IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano ed, in particolare, l'art. 14, comma  2,  che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  859/2018  del  31  maggio  2018  di
riclassificazione del medicinale per uso umano  «Globiga»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 142 del 21 giugno 2018; 
  Vista la richiesta della societa' Octapharma Italy  S.p.a.  del  29
ottobre   2020   di   rinegoziazione   del    medicinale    «Globiga»
(immunoglobulina umana normale, per somministrazione  intravascolare)
di propria titolarita'; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 9-11 dicembre 2020; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, resi nella
seduta del 26-29 gennaio 2021,  nella  seduta  straordinaria  del  15
aprile 2021 ed in quella del 19-21 maggio 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  GLOBIGA   (immunoglobulina   umana   normale,   per
somministrazione intravascolare) e' rinegoziato alle  condizioni  qui
sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    terapia sostitutiva negli adulti, nei bambini e negli adolescenti
(0 18 anni) in caso di: 
      sindromi da immunodeficienza primitiva (PID) con compromissione
della produzione di anticorpi; 
      immunodeficienze  secondarie  (SID)  in  pazienti  affetti   da
infezioni gravi o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace  e
insufficienza anticorpale  specifica  dimostrata  (PSAF)*  o  livello
sierico di IgG < 4 g/l. 
  *PSAF = incapacita' di indurre un aumento di  almeno  2  volte  del
titolo anticorpale di IgG verso vaccini  pneumococcici  con  antigene
polisaccarico e polipeptidico; 
    immunomodulazione negli adulti, nei bambini e  negli  adolescenti
(0 18 anni) in caso di: 
      trombocitopenia immune primitiva (ITP), nei pazienti a  rischio
elevato di emorragia o prima di interventi chirurgici per  correggere
la conta delle piastrine; 
      sindrome di Guillain Barre'; 
      malattia   di   Kawasaki    (in    congiunzione    con    acido
acetilsalicilico, vedere paragrafo 4.2); 
      poliradiculoneuropatia  demielinizzante  infiammatoria  cronica
(CIDP); 
      neuropatia motoria multifocale (MMN). 
  Confezioni: 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1  g
- A.I.C. n. 044187019 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da  2,5
g - A.I.C. n. 044187021 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 5  g  -
A.I.C. n. 044187033 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 6  g  -
A.I.C. n. 044187045 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 10 g  -
A.I.C. n. 044187058 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 20 g  -
A.I.C. n. 044187072 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
    «100 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 30 g  -
A.I.C. n. 044187096 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «C».