La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole:
«dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'»
sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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Nota redazionale
Il testo della presente legge e' gia' integrato con le correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 21/10/2021, n. 252
durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 58 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e
diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno
compiuto il quarantesimo anno.».