabilire diposizioni derogatorie
per alcune condizioni previste dalla normativa del settore
ortofrutticolo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'8 luglio 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Il comma 3 dell'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30 settembre 2020 non
si applica alle richieste di accesso all'aiuto finanziario nazionale
presentate dalle OP nel 2021, se l'OP motiva che il mancato
incremento di almeno il 2% del VPC medio e' dipeso dalla pandemia
COVID-19 nell'anno solare 2020.
2. Per l'anno 2021, in deroga all'art. 17, comma 4 del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017
del 30 settembre 2020, le organizzazioni di produttori ortofrutticoli
possono, sotto la propria responsabilita' e per comprovate necessita'
dovute all'emergenza COVID-19, dare corso ai contenuti della modifica
anche prima della presentazione, previa immediata comunicazione alla
regione e all'organismo pagatore competente, nel caso in cui i
contenuti della modifica comportano l'esecuzione dei controlli in
corso d'opera. Tali contenuti dovranno essere inseriti, ai fini della
loro approvazione, nella prima domanda di modifica utile.
3. In deroga all'art. 19, comma 3, del decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 9194017 del 30
settembre 2020, la seconda domanda di pagamento parziale per l'anno
2021 puo' essere presentata nel periodo 1° ottobre-30 novembre.
4. Per l'anno 2021, in conformita' al regolamento (UE) n. 2017/892,
art. 29, paragrafo 3, i controlli di primo livello sui prodotti
destinati alla distribuzione gratuita, possono essere limitati ad una
percentuale non inferiore al 10% dei quantitativi interessati da
ciascuna organizzazione di produttori.