IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009 che  dispone
l'istituzione delle «azioni» quale ulteriore livello di dettaglio dei
programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi  e
i criteri per la loro individuazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
ottobre 2016 che, in attuazione del citato art. 25-bis, dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di  cui  all'art.
21, comma 2, della legge n. 196  del  2009,  sono  suddivisi  in  via
sperimentale in azioni che  rivestono  carattere  conoscitivo  e  che
integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e  della
rendicontazione; 
  Visto l'elenco delle missioni,  dei  programmi  di  spesa  e  delle
relative azioni di ciascun ministero, predisposto in  attuazione  dei
criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2, 3 e 4  della  legge  n.
196 del 2009, riportato nell'allegato 1 del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016; 
  Visto in particolare l'art. 21, comma 17, della citata legge n. 196
del 2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,  le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in  unita'  elementari  di
bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione; 
  Visto l'art. 33 della citata  legge,  concernente  «Assestamento  e
variazioni di bilancio»; 
  Vista la legge  30  dicembre  2020,  n.  178  di  approvazione  del
bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il proprio decreto  del  30  dicembre  2020,  pubblicato  sul
Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 323 del 31 dicembre 2020 - Serie generale -, con il quale
nello stato di previsione dell'Entrata (Tabella n. 1) e  negli  stati
di previsione dei Ministeri (Tabelle da  n.  2  a  n.  15)  e'  stata
disposta la ripartizione in capitoli, per  l'anno  finanziario  2021,
delle unita' di voto parlamentare; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,  concernente
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto-legge
n. 22 del 2021,  il  «Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero  della  transizione
ecologica»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1,  del  decreto-legge
n. 22 del 2021, il «Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»
e' ridenominato «Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto-legge
n. 22 del 2021, il «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e
per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura»; 
  Visto il comma 2, lettera d), del citato art. 6  del  decreto-legge
n. 22 del 2021, il quale,  tra  l'altro,  prevede  l'istituzione  del
Ministero  del  turismo,  al  quale  sono  trasferite   le   funzioni
esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo; 
  Visto il proprio decreto n. 49419 del 13  aprile  2021,  registrato
dalla  Corte  dei  conti  in  data  14  aprile   2021,   Ufficio   I,
Registrazione 544, con  il  quale  e'  stato  istituito  il  predetto
Ministero del turismo; 
  Vista  la  legge  recante  «Disposizioni  per  l'assestamento   del
bilancio  dello  Stato  per  l'anno   finanziario   2021»   approvata
definitivamente in data 23 settembre 2021; 
  Considerato che ai fini della gestione e  della  rendicontazione  -
come avvenuto per  il  bilancio  di  previsione  e  con  le  medesime
modalita' - occorre far luogo alla ripartizione  nei  capitoli  delle
variazioni apportate alle unita' di voto parlamentare dalla  predetta
legge di approvazione dell'assestamento 2021; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  la  suddetta   ripartizione
conformemente  ai  contenuti  degli  allegati   tecnici   che   hanno
accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento; 
 
                              Decreta: 
 
  Ai fini della gestione e  della  rendicontazione,  nello  stato  di
previsione dell'Entrata (Tabella n. 1) e negli  stati  di  previsione
dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 16), la ripartizione in  capitoli
ed in articoli, delle variazioni alle unita'  di  voto  parlamentare,
disposte dal provvedimento di assestamento,  per  l'anno  finanziario
2021, e' quella risultante dall'allegato  documento  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 ottobre 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco