IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana,  che
al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in  particolare,  l'art.  45,  con  il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale  le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,  prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),  l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al  singolo  e  ai
nuclei familiari; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6  luglio  2018,
con il quale e' adottato il  primo  Piano  per  gli  interventi  e  i
servizi sociali di contrasto  alla  poverta',  relativo  al  triennio
2018-2020, nonche' il riparto delle risorse della quota  servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2018; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta', relativo  al  triennio  2018-2020,  approvato  con  il
decreto sopra citato, che declina come primo  obiettivo  quantitativo
assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in
almeno un  assistente  ogni  5.000  abitanti,  almeno  come  dato  di
partenza nel primo triennio di attuazione del Reddito  di  inclusione
di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre
2019, con il quale, alla  luce  della  introduzione  del  Reddito  di
cittadinanza di cui al decreto-legge n.  4  del  2019,  sono  fornite
indicazioni per l'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta', relativo al  triennio  2018-2020,
nonche' e' adottato il riparto delle risorse della quota servizi  del
Fondo per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale  per
l'annualita' 2019; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: 
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce  di  attribuire,  a
favore di ogni ambito  territoriale  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000. 
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  anche  per  conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente: 
      a) il numero medio di assistenti sociali in servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita'. 
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
sulla base dei prospetti  di  cui  al  comma  798,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun  anno.  In  particolare,  sulla  base  dei   prospetti   sono
determinate  le  somme  necessarie  all'attribuzione  dei  contributi
previsti  per  l'anno  corrente,   di   seguito   denominate   «somme
prenotate», e  quelle  destinate  alla  liquidazione  dei  contributi
relativi  all'anno   precedente,   di   seguito   denominate   «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate  indisponibili  per
l'anno corrente e per tutti i  successivi  in  sede  di  riparto  del
Fondo. Eventuali  somme  prenotate  in  un  anno  e  non  considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella  disponibilita'  del
Fondo per la lotta alla poverta'  e  all'esclusione  sociale  e  sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le  modalita'  in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito  territoriale  e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni  che  ne  fanno  parte  ed
eventualmente all'ambito stesso; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella dell'on. le Andrea
Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Vista la nota  direttoriale  n.  1447  del  12  febbraio  2021,  di
trasmissione delle istruzioni operative con le  quali  sono  definite
dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  le
modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali
dei prospetti riassuntivi relativi al numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo di cui al comma 797; 
  Acquisiti i prospetti relativi  alla  previsione  degli  assistenti
sociali in servizio  nell'anno  2021,  presentati  dagli  ambiti  nel
rispetto delle modalita' definite nelle istruzioni sopra citate; 
  Considerato, che in relazione al primo anno di  attuazione  non  e'
prevista la liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente; 
  Ritenuto di  dover  determinare  le  «somme  prenotate»  necessarie
all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente per  gli
assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti; 
  Ritenuto opportuno, al fine di sostenere gli ambiti sociali che non
riescono gia' nel 2021 ad accedere  all'incentivo,  di  proporre,  in
sede di  riparto  del  Fondo  poverta'  2021,  di  considerare  quale
autonomo criterio di  riparto  il  riconoscimento  a  ciascun  ambito
sociale, per tramite della regione di appartenenza, di una somma pari
nel 2021 al 50% della differenza fra la somma massima attribuibile  a
ciascun ambito ai fini dell'incentivo e la somma prenotata sulla base
delle comunicazioni di cui sopra da parte degli ambiti e di  proporre
che tale percentuale si riduca al 35% nel  2022,  al  20%  nel  2023,
azzerandosi negli anni successivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    b) «Riparto del  Fondo  poverta'»:  il  riparto  agli  ambiti  di
ciascuna regione del Fondo  poverta'  secondo  criteri  definiti  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) «Contributo spettante  agli  ambiti»:  il  contributo  di  cui
all'art.  1,  comma  797  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
attribuito agli Ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione  del  numero
di assistenti sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    e) «Assistenti sociali in servizio  a  tempo  indeterminato»:  il
numero  medio  di  assistenti  sociali  in  servizio   nell'anno   di
riferimento  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte  dell'ambito   o
direttamente   dall'ambito   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei  servizi  territoriali  e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno; 
    f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  inerenti  la  modalita'  di
presentazione  da  parte  degli  ambiti  sociali   territoriali   dei
prospetti  riassuntivi  relativi  al  numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo, trasmesse agli ambiti con la nota  direttoriale  n.  1447
del 12 febbraio 2021; 
    g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui  all'art.  1,  comma
798, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  indicante,  per  il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento  all'anno
precedente e alle  previsioni  per  l'anno  corrente  gli  assistenti
sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  inserito  dall'ambito
territoriale  nel  sistema  SIOSS  secondo  quanto  stabilito   nelle
istruzioni operative citate nelle premesse; 
    h) «Somme prenotate»: le somme  necessarie  all'attribuzione  dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla  base  dei
Prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.