IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonche' a tutela
del lavoro, della salute e della sicurezza anche nei luoghi di
lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Considerata l'urgenza di dare attuazione a obblighi internazionali
assunti in particolare nei confronti della Repubblica di San Marino,
della Santa Sede e del Consiglio d'Europa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno, del Ministro
della difesa e del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da
corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28
febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle
definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' considerato tempestivo e non determina
l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente,
con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis,
del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 30 novembre
2021.».