IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il Dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visto il comunicato dell'AIFA del 15  ottobre  2020  relativo  alla
procedura  semplificata  di  prezzo  e   rimborso   per   i   farmaci
equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA/C n. 76/2020 del 10  luglio  2020,  recante
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012, n. 189, del  medicinale  per  uso  umano  «Deferasirox
Accord», approvato  con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
184 del 23 luglio 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2021 con la quale  la
societa' Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la riclassificazione del
medicinale «Deferasirox Accord» (deferasirox); 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA,  espresso
nella seduta del 21-23-24 e 25 giugno 2021; 
  Vista la delibera n.  45  del  28  luglio  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale DEFERASIROX ACCORD  (deferasirox)  e'  riclassificato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Deferasirox  Accord»  e'  indicato  per   il   trattamento   del
sovraccarico cronico di ferro dovuto a frequenti emotrasfusioni (≥  7
ml/kg/mese  di  globuli  rossi  concentrati)  in  pazienti  con  beta
talassemia major di eta' pari e superiore a sei anni; 
    «Deferasirox Accord» e' indicato anche  per  il  trattamento  del
sovraccarico cronico di  ferro  dovuto  a  emotrasfusioni  quando  la
terapia con deferoxamina e' contro-indicata o inadeguata nei seguenti
gruppi di pazienti: 
      in  pazienti  pediatrici  con   beta   talassemia   major   con
sovraccarico  di  ferro  dovuto  a  frequenti  emotrasfusioni  (≥   7
ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di eta' compresa tra  due  e
cinque anni; 
      in pazienti adulti e pediatrici con beta talassemia  major  con
sovraccarico di ferro dovuto a  emotrasfusioni  non  frequenti  (<  7
ml/kg/mese di globuli rossi concentrati) di eta' pari e  superiore  a
due anni; 
      in pazienti adulti e pediatrici con altre anemie di eta' pari e
superiore a due anni; 
    «Deferasirox Accord» e' indicato anche  per  il  trattamento  del
sovraccarico cronico di ferro che richiede terapia chelante quando la
terapia con deferoxamina e' controindicata o inadeguata  in  pazienti
con sindromi talassemiche non trasfusione-dipendenti di eta'  pari  e
superiore a dieci anni. 
  Confezioni: 
    90 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(Pvc/Pe/Pvdc/Alu) -  30×1  compresse  (dose  unitaria)  -  A.I.C.  n.
048432025/E (in base 10) - classe  di  rimborsabilita':  A  -  prezzo
ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 61,78 - prezzo al pubblico  (I.V.A.
inclusa): euro 115,86; 
    180 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(Pvc/Pe/Pvdc/Alu)  -  30×1  compresse  (dose  unitaria) -  A.I.C.  n.
048432064/E (in base 10) - classe  di  rimborsabilita':  A  -  prezzo
ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 123,55 - prezzo al pubblico (I.V.A.
inclusa): euro 231,71; 
    360 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -  blister
(Pvc/Pe/Pvdc/Alu) -  30×1  compresse  (dose  unitaria)  -  A.I.C.  n.
048432102/E (in base 10): - classe di  rimborsabilita':  A  -  prezzo
ex-factory (I.V.A. esclusa): euro 247,10 - prezzo al pubblico (I.V.A.
inclusa): euro 463,44. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Deferasirox Accord»  (deferasirox)  e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn).